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Arresto - Corte di Cassazione: è legittimo l’arresto di un ladro colto in flagranza di reato da parte di un privato nei casi consentiti dal codice di procedura penale

Arresto - Corte di Cassazione: è legittimo l’arresto di un ladro colto in flagranza di reato da parte di un privato nei casi consentiti dal codice di procedura penale
Arresto - Corte di Cassazione: è legittimo l’arresto di un ladro colto in flagranza di reato da parte di un privato nei casi consentiti dal codice di procedura penale

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del GIP di Monza che negava la convalida dell’arresto in flagranza eseguito dal proprietario dell’abitazione subito dopo la commissione del furto presso la stessa.

 

Il Fatto

Un privato cittadino, accortosi della presenza di una ladra nella propria abitazione e della sottrazione da parte di questa di suoi beni, aveva proceduto alla sua apprensione coattiva subito dopo la commissione del reato.

Contestualmente, rendeva nota la cattura alla Polizia che, essendo intervenuta tempestivamente, redigeva verbale per la trasmissione al P.M.

Il magistrato chiedeva quindi la convalida della misura precautelare che però si vedeva respingere dal GIP.

 

L’Ordinanza del GIP

Il GIP presso il Tribunale di Monza, investito della richiesta, non la convalidava, affermando l’illegittimità della misura.

Sosteneva infatti che il privato avesse agito fuori dalle ipotesi di flagranza o quasi-flagranza di reato. Dalle motivazioni dell’ordinanza si evince che l’arresto era stato eseguito dalla Polizia Giudiziaria unicamente sulla base delle informazioni rilasciate dalla persona offesa e da terzi nell’immediatezza dei fatti e non in virtù di una diretta percezione della condotta criminosa degli indiziati.

Motivi del Ricorso

La richiesta di cassazione di tale provvedimento muove dal motivo di cui all’articolo 606, comma 1, lett b), codice di procedura penale.

In particolare, il rappresentante del P. M.  lamenta la violazione di legge per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 380, 382 e 383, codice di procedura penale.

L’arresto infatti, secondo il magistrato, era stato legittimamente eseguito in quanto si era concretamente configurato un caso di arresto obbligatorio in flagranza. Inoltre, l’apprensione della ladra era avvenuta con modalità consentite dalla legge e, ad essa, era immediatamente seguita la consegna agli agenti della P. G., quella delle cose costituenti il corpo del reato ed infine la redazione del relativo verbale.

 

Decisione

La Sezione Quinta Penale della Consulta si è pronunciata a favore del ricorso.

Richiamando le disposizioni del codice di rito penale indicate nei motivi di ricorso, i giudici confermano la sussistenza di tutti i requisiti per un legittimo esercizio della facoltà di arresto nel caso di specie.

Il collegio ha in sostanza confermato un proprio precedente orientamento secondo cui “l’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex articolo 383, codice di procedura penale, si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali proprie dell’organo di P. G. [...] richiedendosi quindi un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto”, caso ben diverso dal semplice limitarsi, da parte del privato, “ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di P. G., nel frattempo avvertito” (Sez. 5, n. 10958 del 17/02/2005, P.M. in proc. Dobrin, Rv. 231223; Sez. 4, n. 4751 del 15/12/1999 - dep. 22/01/2000, PM in proc. Maaroufi, Rv. 215450).

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 25 Ottobre 2017, n. 49047)