Nonni e nipoti
Abstract
la previsione normativa di un diritto degli ascendenti, ad intrattenere rapporti significativi con i nipoti minori, molto più di quella del diritto speculare dei minori ai rapporti con gli ascendenti, fa sì che, anche qualora la frequentazione con i nipoti non sia possibile perché resa contraria all’interesse dei minori dall’ostilità dei genitori verso gli avi, gli avi stessi possano trovare tutela almeno nel risarcimento del danno, causato loro dalle impedite frequentazioni.
1 La frequentazione tra nonni e nipotini
2 La normativa attuale
3 La situazione precedente al 2006
4 Il diritto dei nipoti minori a frequentare i nonni…
5 …e il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minori
1. La frequentazione tra nonni e nipotini.
È notorio, ed è anche scientificamente confermato da chi studia la psicologia infantile, come gli incontri e le frequentazioni con i nonni siano, in generale, assai utili, proficui e formativi per i bambini e per gli adolescenti.
D’altro canto, è nella regola dei casi che sia vero anche l’opposto, e che poter trascorrere tempo con i nipoti sia desiderato dai nonni, e sia per loro di grande aiuto e di grande giovamento.
Sempre nella normalità dei casi, del resto, questi incontri e queste frequentazioni sono la regola, e vengono assai favoriti dai genitori, che, non di rado, tra l’altro trovano proprio nei nonni un appoggio costante, che consente ad essi di garantire le necessarie cure alla prole, senza dover rinunziare al lavoro e alla carriera. Insomma, non è certo una novità osservare che, nella fisiologia della famiglia, e ove questo sia possibile materialmente, le frequentazioni tra nonni e nipotini sono copiose, e sono assai fruttuose per i nipoti, per i nonni e anche per i genitori.
Vi sono anche casi, tuttavia, in cui i genitori, per contrasti con i propri parenti o con i parenti dell’altro ramo genitoriale, o anche per altre ragioni, si oppongono a tali frequentazioni, pure fino al punto di impedirle del tutto. Allora, cosa può fare un nonno a cui, dai genitori, sia impedito di incontrare i nipotini?
2. La normativa attuale
L’eventualità appena sopra evocata è, oggi, direttamente riconducibile ad almeno tre previsioni normative. In primo luogo, l’articolo 315-bis, 2° comma, codice civile, sancisce che “il figlio ha diritto…di mantenere rapporti significativi con i parenti”, e, dunque, anche con i nonni. In secondo luogo, l’articolo 337-ter, 1° comma, codice civile, prevede, anche per la fase di crisi della famiglia, che “il figlio minore ha il diritto…di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Infine, e direi soprattutto, l’articolo 317-bis codice civile, rubricato “rapporti con gli ascendenti”, dispone, al 1° comma, che “gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
Tutte queste previsioni, come è noto sono recenti, e sono state calate nel codice civile solo a partire dal 2006 (nel 2006, con la legge 54 sull’affidamento condiviso, l’equivalente della previsione attualmente nel 337-ter codice civile; con la riforma della filiazione del 2012 e 2013 le altre due).
3. La situazione precedente al 2006
Anche prima dell’entrata in vigore delle espresse previsioni appena richiamate, nondimeno, non si dubitava dell’esistenza di un diritto dei nipoti minorenni ad incontrare e frequentare gli avi, né della possibilità direttamente per gli avi di agire, per tutelare e rendere effettivo codesto diritto dei nipoti. In estrema sintesi, il meccanismo, che faceva leva sugli articoli 333 e 336 codice civile, può essere così riassunto: data l’incontroversa utilità, nella normalità dei casi, delle frequentazioni tra nonni e nipoti, si poteva presumere che, il genitore che avesse impedito tali frequentazioni, avrebbe per questo abusato della, allora vigente, potestà genitoria; si sarebbe trattato, peraltro, di un abuso, non così grave da giustificare la decadenza dalla potestà, ai sensi dell’articolo 330 codice civile, ma abbastanza grave da giustificare l’adozione da parte del giudice di “provvedimenti convenienti”, ai sensi dell’articolo 333 codice civile; tali provvedimenti, poi, avrebbero potuto consistere esattamente nell’imporre ai genitori di consentire quelle frequentazioni nonni-nipoti che originariamente erano state impedite; dato assai importante, infine, era che, exarticolo 336 codice civile, tra i legittimati a chiedere al giudice l’intervento ex articolo 333, compaiono anche i “parenti”, e, quindi, anche i nonni stessi. Insomma, già prima del 2006, il nonno, al quale fosse stato impedito di frequentare i nipoti, avrebbe avuto legittimazione per chiedere al giudice di ordinare e imporre ai genitori le frequentazioni dapprima impedite.
Ciò, tuttavia, sempre che la frequentazione fosse stata, nel singolo caso concreto, davvero nell’interesse dei nipoti minori. E tale interesse, ricorrente in generale, poteva essere dimostrato assente nel caso concreto, non solo in ipotesi estreme legate alla personalità dell’avo (come, ad es., atteggiamenti violenti, o, peggio, inclinazioni pedofile), ma anche in conseguenza proprio delle tensioni tra avi e genitori, che avevano portato ad impedire la frequentazione.
Detta in altri termini, proprio il conflitto tra genitori e nonni, manifestazione del quale era anche il divieto di incontrare i nipotini, rischiava di assurgere anche a valida ragione per reputare quegli incontri, nel caso concreto, contrari all’interesse del minore, e, dunque, non “coercibili” dal giudice con un intervento ex articolo 333 codice civile E, va subito notato, questa situazione pare, a tutt’oggi, immutata, nonostante le sopravvenute specifiche previsioni normative in argomento. Ma conviene, ora, proprio tornare a queste previsioni normative.
4. Il diritto dei nipoti minori a frequentare i nonni…
La prima di esse, in ordine di tempo, è quella dettata per la fase di crisi della coppia genitoriale, dapprima con la legge 54 del 2006 sull’affido condiviso, e poi trasmigrata nell’articolo 337-ter codice civile In essa si è sancito il diritto dei figli minori a conservare i rapporti con parenti e ascendenti di ogni ramo genitoriale, anche nella crisi della famiglia.
La seconda, sempre in ordine di tempo, di tali previsioni è il 2° comma dell’articolo 315-bis codice civile, introdotto nel codice con la Legge 219 del 2012 che ha avviato, come è noto, la riforma della parentela e della filiazione. In questa previsione, il diritto dei figli a mantenere rapporti con i parenti (e dunque anche con i nonni) è stato scolpito in termini generali, e non solo con riferimento alla crisi della famiglia. L’esistenza di tale diritto – come ho ricordato nel paragrafo precedente – già era indiscussa, del resto, anche prima di ogni previsione normativa espressa, e, se mai, il problema era la concreta realizzazione di esso in casi di conflitto tra nonni e genitori.
Problema che, come pure si è già notato, non è stato risolto dalla nuova previsione normativa, poiché ancora oggi, ove il conflitto tra nonni e genitori renda l’incontro tra nonni e nipoti minori contrario all’interesse di questi ultimi, tale incontro non potrà essere imposto nemmeno dal giudice.
5. …e il diritto dei nonni a frequentare i nipoti minori
Nemmeno la terza, sempre in ordine cronologico, delle nuove previsioni normative in argomento, del resto, ha risolto il problema ora richiamato, benché quest’ultima si manifesti differente dalle due precedenti, e, in un certo senso, davvero innovativa.
Questa terza previsione, come già ho detto, è contenuta nell’articolo 317-bis, codice civile, inserito nel codice con il Decreto legislativo 154 del 2013 (che ha pressoché completato la riforma della filiazione e della parentela) e specificamente dedicato ai rapporti degli ascendenti con i nipoti. In essa, si stabilisce che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In essa, dunque, non tanto si prevede, come nelle altre due ricordate, il diritto dei nipoti al rapporto con i nonni, bensì il diritto dei nonni al rapporto con i nipoti. E, se il diritto dei nipoti era indiscusso già prima di ogni previsione specifica sul punto, non altrettanto può dirsi del diritto dei nonni.
In altri termini, in precedenza era indiscusso il diritto dei nipoti a frequentare gli avi, e pure era indiscusso che anche gli avi avessero legittimazione per ottenere la “esecuzione” di tale diritto dei nipoti, salvo che ciò fosse, nel caso concreto, contro l’interesse dei nipoti stessi; non era affatto pacifico, viceversa, l’esistenza di uno speculare diritto dell’avo.
Del resto, come pure già si è notato, l’avo che avesse voluto ottenere dal giudice l’imposizione degli incontri, avrebbe dovuto agire per tutelare il diritto dei nipoti, e non un, dubbio, diritto proprio. Oggi, viceversa, il nuovo articolo 317-bis codice civile crea anche il diritto dell’avo ad avere frequentazioni con i nipoti minori. Questo “diritto”, tuttavia, è un diritto singolare, giacché, al 2° comma, dello stesso articolo 317-biscodice civile, si stabilisce che, nel caso di impedimento all’esercizio del diritto, l’avo possa ricorrere al giudice per ottenere i provvedimenti più idonei “nell’esclusivo interesse del minore”. Per quasi di trovarsi di fronte, vale a dire, a un, assai curioso, diritto nell’interesse altrui.
Ma, forse, così non è. Al di là di ogni considerazione di teoria generale, nondimeno, appare chiaro che, nel suo complesso, anche l’articolo 317-bis codice civile, almeno con riferimento alla possibilità di fare imporre al giudice quelle frequentazioni che i genitori del minore hanno impedito, non muta lo scenario rispetto al passato.
Se le frequentazioni risultino contrarie, in concreto, all’interesse del nipote minorenne, proprio a causa delle tensioni e dei conflitti tra i genitori e i nonni del minore, il giudice, anche in presenza del diritto dell’avo di cui all’articolo 317-bis codice civile, non potrà imporre le frequentazioni.
Resta da notare, peraltro, come nell’interesse altrui sia costruita la tutela del diritto dell’avo consistente nella possibilità di ottenere l’imposizione degli incontri, e non il diritto dell’avo in sé. Allora da ciò consegue, credo, che di fronte alla lesione del diritto dell’avo provocata dal divieto posto dai genitori alle frequentazioni con i nipoti, saranno comunque possibili le tutele generali, allorché il divieto risulti ingiustificato.
Se il concreto interesse a frequentare i nonni non vi sia, a causa di un conflitto tra nonni e genitori, e se questo conflitto sia occasionato proprio dai genitori, in altri termini, consegue una lesione ingiusta, causata dai genitori, al diritto dell’avo a frequentare i nipoti, che, a mio parere, può dar luogo alla tutela risarcitoria.
Poiché oggi il diritto dell’avo a frequentare i nipoti minorenni è stato espressamente sancito dalla legge, insomma, la condotta e l’atteggiamento dei genitori potranno anche essere tali da impedire comunque le frequentazioni, rendendole contrarie in concreto all’interesse dei minori, ma non potranno cancellare l’esistenza del diritto, né impedire la tutela di esso almeno in via risarcitoria.