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Ryanair e Wizz Air: supplemento di costo sul bagaglio a mano

Pratica scorretta - Antitrust: contenzioso aperto con Ryanair e Wizz Air per non aver rispettato il provvedimento cautelare in seguito all’applicazione delle due compagnie di un supplemento di costo sul bagaglio a mano
Pratica scorretta - Antitrust: contenzioso aperto con Ryanair e Wizz Air per non aver rispettato il provvedimento cautelare in seguito all’applicazione delle due compagnie di un supplemento di costo sul bagaglio a mano

Ryanair e Wizz Air non hanno rispettato il provvedimento cautelare disposto dall’Antitrust il 31 ottobre scorso per avere applicato un supplemento di costo sul bagaglio a mano ritenuto dall’Antitrust un onere non eventuale e prevedibile per il consumatore.

In particolare, il provvedimento invitava le due compagnie a provvedere alla sospensione provvisoria di ogni attività diretta a richiedere un supplemento di prezzo - rispetto alla tariffa standard - per il trasporto del “bagaglio a mano grande” (trolley), mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell’aeromobile.

Inoltre, con la citata delibera, l’Autorità ha disposto che Ryanair e Wizz Air comunicassero l’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale venissero illustrate le misure adottate.

Con comunicazione del 6 novembre 2018, Ryanair ha riferito all’Antitrust di non aver adottato alcuna misura relativa alla sospensione della pratica in essere, come prescritto e richiesto dal citato provvedimento cautelare.

Anche la società Wizz Air, lo stesso giorno, ha inviato all’Autorità la sua relazione, comunicando di aver provveduto unicamente a sospendere in relazione all’intera rete di voli (non potendo operare distinzioni per provenienza o nazionalità) e fino alla giornata di lunedì 5 novembre compresa, l’applicazione di supplementi a tutti quei passeggeri presentatisi al gate con bagagli di dimensioni superiori a quelle previste dalla nuova policy specificando altresì di aver esteso la portata della sospensione al di fuori del mercato italiano applicandola per tutti i voli e tutti gli aeroporti.

Entrambe le società hanno ritenuto che il provvedimento risultasse carente di determinazione e chiarezza circa il proprio ambito di applicabilità, sia con riferimento alle tratte e i voli interessati e che per i consumatori beneficiari del medesimo.

Le parti, inoltre, hanno ritenuto che le tempistiche imposte dall’Autorità - provvedimento notificato il 31 ottobre per una pratica che avrebbe dovuto avere corso dal 1 novembre - avrebbero privato le compagnie aeree di ogni possibilità ad adempiere.

Sono risultate molteplici le segnalazioni dei consumatori e di associazioni a tutela del consumatore che hanno evidenziato come le due società low cost non abbiano modificato la policy bagagli oggetto del provvedimento cautelare.

Peraltro, lo stesso Ryanair, nell’ambito del procedimento cautelare, aveva proposto misure correttive che includevano la rinuncia ad applicare il supplemento di 25 euro negli aeroporti italiani e la modifica della clausola relativa al foro esclusivo contenuta nelle “condizioni generali di trasporto” sulla versione italiana del sito Ryanair.com, a dimostrazione del fatto che questi aveva ben chiaro l’ambito di applicabilità oggetto del provvedimento cautelare.

In conclusione, l’Autorità evidenzia che le misure disposte con il citato provvedimento non sono state adottate, e, pertanto, ricorrono i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, prevista dall’articolo 27, comma 12 del Codice del Consumo.

(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 7 novembre 2018, nn. 27406 e 27407)