Note sulla Patientenverfuegung (testamento biologico) in Austria

Premessa

La materia della Patientenverfuegung (traduzione letterale: disposizione del paziente) è stata disciplinata per effetto della 55.ma legge federale austriaca, pubblicata sul Bundesgesetzblatt l’8.5.06 ed entrata in vigore l’1.6.06. Con questa legge (che viene indicata con l’abbreviazione Pat VG), si è voluto disciplinare un settore dell’ordinamento giuridico, molto delicato, in modo certo e trasparente, dettando regole cogenti sia per quanto riguarda i requisiti formali che quelli sostanziali nonché le conseguenze di una disposizione del genere.

Le norme della suddetta legge sono state dettate non soltanto a vantaggio del paziente, ma anche per rendere meno ardue le decisioni del medico curante e dei familiari del paziente; in base alla predetta legge, l’alimentazione a mezzo sonda – che costituisce un trattamento medico – può essere esclusa dal paziente. Il medico curante deve rispettare la decisione del paziente, contenuta nella Patientenverfuegung, anche se il trattamento rifiutato dal paziente è indicato dal punto di vista della scienza medica e anche se il medico non condivide la scelta del paziente perché essa conduce all’esito letale. In tale caso l’obbligo del trattamento medico non prevale sull’autonomia del paziente; vietata rimane tuttora la c.d. aktive Sterbehilfe, cioè l’aiuto attivo al paziente a morire o a contribuire a provocarne la morte.

Il principio dell’autonomia del paziente trova i suoi presupposti nel disposto del paragrafo 16 dell’ABGB austriaco (codice civile) sui diritti c.d. innati ( angeborene Rechte).Con la Patientenverfuegung il paziente dispone, per il caso in cui non è più in grado di intendere e di volere o di manifestare la propria volontà, quali trattamenti medici vengono da lui rifiutati. Emanando la legge sulla Patientenverfuegung, è stata data attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela dei diritti dell’uomo e della dignità umana, in particolare all’articolo 9 di tale accordo.

L’iter parlamentare della legge sulla Patientenverfuegung non è stato breve. Una prima bozza di proposta di legge è stata redatta nel novembre del 2001 dalla commissione salute del Nationalrat. Il competente ministro ha poi nominato un gruppo di lavoro che, in più sedute, fino all’estate del 2003, ha ulteriormente perfezionato la proposta di legge, la quale è stata poi nuovamente esaminata e modificata dal ministero della salute nonché da quello della giustizia. Nel 2005 il disegno di legge è stato sottoposto all’esame della commissione parlamentare bio-etica. Soltanto nella prima metà del 2006 è avvenuta l’approvazione definitiva.

La Patientenverfuegung, quale manifestazione di volontà per il caso in cui una persona non sia più in grado di intendere e di volere o di manifestare la propria volontà, deve rispettare i requisiti generali prescritti per le manifestazioni di volontà dall’ABGB (libertà, serietà e determinatezza), cioè dal codice civile. Il paziente, con la suddetta disposizione, può rifiutare determinati trattamenti medici, ma non chiedere trattamenti non indicati secondo la scienza medica. La Patientenverfuegung non può in nessun caso essere disposta a mezzo di un rappresentante, trattandosi di atto personalissimo. Anche nel caso in cui il paziente è assistito da un amministratore di sostegno, il paziente può redigere (o far redigere) una Patientenverfuegung senza l’assenso dell’amministratore di sostegno.

Per quanto concerne le Patientenverfuegungen redatte prima dell’entrata in vigore della 55.ma legge federale del 2006, si ritiene che le stesse siano valide, per lo meno ai fini dell’interpretazione della volontà del paziente per quanto concerne i trattamenti sanitari che intende rifiutare.

Da notare è che la verbindliche Patientenverfuegung (vedremo in ulteriore prosieguo di questo articolo quali sono le differenze tra le verbindlichen e le beachtlichen Patientenverfuegungen) non deve essere necessariamente compiuta dinanzi ad un notaio, ma può essere fatta anche davanti ad un avvocato od un collaboratore delle Patientenvertretungen (rappresentanze dei pazienti); per quanto riguarda la beachtliche Patientenverfuegung, essa può esser redatta liberamente per iscritto da persona capace di intendere e di volere ed in assenza di vizi che influiscono sulla determinazione e libertà di espressione della volontà.

In Germania sono all’esame delle commissioni parlamentari varie proposte di legge intese a disciplinare la materia già regolata in Austria con la suddetta legge.

Riportiamo qui di seguito la norme più importanti della legge sulle Patientenverfuegungen.

A Norme di carattere generale

Con la Patientenverfuegungsgesetz (legge sulla disposizione del paziente) che disciplina i presupposti e l’efficacia della Patientenverfuegung, è stata data facoltà ai pazienti di disporre liberamente, con proprio atto di volontà, di rifiutare determinati tipi di trattamenti medici per il caso in cui, al momento del trattamento, il paziente non sia più in grado di intendere e di volere oppure di manifestare, validamente ed autonomamente, la propria volontà.

La Patientenverfuegung può essere vincolante (verbindliche Patientenverfuegung) oppure di rilevanza (beachtliche Patientenverfuegung) ai fini dell’accertamento della volontà del paziente.

Una Patientenverfuegung può essere disposta soltanto personalmente dallo stesso paziente, capace di intendere e di volere nonché di valutare la portata dell’atto che sta compiendo.

B Verbindliche Patientenverfuegung

Nella verbindlichen Patientenverfuegung devono essere elencati e descritti concretamente i trattamenti medici che vengono rifiutati o comunque risultare in modo non equivoco dal contesto della disposizione stessa. Inoltre deve risultare, da tale disposizione, che il paziente ha valutato concretamente le conseguenze della sua disposizione.

C Attività informativa

La redazione di una verbindlichen Patientenverfuegung deve essere preceduta da ampie informazioni di carattere medico, comprese quelle sulla natura e sulle conseguenze della stessa in ordine ai trattamenti sanitari.

Il medico che fornisce le informazioni deve attestare, con la propria firma e con indicazione del suo nome ed indirizzo, l’avvenuta informazione del paziente e la sussistenza della capacità di intendere e di volere dello stesso nonché quella di essere in grado di valutare le conseguenze della disposizione che sta per compiere.

D Redazione della Patientenverfuegung

La verbindliche Patientenverfuegung deve essere datata e redatta per iscritto dinanzi ad un avvocato, un notaio o un collaboratore delle Patientenvertretungen (rappresentanze dei pazienti); il paziente deve essere informato sulle conseguenze delle disposizioni e sulla facoltà di poterle revocare in ogni tempo.

E Rinnovo

La Patientenverfuegung perde la sua efficacia una volta trascorsi 5 anni dalla redazione della stessa, a meno che il paziente non abbia optato per una durata inferiore. Può essere rinnovata con osservanza dei requisiti sub D previa nuova informazione da parte del medico. Anche la Pateientenverfuegung rinnovata ha un’efficacia non ultraquinquennale.

Alla rinnovazione è equiparata la modifica di singole disposizioni, effettuata dopo la redazione. Anche in occasione delle modifiche della Patientenverfuegung, devono essere osservate le prescrizioni di carattere formale dettate per la redazione delle stesse.

Qualora il paziente, dopo aver redatto la Patientenverfuegung, perda la capacità di intendere e di volere, o la capacità di manifestare autonomamente la propria volontà, la Patientenverfuegung non perde la sua efficacia fino a quando il paziente, divenuto nuovamente capace, non procede alla revoca della stessa.

F Beachtliche Patientenverfuegung

Una Patientenverfuegung che non risponde a tutti i requisiti di cui sub B, C, D ed F, può essere di rilevanza ai fini dell’accertamento della volontà del paziente; essa, quanto più risponde ai requisiti – formali e sostanziali - previsti per la verbindlichen Patientenverfuegung, tanto più è rilevante ai fini dell’individuazione della volontà del paziente. Va tenuto conto in particolare, in quale misura il paziente poteva valutare lo stato della malattia, alla quale la disposizione si riferisce, con quale concretezza i trattamenti medici, oggetto del rifiuto, sono indicati, quale è stata l’ampiezza dell’attività informativa che ha preceduto la redazione della disposizione, in che misura la disposizione si discosta dai requisiti formali richiesti per una verbindlichen Patientenverfuegung, quante volte la disposizione è stata rinnovata e a quanto tempo risale l’ultima rinnovazione.

G Inefficacia

Una Patientenverfuegung è inefficace nei seguenti casi:

1) se la redazione della stessa è avvenuta in conseguenza di errore, dolo o violenza psichica o fisica, insufficiente informazione o comunque non effettuata in piena libertà

2) se il contenuto della stessa è in contrasto con disposizioni della legge penale

3) se il progresso della scienza medica, rispetto al momento della redazione della disposizione, ha subito mutamenti rilevanti in relazione al contenuto della Patientenverfuegung.

Inoltre una Patientenverfuegung perde la sua efficacia in caso di revoca della stessa ad opera del paziente o se questi manifesta la sua volontà di non ritenerla più efficace.

Non ostano all’efficacia della Patientenverfuegung annotazioni del paziente, in particolare la nomina di una persona di fiducia, delegata ad attuare il rifiuto di contatti con una determinata persona o a provvedere all’informazione di determinate persone.

H Urgenza

Le disposizioni della legge sulle Patientenverfuegungen non ostano ai trattamenti medici in caso di urgenza, qualora il tempo necessario per la ricerca della Patientenverfuegung possa mettere in pericolo la vita o la salute del paziente.

I Obblighi del paziente

Rimangono impregiudicati, per effetto di una Patientenverfuegung, gli obblighi – derivanti da norme di legge – di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari.

J Documentazione

Il medico curante e il medico che informa colui che è intenzionato a redigere una Patientenverfuegung, sono obbligati ad annotare l’avvenuta redazione della stessa sulla cartella clinica nel caso in cui la disposizione è avvenuta nel corso di un ricovero ospedaliero oppure – se la redazione non è avvenuta in ambito ospedaliero – nella documentazione medica prescritta.

Se il medico, nel corso della sua attività informativa di cui sub C, constata che il paziente non dispone della capacità di intendere e di volere nonché della capacità di valutare le conseguenze dell’atto che sta compiendo, deve procedere all’annotazione di tale circostanza sulla cartella clinica o in altra documentazione medica.

K Repressione di abusi

Chi subordina l’accesso al trattamento medico o all’assistenza medica, alla redazione di una Patientenverfuegung o al rifiuto di redigere un documento del genere, è punito, salvo che il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 25.000 oppure, in caso di recidiva, fino a 50.000 Euro.

L Attuazione

L’attuazione della presente legge federale compete al ministro della salute, di concerto col ministro della giustizia.

Premessa

La materia della Patientenverfuegung (traduzione letterale: disposizione del paziente) è stata disciplinata per effetto della 55.ma legge federale austriaca, pubblicata sul Bundesgesetzblatt l’8.5.06 ed entrata in vigore l’1.6.06. Con questa legge (che viene indicata con l’abbreviazione Pat VG), si è voluto disciplinare un settore dell’ordinamento giuridico, molto delicato, in modo certo e trasparente, dettando regole cogenti sia per quanto riguarda i requisiti formali che quelli sostanziali nonché le conseguenze di una disposizione del genere.

Le norme della suddetta legge sono state dettate non soltanto a vantaggio del paziente, ma anche per rendere meno ardue le decisioni del medico curante e dei familiari del paziente; in base alla predetta legge, l’alimentazione a mezzo sonda – che costituisce un trattamento medico – può essere esclusa dal paziente. Il medico curante deve rispettare la decisione del paziente, contenuta nella Patientenverfuegung, anche se il trattamento rifiutato dal paziente è indicato dal punto di vista della scienza medica e anche se il medico non condivide la scelta del paziente perché essa conduce all’esito letale. In tale caso l’obbligo del trattamento medico non prevale sull’autonomia del paziente; vietata rimane tuttora la c.d. aktive Sterbehilfe, cioè l’aiuto attivo al paziente a morire o a contribuire a provocarne la morte.

Il principio dell’autonomia del paziente trova i suoi presupposti nel disposto del paragrafo 16 dell’ABGB austriaco (codice civile) sui diritti c.d. innati ( angeborene Rechte).Con la Patientenverfuegung il paziente dispone, per il caso in cui non è più in grado di intendere e di volere o di manifestare la propria volontà, quali trattamenti medici vengono da lui rifiutati. Emanando la legge sulla Patientenverfuegung, è stata data attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela dei diritti dell’uomo e della dignità umana, in particolare all’articolo 9 di tale accordo.

L’iter parlamentare della legge sulla Patientenverfuegung non è stato breve. Una prima bozza di proposta di legge è stata redatta nel novembre del 2001 dalla commissione salute del Nationalrat. Il competente ministro ha poi nominato un gruppo di lavoro che, in più sedute, fino all’estate del 2003, ha ulteriormente perfezionato la proposta di legge, la quale è stata poi nuovamente esaminata e modificata dal ministero della salute nonché da quello della giustizia. Nel 2005 il disegno di legge è stato sottoposto all’esame della commissione parlamentare bio-etica. Soltanto nella prima metà del 2006 è avvenuta l’approvazione definitiva.

La Patientenverfuegung, quale manifestazione di volontà per il caso in cui una persona non sia più in grado di intendere e di volere o di manifestare la propria volontà, deve rispettare i requisiti generali prescritti per le manifestazioni di volontà dall’ABGB (libertà, serietà e determinatezza), cioè dal codice civile. Il paziente, con la suddetta disposizione, può rifiutare determinati trattamenti medici, ma non chiedere trattamenti non indicati secondo la scienza medica. La Patientenverfuegung non può in nessun caso essere disposta a mezzo di un rappresentante, trattandosi di atto personalissimo. Anche nel caso in cui il paziente è assistito da un amministratore di sostegno, il paziente può redigere (o far redigere) una Patientenverfuegung senza l’assenso dell’amministratore di sostegno.

Per quanto concerne le Patientenverfuegungen redatte prima dell’entrata in vigore della 55.ma legge federale del 2006, si ritiene che le stesse siano valide, per lo meno ai fini dell’interpretazione della volontà del paziente per quanto concerne i trattamenti sanitari che intende rifiutare.

Da notare è che la verbindliche Patientenverfuegung (vedremo in ulteriore prosieguo di questo articolo quali sono le differenze tra le verbindlichen e le beachtlichen Patientenverfuegungen) non deve essere necessariamente compiuta dinanzi ad un notaio, ma può essere fatta anche davanti ad un avvocato od un collaboratore delle Patientenvertretungen (rappresentanze dei pazienti); per quanto riguarda la beachtliche Patientenverfuegung, essa può esser redatta liberamente per iscritto da persona capace di intendere e di volere ed in assenza di vizi che influiscono sulla determinazione e libertà di espressione della volontà.

In Germania sono all’esame delle commissioni parlamentari varie proposte di legge intese a disciplinare la materia già regolata in Austria con la suddetta legge.

Riportiamo qui di seguito la norme più importanti della legge sulle Patientenverfuegungen.

A Norme di carattere generale

Con la Patientenverfuegungsgesetz (legge sulla disposizione del paziente) che disciplina i presupposti e l’efficacia della Patientenverfuegung, è stata data facoltà ai pazienti di disporre liberamente, con proprio atto di volontà, di rifiutare determinati tipi di trattamenti medici per il caso in cui, al momento del trattamento, il paziente non sia più in grado di intendere e di volere oppure di manifestare, validamente ed autonomamente, la propria volontà.

La Patientenverfuegung può essere vincolante (verbindliche Patientenverfuegung) oppure di rilevanza (beachtliche Patientenverfuegung) ai fini dell’accertamento della volontà del paziente.

Una Patientenverfuegung può essere disposta soltanto personalmente dallo stesso paziente, capace di intendere e di volere nonché di valutare la portata dell’atto che sta compiendo.

B Verbindliche Patientenverfuegung

Nella verbindlichen Patientenverfuegung devono essere elencati e descritti concretamente i trattamenti medici che vengono rifiutati o comunque risultare in modo non equivoco dal contesto della disposizione stessa. Inoltre deve risultare, da tale disposizione, che il paziente ha valutato concretamente le conseguenze della sua disposizione.

C Attività informativa

La redazione di una verbindlichen Patientenverfuegung deve essere preceduta da ampie informazioni di carattere medico, comprese quelle sulla natura e sulle conseguenze della stessa in ordine ai trattamenti sanitari.

Il medico che fornisce le informazioni deve attestare, con la propria firma e con indicazione del suo nome ed indirizzo, l’avvenuta informazione del paziente e la sussistenza della capacità di intendere e di volere dello stesso nonché quella di essere in grado di valutare le conseguenze della disposizione che sta per compiere.

D Redazione della Patientenverfuegung

La verbindliche Patientenverfuegung deve essere datata e redatta per iscritto dinanzi ad un avvocato, un notaio o un collaboratore delle Patientenvertretungen (rappresentanze dei pazienti); il paziente deve essere informato sulle conseguenze delle disposizioni e sulla facoltà di poterle revocare in ogni tempo.

E Rinnovo

La Patientenverfuegung perde la sua efficacia una volta trascorsi 5 anni dalla redazione della stessa, a meno che il paziente non abbia optato per una durata inferiore. Può essere rinnovata con osservanza dei requisiti sub D previa nuova informazione da parte del medico. Anche la Pateientenverfuegung rinnovata ha un’efficacia non ultraquinquennale.

Alla rinnovazione è equiparata la modifica di singole disposizioni, effettuata dopo la redazione. Anche in occasione delle modifiche della Patientenverfuegung, devono essere osservate le prescrizioni di carattere formale dettate per la redazione delle stesse.

Qualora il paziente, dopo aver redatto la Patientenverfuegung, perda la capacità di intendere e di volere, o la capacità di manifestare autonomamente la propria volontà, la Patientenverfuegung non perde la sua efficacia fino a quando il paziente, divenuto nuovamente capace, non procede alla revoca della stessa.

F Beachtliche Patientenverfuegung

Una Patientenverfuegung che non risponde a tutti i requisiti di cui sub B, C, D ed F, può essere di rilevanza ai fini dell’accertamento della volontà del paziente; essa, quanto più risponde ai requisiti – formali e sostanziali - previsti per la verbindlichen Patientenverfuegung, tanto più è rilevante ai fini dell’individuazione della volontà del paziente. Va tenuto conto in particolare, in quale misura il paziente poteva valutare lo stato della malattia, alla quale la disposizione si riferisce, con quale concretezza i trattamenti medici, oggetto del rifiuto, sono indicati, quale è stata l’ampiezza dell’attività informativa che ha preceduto la redazione della disposizione, in che misura la disposizione si discosta dai requisiti formali richiesti per una verbindlichen Patientenverfuegung, quante volte la disposizione è stata rinnovata e a quanto tempo risale l’ultima rinnovazione.

G Inefficacia

Una Patientenverfuegung è inefficace nei seguenti casi:

1) se la redazione della stessa è avvenuta in conseguenza di errore, dolo o violenza psichica o fisica, insufficiente informazione o comunque non effettuata in piena libertà

2) se il contenuto della stessa è in contrasto con disposizioni della legge penale

3) se il progresso della scienza medica, rispetto al momento della redazione della disposizione, ha subito mutamenti rilevanti in relazione al contenuto della Patientenverfuegung.

Inoltre una Patientenverfuegung perde la sua efficacia in caso di revoca della stessa ad opera del paziente o se questi manifesta la sua volontà di non ritenerla più efficace.

Non ostano all’efficacia della Patientenverfuegung annotazioni del paziente, in particolare la nomina di una persona di fiducia, delegata ad attuare il rifiuto di contatti con una determinata persona o a provvedere all’informazione di determinate persone.

H Urgenza

Le disposizioni della legge sulle Patientenverfuegungen non ostano ai trattamenti medici in caso di urgenza, qualora il tempo necessario per la ricerca della Patientenverfuegung possa mettere in pericolo la vita o la salute del paziente.

I Obblighi del paziente

Rimangono impregiudicati, per effetto di una Patientenverfuegung, gli obblighi – derivanti da norme di legge – di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari.

J Documentazione

Il medico curante e il medico che informa colui che è intenzionato a redigere una Patientenverfuegung, sono obbligati ad annotare l’avvenuta redazione della stessa sulla cartella clinica nel caso in cui la disposizione è avvenuta nel corso di un ricovero ospedaliero oppure – se la redazione non è avvenuta in ambito ospedaliero – nella documentazione medica prescritta.

Se il medico, nel corso della sua attività informativa di cui sub C, constata che il paziente non dispone della capacità di intendere e di volere nonché della capacità di valutare le conseguenze dell’atto che sta compiendo, deve procedere all’annotazione di tale circostanza sulla cartella clinica o in altra documentazione medica.

K Repressione di abusi

Chi subordina l’accesso al trattamento medico o all’assistenza medica, alla redazione di una Patientenverfuegung o al rifiuto di redigere un documento del genere, è punito, salvo che il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 25.000 oppure, in caso di recidiva, fino a 50.000 Euro.

L Attuazione

L’attuazione della presente legge federale compete al ministro della salute, di concerto col ministro della giustizia.