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Nuovi soggetti sotto la lente dell’antiriciclaggio

Nuovi soggetti della 231
Nuovi soggetti della 231

Abstract

Nuovi soggetti hanno fatto ingresso tra i destinatari, ma l’impalcatura per categorie della vecchia 231 non è stata stravolta.

 

Indice:

1. Alcune specificazioni per i soggetti “già” obbligati

2. Nuovi destinatari

 

1. Alcune specificazioni per i soggetti “già” obbligati

Nuovi soggetti rientrano tra gli obbligati della 231. Tra questi, tutti i prestatori di servizi in valute virtuali, i commercianti di opere d’arte per vendite superiori a 10.000 euro e gli agenti immobiliari per le locazioni da 10.000 euro mensili.

Il nuovo decreto di modifica (decreto legislativo 125/2019) parte dai destinatari e ridisegna la platea dei soggetti obbligati. Rimane la stessa la classificazione suddivisa per categorie, le novità riguardano l’ingresso di nuovi soggetti e l’aumento delle operazioni “da verificare” per quelli già inclusi. Tutta l’impalcatura, infatti, resta immutata. Il nuovo intervento legislativo va a modificare per alcune di esse il novero degli obbligati.

La prima è quella delle banche e intermediari finanziari. I soggetti che effettuano operazioni di cartolarizzazione di crediti dovranno assolvere agli adempimenti AML in occasione della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità. Dovranno, poi, identificare anche i debitori ceduti, nonché i sottoscrittori dei titoli emessi dalle società di cartolarizzazione.

Nella categoria operatori non finanziari viene specificato che gli agenti immobiliari dovranno adempiere agli obblighi non solo nelle operazioni di vendita e acquisto, ma anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile sia pari o superiore a 10.000 euro. Non tutti i rapporti continuativi di affitto, quindi, ma solo quelli che superino la soglia mensile fissata.

Per i commercianti di opere d’arte, due specifiche disposizioni. Nella versione previgente del decreto 231 vi erano dei generici riferimenti ai venditori di cose antiche ed alle case d’asta e gallerie d’arte. Il decreto legislativo 125/2019 precisa che rientrano non solo coloro che esercitano commercio di cose antiche, ma anche di opere d’arte, ed in aggiunta coloro che fanno da “mediatori” in queste attività. Ed anche se le operazioni sono effettuate da gallerie d'arte o case d'asta. Per questi soggetti gli obblighi scattano ogniqualvolta le vendite abbiano  un valore pari o superiore a 10.000 euro.

 

2. Nuovi destinatari

Sempre nella medesima categoria saranno “nuovi destinatari” tutti gli operatori che prestano servizi legati all’utilizzo di valute virtuali.

Non solo gli exchanger, come attualmente previsto, ma anche coloro che offrono servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle criptovalute.

Saranno ricompresi anche  i prestatori di servizi di portafoglio digitale funzionali alla detenzione, alla memorizzazione ed al trasferimento delle valute virtuali.