Parlamento UE: Regolamento trasporto aereo

E’ entrato in vigore il 1° novembre il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/08 del 24 settembre 2008 che reca norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, sostituendo ed abrogando le disposizioni contenute nei tre regolamenti, 2407/92, 2408/92 e 2409/92 (noti come "terzo pacchetto aereo"), sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, l’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci.

in particolare, quanto alle informazioni da fornire ai passeggeti, l’articolo 23 stabilisce che: Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).

(Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)).

E’ entrato in vigore il 1° novembre il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1008/08 del 24 settembre 2008 che reca norme comuni per la prestazione di servizi di trasporto aereo nella Comunità, sostituendo ed abrogando le disposizioni contenute nei tre regolamenti, 2407/92, 2408/92 e 2409/92 (noti come "terzo pacchetto aereo"), sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, l’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie e sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e merci.

in particolare, quanto alle informazioni da fornire ai passeggeti, l’articolo 23 stabilisce che: Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).

(Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)).