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Rassegna di massime sul Diritto dei Trust dal 2009 al 2012

Tribunale di Milano 12.3.2012: Il giudice ordina che sia cancellata la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ritenendola illegittima essendo stato depositato un apparente bilancio finale di liquidazione, in cui era indicato l’avvenuto trasferimento dell’intero patrimonio della società ad un trust, con il conseguente azzeramento di tutte le voci attive e passive. L’utilizzo del trust era stato deliberato nell’assemblea avente ad oggetto la liquidazione della società e costituito immediatamente dopo dal li­quidatore, con lo scopo di operare la liquidazione del patrimonio trasferito e l’assegnazione ai soci dell’eventuale residuo attivo

Tribunale Bolzano 17.6.2011: dichiara illegittima la cancellazione dal registro delle imprese di una società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti previsti dal codice civile per la liquidazione volontaria in quanto, in tali casi, la cancellazione della società deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di liquidazione ex artt. 2484 e ss. cod. civ.

 Corte di Cassazione, Sez.pen.30.03.2011: premettendo che nel caso di specie si trattava di un trust autodichiarato in cui il trustee non aveva nesun obbligo da rispettare, la Corte stabilisce che la costituzione di tale trust è un atto in frode ai creditori e che, quindi, i beni in trust possono considerarsi nella disponibilità del reo ai sensi della L.146 del 2006. Pertanto, respinge il ricorso avverso l’ordinanaza del tribunale del riesame che confermava un sequestro preventivo. Inoltre, stabilisce che il trustee non è legittimato ad impugnare il provvedimento per quanto riguarda i beni ceduti a terzi.

Tribunale di Milano 26.1.2013: dichiara che va revocato con provvedimento di urgenza il trustee di un trust liquidatorio privo di guardiano che ha concesso finanziamenti a suo favore, essendo egli anche disponente e beneficiario ultimo, utilizzato gli immobili inclusi nel fondo in trust senza corrispettivo e omesso qualsiasi rendiconto ai creditori che ne avevano fatto richiesta. Tale condotta procrastina la liquidazione dei creditori ed ogni loro iniziativa recuperatoria, configurando così un loro pregiudizio grave e di difficile riparabilità.

Tribunale di Milano 29.10.2010: il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.

Tribunale di Brindisi 28.3.2011: deve senz’altro ritenersi astrattamente valido, all’interno dell’ordinamento italiano, sia l’istituto generale del trust sia, in particolare, quello del trust interno. Tuttavia, non può riconoscersi validità al trust che, istituito per la finalità di "liquidazione armonica" dei debiti del disponente, lasci inspiegabilmente fuori uno specifico credito, consacrato in un titolo giudiziale divenuto inoppugnabile, e che segrega i beni per un termine (anni) che è inconciliabile con la aspettativa dei creditori ad un realizzo dei rispettivi crediti entro un termine ragionevole, non potendosi imporre ai creditori che non abbiano in alcun modo prestato una qualche forma di adesione al trust di attendere così lungo tempo per veder soddisfatto il proprio credito, tanto più in assenza di qualsivoglia concreta garanzia che, entro il termine finale di durata del trust, essi potranno essere soddisfatti per capitale, interessi e spese.

Tribunale di Milano 22.10.2009: il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.

 Tribunale Reggio Emilia 2.5.2012: ritiene che il trasferimento al trustee dell’intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto.

Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchietto del bilancio che indichi voci prive di significato.

Questa indeterminatezza sull’effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente.

Tribunale di Milano 12.3.2012: Il giudice ordina che sia cancellata la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese ritenendola illegittima essendo stato depositato un apparente bilancio finale di liquidazione, in cui era indicato l’avvenuto trasferimento dell’intero patrimonio della società ad un trust, con il conseguente azzeramento di tutte le voci attive e passive. L’utilizzo del trust era stato deliberato nell’assemblea avente ad oggetto la liquidazione della società e costituito immediatamente dopo dal li­quidatore, con lo scopo di operare la liquidazione del patrimonio trasferito e l’assegnazione ai soci dell’eventuale residuo attivo

Tribunale Bolzano 17.6.2011: dichiara illegittima la cancellazione dal registro delle imprese di una società che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti previsti dal codice civile per la liquidazione volontaria in quanto, in tali casi, la cancellazione della società deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di liquidazione ex artt. 2484 e ss. cod. civ.

 Corte di Cassazione, Sez.pen.30.03.2011: premettendo che nel caso di specie si trattava di un trust autodichiarato in cui il trustee non aveva nesun obbligo da rispettare, la Corte stabilisce che la costituzione di tale trust è un atto in frode ai creditori e che, quindi, i beni in trust possono considerarsi nella disponibilità del reo ai sensi della L.146 del 2006. Pertanto, respinge il ricorso avverso l’ordinanaza del tribunale del riesame che confermava un sequestro preventivo. Inoltre, stabilisce che il trustee non è legittimato ad impugnare il provvedimento per quanto riguarda i beni ceduti a terzi.

Tribunale di Milano 26.1.2013: dichiara che va revocato con provvedimento di urgenza il trustee di un trust liquidatorio privo di guardiano che ha concesso finanziamenti a suo favore, essendo egli anche disponente e beneficiario ultimo, utilizzato gli immobili inclusi nel fondo in trust senza corrispettivo e omesso qualsiasi rendiconto ai creditori che ne avevano fatto richiesta. Tale condotta procrastina la liquidazione dei creditori ed ogni loro iniziativa recuperatoria, configurando così un loro pregiudizio grave e di difficile riparabilità.

Tribunale di Milano 29.10.2010: il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.

Tribunale di Brindisi 28.3.2011: deve senz’altro ritenersi astrattamente valido, all’interno dell’ordinamento italiano, sia l’istituto generale del trust sia, in particolare, quello del trust interno. Tuttavia, non può riconoscersi validità al trust che, istituito per la finalità di "liquidazione armonica" dei debiti del disponente, lasci inspiegabilmente fuori uno specifico credito, consacrato in un titolo giudiziale divenuto inoppugnabile, e che segrega i beni per un termine (anni) che è inconciliabile con la aspettativa dei creditori ad un realizzo dei rispettivi crediti entro un termine ragionevole, non potendosi imporre ai creditori che non abbiano in alcun modo prestato una qualche forma di adesione al trust di attendere così lungo tempo per veder soddisfatto il proprio credito, tanto più in assenza di qualsivoglia concreta garanzia che, entro il termine finale di durata del trust, essi potranno essere soddisfatti per capitale, interessi e spese.

Tribunale di Milano 22.10.2009: il trust liquidatorio deve contenere clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.

 Tribunale Reggio Emilia 2.5.2012: ritiene che il trasferimento al trustee dell’intero patrimonio societario attivo e passivo della società disponente deve, per la validità del trasferimento, portare alla individuazione concreta della consistenza del patrimonio ceduto.

Questo requisito non è soddisfatto ove, anziché allegare un inventario dei cespiti aziendali ed un estratto dei libri contabili riportanti debiti e crediti, vi sia uno specchietto del bilancio che indichi voci prive di significato.

Questa indeterminatezza sull’effettivo trasferimento anche delle posizioni creditorie, nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata presso terzi impedisce al giudice di assegnare il credito oggetto di pignoramento al creditore procedente.