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Reddito di Emergenza: da oggi è possibile presentare la domanda all'INPS

PIANTA A COLORI
Ph. Riccardo Radi / PIANTA A COLORI

Da oggi e fino al 31 luglio 2021 potranno essere presentate le domande di Reddito di Emergenza (REM) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal Decreto Sostegni bis.

 

Reddito di Emergenza: premessa

L’articolo 36 del Decreto Sostegni bis (Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73), in vigore dal 26 maggio 2021, ha, infatti, previsto il riconoscimento, a domanda, di quattro quote di Reddito di Emergenza, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

I nuclei familiari potranno accedere al Rem solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Legge.

 

Reddito di Emergenza: come e quando presentare la domanda

Il Reddito di Emergenza può essere richiesto esclusivamente on line all’INPS, dal al 31 luglio 2021, tramite presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa, attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’INPS (tramite il servizio online), autenticandosi con PIN, ove in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

 

Reddito di Emergenza: requisiti per ottenerlo

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio. L’INPS fa presente che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data.

In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Sul sito dell’INPS sono riportati alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto alla percezione del Reddito di Emergenza.

 

Reddito di Emergenza: i requisiti di compatibilità

Le ulteriori quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, previste dall’articolo 36 del Decreto Sostegni bis, non sono compatibili:

a) con le indennità Covis-19 istituite dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Reddito di Emergenza.

Tutte le incompatibilità del Reddito di Emergenza vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di Rem