Recente indirizzo ministeriale relativo alla liquidazione onorari consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato

Recente indirizzo ministeriale relativo alla liquidazione onorari consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato
Recente indirizzo ministeriale relativo alla liquidazione onorari consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato nel processo civile con patrocinio a spese dello Stato

Con circolare 8 giugno 2016[1] il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato[2].

Ricordiamo che, nel patrocinio a spese dello Stato tra i benefici vi è anche la facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici; l’omissione aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale[3], in materia civile, amministrativa e  penale (legge 134 del 29 marzo 2001).

Rispetto alla normativa previgente[4] nel processo civile, la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia[5] è uguale a quella del processo penale per le spese, mentre è diversa per gli onorari[6].

Prima del riordino della materia, confluita nel testo unico spese di giustizia, l’allora gratuito patrocinio in materia di benefici conosceva la distinzione di “spese anticipate”, espressamente previste per il processo penale (il c.d. campione penale relativo all’allora modello 29), e “spese prenotate” limitatamente al processo civile (campione civile relativo all’allora modello 20)[7].

Assumendo il concetto di “spesa prenotata” un significato diverso riguardo alla fase della liquidazione al professionista, da quello relativo alla normativa attualmente vigente.

In virtù di tale differenziazione nella materia in oggetto, relativamente al processo civile, gli onorari venivano automaticamente prenotati a debito, liquidati a favore del professionista e, da parte della cancelleria, recuperati nei confronti del condannato non ammesso o dell’ammesso in caso di  revoca o di vittoria a certe condizioni.

Nella normativa vigente l’articolo 131 DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) opera, ai fini del pagamento[8], una distinzione in relazione al quantum dovuto.

Relativamente agli onorari[9] “dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato  sono prenotati a debito[10], anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.”

Sono invece[11] anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata, lettera s) articolo 3 testo unico spese di giustizia per come concepita: “prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recuperonon si vede come non si traduca in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio.

Nel caso di condanna dell’ammesso neppure l’Ufficio giudiziario è infatti legittimato al recupero di quanto eventualmente “prenotato “ e/o “anticipato”[12].

L’impossibilità di ripetizione dalle parti processuali nei casi considerati ha sollevato non poche perplessità circa la conformità del comma 3dell’articolo 131 testo unico spese di giustizia ai precetti costituzionali[13].

La Corte Costituzionale[14] ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico  d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute  ; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”

Inoltre, in relazione all’oggetto specifico del presente lavoro, la Corte Costituzionale nella propria ordinanza n 408/2008 nell’“osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali”

Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 12 del  6 febbraio 2013[15] ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico,“sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero,laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.

Le richiamate decisioni della Corte Costituzionale, prima della direttiva ministeriale dell’8 giugno 2016, sembravano aver sgombrato il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, consulente di parte e/o l’ausiliario[16], di prestare gratuitamente la propria opera nel processo civile per oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano infatti adeguati all’indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni stante il contrario avviso, in materia, da parte  l’Ispettorato del Ministero.

Più volte, quindi, il ministero della Giustizia era stato sollecitato[17] ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità  in materia. Ministero della Giustizia che ha, come detto, provveduto con circolare DAG 08/06/2016.0107514.U.

Una direttiva che però anziché risolvere i problemi, li ha mantenuti.

Dalla lettura della ministeriale viene evidenziato come: “pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all’applicazione dell’articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115” si “ritiene di non dover condividere” le conclusioni a cui erano giunti gli Uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia “la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento” sia “della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale...”.

Secondo la tesi ministeriale la Corte Costituzionale “... precisando nell’ordinanza da ultimo citata (ndr n.12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell’Erario...” non ha fatto altro “che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente”.

Ma, ed è questo il punto focale dell’indirizzo ministeriale, “non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è (e dunque  rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’Ufficio giudiziario”.

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all’articolo 3 del DPR 115/2002 ai sensi del quale “prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’ eventuale successivo recupero” ma che non risolve il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi in cui “condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio non essendo neppure l’Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto”.

Personalmente riteniamo, e non può essere altrimenti, che i Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate[18].

Ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t )  del testo unico spese di giustizia:

  • Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero
  • Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia, quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione (pagamento), anche del suo onorario, a carico dell’Erario.

Liquidazione logicamente non subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso.

Infatti il subordinare l’effettivo pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l’interpretazione della Corte Costituzionale quando, come più volte ribadito, ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa, soccombente nel giudizio, si rivelasse non solvibile.   

In attesa di una eventuale modifica dell’articolo 131 comma 3, tra l’altro auspicata dallo stesso Ministero, riteniamo che la soluzione pratica che garantisca i diritti dei professionisti in materia sia quella del dare piena applicazione agli indirizzi della Corte Costituzionale.

 

[1] DAG 08/06/2016.0107514.U.

[2] Filodiritto 27 maggio 2014 “consulente tecnico di parte e ausiliario del magistrato: gratuito patrocinio, liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale.

[3] La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.

[4] Regio Decreto  18 novembre 1923 n 2440.

[5] DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia).

[6] Art. 131, punto 3, DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia).

[7] Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’Erario.

[8] A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell’onorario del difensore.

[9] Articolo 131 punto 3  T.U. spese di giustizia.

[10] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…”

[11] Articolo 131 punto 4  lett. c)  T.U. spese di giustizia.

[12]  Per tutte circolare DAG.08/02/2011.0015318.U

[13] Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, tribunale di Torino,12/11/2007, Tribunale di Catania, 9/1/2008 e Tribunale di Palermo 27/5/2008.

[14] Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008.

[15] Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale ordinario di Caltanissetta.

[16] Da ricordare che il consulente tecnico d’ufficio non può rifiutare l’incarico.

[17] Da ultimo dalle scrivente nella funzione di Dirigente Procura Generale di Catanzaro prot. 9219 del 23.11.2015.

[18] L’elencazione delle spese prenotate a debito o anticipate dall’erario nel processo civile sono contenute nello stesso articolo 131 T.U. spese di giustizia.

Con circolare 8 giugno 2016[1] il Ministero della Giustizia ha affrontato la questione relativa al pagamento degli onorari a consulenti di parte e/o ausiliari del magistrato nel processo civile in caso di concessione, alla parte, del patrocinio a spese dello Stato[2].

Ricordiamo che, nel patrocinio a spese dello Stato tra i benefici vi è anche la facoltà della parte di farsi assistere da consulenti tecnici; l’omissione aveva comportato un intervento della Corte Costituzionale[3], in materia civile, amministrativa e  penale (legge 134 del 29 marzo 2001).

Rispetto alla normativa previgente[4] nel processo civile, la disciplina incorporata oggi nel testo unico spese di giustizia[5] è uguale a quella del processo penale per le spese, mentre è diversa per gli onorari[6].

Prima del riordino della materia, confluita nel testo unico spese di giustizia, l’allora gratuito patrocinio in materia di benefici conosceva la distinzione di “spese anticipate”, espressamente previste per il processo penale (il c.d. campione penale relativo all’allora modello 29), e “spese prenotate” limitatamente al processo civile (campione civile relativo all’allora modello 20)[7].

Assumendo il concetto di “spesa prenotata” un significato diverso riguardo alla fase della liquidazione al professionista, da quello relativo alla normativa attualmente vigente.

In virtù di tale differenziazione nella materia in oggetto, relativamente al processo civile, gli onorari venivano automaticamente prenotati a debito, liquidati a favore del professionista e, da parte della cancelleria, recuperati nei confronti del condannato non ammesso o dell’ammesso in caso di  revoca o di vittoria a certe condizioni.

Nella normativa vigente l’articolo 131 DPR 115/2002 (Testo unico spese di giustizia) opera, ai fini del pagamento[8], una distinzione in relazione al quantum dovuto.

Relativamente agli onorari[9] “dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato  sono prenotati a debito[10], anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione.”

Sono invece[11] anticipate dall’erario “le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi”.

La norma, alla luce della testuale definizione di spesa prenotata, lettera s) articolo 3 testo unico spese di giustizia per come concepita: “prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recuperonon si vede come non si traduca in una sostanziale gratuità della prestazione specie quando condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio.

Nel caso di condanna dell’ammesso neppure l’Ufficio giudiziario è infatti legittimato al recupero di quanto eventualmente “prenotato “ e/o “anticipato”[12].

L’impossibilità di ripetizione dalle parti processuali nei casi considerati ha sollevato non poche perplessità circa la conformità del comma 3dell’articolo 131 testo unico spese di giustizia ai precetti costituzionali[13].

La Corte Costituzionale[14] ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali statuendo che “il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico  d'ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute  ; dall'altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”

Inoltre, in relazione all’oggetto specifico del presente lavoro, la Corte Costituzionale nella propria ordinanza n 408/2008 nell’“osservare che questa Corte, con la sentenza n. 287 del 2008, ha affermato che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel disciplinare il procedimento di liquidazione degli onorari dell’ausiliario, prevede il rimedio residuale della prenotazione a debito (con conseguente pagamento da parte dell’Erario), proprio al fine di evitare che il diritto alla loro percezione venga pregiudicato dall’impossibile ripetizione dalle parti processuali”

Il sopra citato indirizzo è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 12 del  6 febbraio 2013[15] ai sensi della quale, in relazione agli onorari del consulente tecnico,“sono manifestamente infondati i connessi dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi che, infatti, questi o graveranno sui soggetti di cui al citato articolo 131 del d.lgs n 115 del 2002 ovvero,laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.

Le richiamate decisioni della Corte Costituzionale, prima della direttiva ministeriale dell’8 giugno 2016, sembravano aver sgombrato il campo dalla possibilità, o dal rischio per il professionista, consulente di parte e/o l’ausiliario[16], di prestare gratuitamente la propria opera nel processo civile per oggettiva impossibilità nel recupero a carico della parte tenuta al pagamento o di parte ammessa al patrocinio rimasta soccombente nel giudizio.

La maggior parte degli Uffici giudiziari si erano infatti adeguati all’indirizzo della Corte Costituzionale, venendosi a creare però non pochi problemi in occasione delle periodiche ispezioni stante il contrario avviso, in materia, da parte  l’Ispettorato del Ministero.

Più volte, quindi, il ministero della Giustizia era stato sollecitato[17] ad emanare una direttiva che uniformasse le attività degli Uffici e superasse le criticità  in materia. Ministero della Giustizia che ha, come detto, provveduto con circolare DAG 08/06/2016.0107514.U.

Una direttiva che però anziché risolvere i problemi, li ha mantenuti.

Dalla lettura della ministeriale viene evidenziato come: “pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all’applicazione dell’articolo 131 comma 3 DPR 30 maggio 2002 n 115” si “ritiene di non dover condividere” le conclusioni a cui erano giunti gli Uffici a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale.

A fondamento della propria direttiva il Ministero della Giustizia pone sia “la chiarezza del dispositivo normativo di riferimento” sia “della costante interpretazione dello stesso fornito dalla Corte Costituzionale...”.

Secondo la tesi ministeriale la Corte Costituzionale “... precisando nell’ordinanza da ultimo citata (ndr n.12 del 6 febbraio 2013) che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa chiedere la prenotazione a debito con successiva liquidazione a carico dell’Erario...” non ha fatto altro “che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la prenotazione a debito da parte del consulente”.

Ma, ed è questo il punto focale dell’indirizzo ministeriale, “non ha certo introdotto un automatismo tra prenotazione a debito e liquidazione che è (e dunque  rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’Ufficio giudiziario”.

Un ragionamento quello ministeriale certamente suffragato dal disposto letterale di cui all’articolo 3 del DPR 115/2002 ai sensi del quale “prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria  di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’ eventuale successivo recupero” ma che non risolve il problema, dallo stesso Ministero evidenziato, specie nella ipotesi in cui “condannato alle spese processuali è la parte ammessa al patrocinio non essendo neppure l’Ufficio giudiziario in grado di recuperare nei confronti di tale soggetto”.

Personalmente riteniamo, e non può essere altrimenti, che i Supremi Giudici nelle loro decisioni abbiano tenuto conto della diversa natura, per le finalità di cui alle disposizioni del testo unico spese di giustizia, tra spese prenotate e quelle anticipate[18].

Ai sensi dell’articolo 3 “definizioni”, lettere s) e t )  del testo unico spese di giustizia:

  • Prenotazione a debito è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero
  • Anticipazione è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile.

Inquadrati correttamente ai principi costituzionali gli articoli 3 e 131 T.U. spese di giustizia, quello che deriva dalle richiamate pronunce costituzionali è che il professionista, sia esso consulente di parte ammessa o ausiliario del giudice, esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione (pagamento), anche del suo onorario, a carico dell’Erario.

Liquidazione logicamente non subordinata al previo recupero da parte dell’Erario stesso.

Infatti il subordinare l’effettivo pagamento al recupero da parte dell’erario delle somme prenotate a debito vanificherebbe l’interpretazione della Corte Costituzionale quando, come più volte ribadito, ad esempio soccombente è la parte ammessa al patrocinio, nei confronti della quale nessuna azione di recupero può essere azionata, o quando la parte non ammessa, soccombente nel giudizio, si rivelasse non solvibile.   

In attesa di una eventuale modifica dell’articolo 131 comma 3, tra l’altro auspicata dallo stesso Ministero, riteniamo che la soluzione pratica che garantisca i diritti dei professionisti in materia sia quella del dare piena applicazione agli indirizzi della Corte Costituzionale.

 

[1] DAG 08/06/2016.0107514.U.

[2] Filodiritto 27 maggio 2014 “consulente tecnico di parte e ausiliario del magistrato: gratuito patrocinio, liquidazione onorari e spese alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale.

[3] La Corte Costituzionale con Sentenza n. 149 dell’8 giugno 1983 aveva dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio del gratuito patrocinio si estendesse alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici. I principi costituzionali della difesa in giudizio sarebbero violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un consulente di parte, in quanto costituisce una grave menomazione del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.

[4] Regio Decreto  18 novembre 1923 n 2440.

[5] DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia).

[6] Art. 131, punto 3, DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di giustizia).

[7] Il termine «Campione» indicava il registro su cui erano iscritte le partite di credito vantate dall’Erario.

[8] A differenza di quanto avviene ad esempio nelle liquidazioni dell’onorario del difensore.

[9] Articolo 131 punto 3  T.U. spese di giustizia.

[10] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…”

[11] Articolo 131 punto 4  lett. c)  T.U. spese di giustizia.

[12]  Per tutte circolare DAG.08/02/2011.0015318.U

[13] Tra le altre ordinanze: tribunale di Trapani, 20/12/2006, tribunale di Torino,12/11/2007, Tribunale di Catania, 9/1/2008 e Tribunale di Palermo 27/5/2008.

[14] Con ordinanze n. 408 del 3/12/2008 e n 195 del 26/6/2009 e sentenza n 287 del 18/7/2008.

[15] Giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale ordinario di Caltanissetta.

[16] Da ricordare che il consulente tecnico d’ufficio non può rifiutare l’incarico.

[17] Da ultimo dalle scrivente nella funzione di Dirigente Procura Generale di Catanzaro prot. 9219 del 23.11.2015.

[18] L’elencazione delle spese prenotate a debito o anticipate dall’erario nel processo civile sono contenute nello stesso articolo 131 T.U. spese di giustizia.