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Dimora - Cassazione Penale: per l’aggravante è irrilevante che l’abitazione sia disabitata perché in ristrutturazione

Dimora - Cassazione Penale: per l’aggravante è irrilevante che l’abitazione sia disabitata perché in ristrutturazione
Dimora - Cassazione Penale: per l’aggravante è irrilevante che l’abitazione sia disabitata perché in ristrutturazione

La Corte di Cassazione, applicando i principi della recente sentenza della Sezioni Unite (sentenza n. 31345/2017) in tema di furto in abitazione e nozione di privata dimora, ha affermato che è irrilevante il fatto che l’abitazione, luogo in cui si realizza la condotta criminosa, sia momentaneamente disabitata, in quanto tale circostanza non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora.

 

Il caso in esame

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che riformava la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare in punto di pena, l’imputato, accusato di rapina impropria tentata e lesioni personali, per essersi introdotto all’interno di una abitazione in ristrutturazione nel tentativo di impadronirsi del denaro custodito all’interno dei marsupi lasciati temporaneamente incustoditi da due operai e, scoperto, aveva intrattenuto una colluttazione provocando lesioni personali ai due lavoratori, proponeva ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3-bis, Codice Penale, per essere stato il fatto commesso all’interno di un cantiere edile e non in un luogo di privata dimora.

 

La decisione della Suprema Corte

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, richiamando il principio di diritto enunciato dalla Sezioni Unite, pronunciatesi con sentenza 22 giugno 2017, n. 31345 (“Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”).

Richiamata la definizione di privata dimora, la Cassazione ha evidenziato come l’episodio criminoso si fosse comunque svolto all’interno di una abitazione, seppur temporaneamente disabitata per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione. A giudizio della Suprema Corte, essendo l’abitazione un luogo destinato, per sua natura, a privata dimora, “il fatto che la stessa sia disabitata o consegnata ad una ditta edile per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, non ne muta la natura di luogo destinato a privata dimora, non aperto al pubblico e non accessibile a terzi senza il consenso del titolare”.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: “L’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3, n. 3 bis, codice penale, in relazione all’articolo 624 bis, sussiste anche nel caso in cui l’agente si introduca in una abitazione – quand’anche non utilizzata dai titolari – in cui siano in corso lavori di ristrutturazione”.

Per approfondimenti si veda: Furto in abitazione: la nuova nozione di privata dimora secondo le Sezioni Unite.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 4 settembre 2017, n. 39098)