Parlamento: Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni per la pace
1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l’organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.
1. La Repubblica riconosce il 12 novembre quale «Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace», considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. Le amministrazioni pubbliche, in occasione della Giornata di cui al comma 1, possono organizzare cerimonie commemorative e celebrative e possono favorire, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione e l’organizzazione di studi, di convegni e di momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto e sul valore del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.
3. In occasione della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, premia i venti migliori lavori realizzati da studenti degli istituti superiori di secondo grado, ciascuno in rappresentanza di una regione italiana, e aventi ad oggetto i temi del sacrificio dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, della fratellanza e della cooperazione tra i popoli. I lavori possono consistere in saggi, componimenti e rappresentazioni artistiche.