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Palamara e il deputato Ferri

Le chat di Palamara
Le chat di Palamara

La vicenda

Nella seduta pomeridiana del 13 gennaio 2022 la Camera dei Deputati ha approvato la relazione1 della Giunta per le autorizzazioni che ha proposto di respingere la domanda di autorizzazione all’uso di captazioni informatiche nei confronti del deputato e magistrato Cosimo Ferri presentata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nell’ambito di un procedimento disciplinare a suo carico.

Durante la fase di competenza giuntale è stato chiarito che la domanda riguardava “la captazione informatica, effettuata per mezzo del Trojan Horse inserito nel telefono cellulare del magistrato Luca Palamara, di conversazioni, alle quali ha preso parte l'on. Ferri, avvenute il 9 maggio 2019, il 21 maggio 2019, il 28 maggio 2019 e il 29 maggio 2019”.

Nella stessa fase sono stati acquisiti i fatti che seguono:

  • il deputato Ferri non era indagato nel procedimento penale in cui sono state disposte le intercettazioni che la Sezione disciplinare del CSM chiede di usare nei suoi confronti;

  • ciò nonostante, nella richiesta del PM di Perugia di sottoporre ad intercettazione il dispositivo cellulare del Dr. Palamara era citata la dichiarazione di un indagato il quale affermava che lo stesso Palamara e il deputato Ferri erano i riferimenti di un altro indagato, l’avvocato Pietro Amara, all’interno del CSM;

  • alla data di autorizzazione delle intercettazioni era già nota, per i risultati di pregresse attività intercettive, l’esistenza di contatti telefonici tra Palamara e Ferri ed era ugualmente noto che i due avevano un rapporto di stretta frequentazione,

  • il nome del deputato continuò a ricorrere nelle successive richieste di proroga delle operazioni di intercettazione e fu posta una crescente enfasi sul fatto che il rapporto tra i due magistrati fosse dovuto non soltanto a ragioni di colleganza professionale ed alla comunque militanza associativa ma anche alla condivisa partecipazione “ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri”;

  • le modalità di conduzione delle operazioni intercettive, sia nella registrazione che nell’ascolto, presentano plurime anomalie che tutte insieme considerate rafforzano la tesi di un disegno volto ad occultare il reale intento degli investigatori di considerare il deputato Ferri come un bersaglio mirato dell’attività di captazione.

Sulla base di questi fatti la Giunta per le autorizzazioni ha deliberato a maggioranza di negare l’autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM e la Camera dei Deputati si è orientata in senso conforme.

 

La disciplina normativa

Due sono le fonti normative rilevanti: l’art. 68, comma 3, Cost., il quale dispone che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto ad intercettazioni senza l’autorizzazione della Camera alla quale appartiene, e la Legge 140/2003, emanata per l’attuazione della prescrizione costituzionale.

Il legislatore ordinario ha previsto tre diverse situazioni di fatto e ad ognuna di esse ha collegato un preciso regime.

La prima si ha quando si vogliano intercettare conversazioni e comunicazioni di un parlamentare (intercettazioni dirette) ed in tal caso l’autorità giudiziaria può procedere solo dopo avere chiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione della Camera cui appartiene il parlamentare interessato.

La seconda ricorre quando si intendano intercettare conversazioni e comunicazioni di interlocutori abituali del parlamentare (intercettazioni indirette “mirate”): questa ipotesi, implicando la conoscenza preventiva della possibilità di ascolto degli scambi comunicativi del parlamentare, è sovrapponibile alla prima e richiede anch’essa l’autorizzazione preventiva.

La terza situazione si verifica quando la sottoposizione ad intercettazione (o anche soltanto l’acquisizione dei tabulati delle sue comunicazioni telefoniche) di un soggetto terzo sveli suoi contatti comunicativi con un parlamentare (intercettazioni indirette casuali o fortuite): in questo ultimo caso, l’autorità giudiziaria che voglia avvalersi nei confronti del parlamentare delle notizie apprese casualmente è tenuta a chiedere l’autorizzazione successiva alla Camera di appartenenza.

La giurisprudenza ha a sua volta messo a fuoco i parametri utilizzabili per distinguere correttamente (ed evitare confusioni strumentali) tra intercettazioni indirette mirate e casuali: tipologia dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato; specie di attività criminosa ipotizzata nelle indagini; durata delle intercettazioni; data di acquisizione di indizi a carico del parlamentare.

È una disciplina normativa chiara ed è bene ricordare che non si risolve in un privilegio castale, avendo al contrario lo scopo di tutelare la funzione parlamentare da interferenze e sconfinamenti del potere giudiziario.

Sono altrettanto chiari gli indirizzi interpretativi dettati dalla giurisprudenza.

La proposta della Giunta per le autorizzazioni e la decisione della Camera dei Deputati sono all’insegna della medesima chiarezza e suonano come una sconfessione dell’operato di un’autorità giudiziaria e del giudice disciplinare dei magistrati che, a quanto pare, non hanno saputo da soli evitare che si facesse carta straccia di una prerogativa parlamentare.

 

1 Tutti gli elementi di fatto citati sono tratti da questo documento. I periodi virgolettati e in corsivo sono tratti indistintamente dal medesimo documento.