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Revision - Considerazioni generali su questo mezzo d’impugnazione previsto dal codice di procedura penale della RFTä

Revision - Considerazioni generali su questo mezzo d’impugnazione previsto dal codice di procedura penale della RFTä
Revision - Considerazioni generali su questo mezzo d’impugnazione previsto dal codice di procedura penale della RFTä

Indice  

I. La Revision – Uno dei Rechtsmittel

II. Verfahrensrüge und Sachrüge

III. Obbligatorietà della motivazione della Revision  

IV. Sentenze impugnabili mediante Revision

V. Giudici della Revision

VI. Ai Revisionsrichter sono precluse “eigene Tatsachenfesstellungen”

VII. Garanzia della certezza del diritto  

VIII. Fortbildung des Rechts  

IX. Gerechtigkeit im Einzelfall

X. Überprüfung der Vertretbarkeit von Rechtsfolgebestimmungen

XI. Dati statistici

XII. “Plausibilitätskontrolle”  

XIII. Revision und Verständigung (“Patteggiamento”)

 

I. La Revision – Uno dei Rechstmittel

La Revision (da non confondere con la revisione prevista dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale italiano) è, accanto alla Berufung e alla Beschwerde, uno dei tre Rechtsmittel contemplati dalla StPO della RFT (§§ 304 e seguenti). Questo mezzo di gravame è caratterizzato dal “grundsätzlichen Ausschluss der Tatsachenfeststellungen von der Überprüfung durch das Revisionsgericht” (dall’“esclusione”, in linea di massima, dal riesame degli accertamenti fattuali); vedremo, in seguito, che questo principio ha subito, nel corso dell’ultimo sessantennio, alcune parziali, ma pur sempre significative, deroghe. La Revision è un Rechtsmittel mit begrenzten Prüfungsmöglichkeiten”. Si parla anche, forse impropriamente, di “Beschränkung auf die rein rechtliche Ebene”. È stato concepito come “Rechtsbeschwerde”, mediante la quale il giudice della Revision – sulla base di apposita “Rüge”, riesamina l’iter processuale (che ha condotto all’emanazione della sentenza) “auf das Vorhandensein von Rechtsfehlern”. Una “Neuverhandlung der Sache”, nell’ambito del processo di Revision, è esclusa. Non si procede, quindi, a rinnovazione del dibattimento e il giudice della Revision è “vincolato” alle Feststellungen des Tatrichters (accertamenti del giudice del merito). Compete al Revisionsgericht, in proposito, unicamente di esaminare, se, nell’accertamento dei fatti, sono state osservate le norme che lo disciplinano e se non sono state violate norme di carattere procedurale.

La Revision era stata concepita, dai compilatori della StPO, quale impugnazione caratterizzata da rigorosi limiti; soltanto quale “Nachprüfung in iure”. In altre parole, il Sachverhalt veniva dato, o, meglio, doveva essere dato per accertato (da parte del giudice di 1° grado) e il Revisionsgericht era obbligato a limitarsi di rilevare, se dedotte, soltanto eventuali violazioni di natura procedimentali o del diritto sostanziale sotto il profilo “einer falschen Subsumption”. In sede di Revision poteva essere controllata soltanto la “Rechtsanwendung des Tatrichters”. Vedremo, di seguito, che questo principio ha subito, col trascorre del tempo, deroghe sia pure di lieve entità ((1)). 

((1)) Secondo il Rosenau “Sinn und Zweck der Revision ist die rechtsstaatsförmige Qualitätskontrolle und die Qualitätssicherung im Strafverfahren”.

II. Verfahrensrüge und Sachrüge

Se il proponente la Revision deduce la violazione di una norma di carattere procedurale, si parla di Verfahrensrüge; se, invece, viene lamentata l’inosservanza di norme di diritto sostanziale (del codice penale), siamo in presenza di una Sachrüge.

Nella formulazione del § 337 StPO ci si riferisce genericamente a Gesetzesverletzungen. Per Gesetz s’intendono norme costituzionali, leggi ordinarie, decreti-legge, norme consuetudinarie (Gewohnheitsrecht), norme di diritto internazionale, ma non le c.d. Ordnungsvorschriften.

Va rilevato che non di rado il BGH – in sede di Revision - constata che il Landgericht “hat eine Norm nicht richtig angewendet”, ma, al contempo, rileva che questo errore “hat sich auf das Urteil nicht ausgewirkt”, per cui la sentenza non viene annullata.

La Revision, anche se proposta dal PM, produce l’effetto che l’impugnata sentenza possa essere riformata anche in favore dell’imputato.

 

III. Obbligatorietà della motivazione della Revision

Si osserva che in materia di Revision – analogamente a quanto avviene per la Berufung (appello) – si distingue tra Revisionseinlegung (§ 341, c. 1, StPO), per la quale è previsto il termine di una settimana a decorrere dall’Urteilsverkündung e Revisionsbegründung (§ 344, 1°c., StPO); quest’ultima Frist è di un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la Revisionseinlegung (§ 345, c.1, StPO). La Revisionsbegründung (che avviene mediante Revisionsanträge) è “zwingend”, vale a dire prescritta a pena di inammissibilità di questo mezzo di impugnazione, mentre la motivazione della Berufung è meramente facoltativa.

Revisionseinlegung senza il rispetto del termine di cui sopra, come pure la mancata osservanza del termine o delle formalità previste per la Revisionsbegründung, ha per conseguenza, che la Revsion deve essere dichiarata inammissibile dal giudice a quo mediante Verwerfungsbeschluss. È, questo, il Verwerfungsbeschluss des Tatrichters. Va però osservato che jede andere Zulassungsprüfung è inibita al Tatgericht.

Contro il Verwerfungsbeschluss, chi ha proposto Revision, ha facoltà di inoltrare Beschwerde al giudice competente per la Revision entro una settimana a decorrere dalla notificazione del predetto Beschluss. In tal caso il fascicolo processuale deve essere inviato al Revisionsgericht.

Revision è proponibile contro sentenze non ancora passate in giudicato e con essa è chiesto un riesame (Nachprüfung) – da parte del giudice di grado superiore – dell’impugnata decisione. Come la Berufung, pure la Revision ha effetto devolutivo, ma, a differenza della Berufung, che, come abbiamo osservato nel nostro precedente articolo, implica una “Neuverhandlung des gesamten, angeklagten Geschehens”, la Revision è - essenzialmente – circoscritta alla rechtlichen Überprüfung dell’impugnata sentenza (ved. § 337, c. 1, StPO), “dass das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruhe”), vale a dire, può essere censurata soltanto la mancata o l’erronea applicazione della legge.

IV. Sentenze impugnabili mediante Revision

Sono impugnabili mediante Revision, le sentenze: 1) di primo grado della Corte d’appello, 2) della Corte d’Assise, 3) di primo grado della Großen Strafkammer, 4) le sentenze di secondo grado della Kleinen Strafkammer, 5) le sentenze dell’Amtsgericht (sia dello Strafrichter, sia dello Schöffengericht).

Va tuttavia osservato, a proposito dell’impugnazione di sentenze dell’Amtsgericht, che il Beschwerdeführer ha facoltà di 1) proporre appello e poi di 2) impugnare questa sentenza con Revision oppure di impugnare direttamente – e immediatamente – la sentenza dell’Amtsgericht con Revision. In quest’ultimo caso, si parla di “Sprungsrevision” in quanto il Landgericht, quale giudice d’appello, viene “übersprungen”. La scelta tra queste due vie per ottenere “Gerechtigkeit”, spetta unicamente al condannato o, forse, meglio, al di lui difensore, per cui si parla anche di Wahlrevision. Se si reputa che il giudice di primo grado abbia errato in punto Tatsachenfeststellungen, si sceglierà la Berufung; se, invece, si ritiene che l’Erstgericht abbia errato nell’applicazione del diritto processuale o materiale, si opterà per la c.d. Sprungrevision.

Se una delle parti (per esempio l’imputato) propone Revision e un’altra (per esempio il PM) Berufung, la Revision, qualora l’Einlegung della stessa sia avvenuta tempestivamente e con osservanza dei requisiti formali, viene considerata Berufung (ved. § 335, c. 3, StPO), vale a dire si converte in Berufung.

 

V. Giudici della Revision

Sono Revisionsgerichte:

A: le Corti d’appello, se vengono impugnate:

1) sentenze di 2° grado emanate dal Landgericht

2) sentenze dell’Amtsgericht, se l’Anfechtung avviene mediante Sprungrevision

3) sentenze della Großen Strafkammer e della Corte d’assise, se vengono dedotte violazioni di norme contenute in Landesgesetzen (leggi emanate dai Länder che compongono la RFT)

B: Il Bundesgerichtshof (BGH – Corte suprema federale):

1) in caso di impugnazione di sentenze di primo grado emanate da:

a) Corti d’appello

b) o dalle Großen Strafkammern del Landgericht

c) oppure da Corti d’assise, se con la Revision si deduce l’avvenuta violazione di Bundesrecht

d) o se è avvenuta la c.d. Vorlage ai sensi del § 121, c. 2, GVG (Gerichtsverfassungsgesetz – Ordinamento giudiziario)

VI. Ai Revisionsrichter sono precluse “eigeneTatsachenfeststellungen”

Nel corso del processo di Revision può essere accertato soltanto se l’impugnata sentenza è stata emanata con osservanza delle previste norme procedurali e di diritto sostanziale (der verfahrensrechtlichen und materiellen Rechtsnormen). Non può, invece, il Revisionsgericht, condurre, esso stesso, eigene Tatsachenfeststellungen con riferimento alla colpevolezza dell’imputato e alle conseguenze del reato. Può, tuttavia - indirettamente – mediante annullamento dell’impugnata sentenza o con Zurückweisung – statuire che venga effettuato un nuovo accertamento dei fatti dinanzi al giudice di merito (“eine neue Tatsachenverhandlung vor dem Tatgericht”). La differenza tra Berufung e Revision, si basa, sostanzialmente, su una prozessualen Arbeits- und Verantwortungsteilung con riferimento a Tat- und Rechtsfragen.

Scopo della Revision, secondo le intenzioni del legislatore, è la garanzia di un realistischen Rechtsschutz nel senso che sono suscettibili di questo mezzo di impugnazione soltanto le parti della decisione giudiziale, che sono “vom Zeitablauf unabhängig”. Tatfragen, che col trascorrere del tempo diventano sempre più ardue da accertare (per esempio a causa del progressivo “svanire” della memoria dei testi), sono di competenza del giudice di merito (del Tatrichter), mentre al Revisionsgericht è riservata l’Überprüfung der Rechtsfragen; questo riesame può, infatti, avvenire, anche a distanza di tempo, sulla base delle risultanze (istruttorie) in atti. È però da notare che questa – chiara – linea di discrimine è stata, negli anni Cinquanta del secolo passato, in parte superata, essendo al giudice della Revision stati riconosciuti “poteri” che originariamente erano di “spettanza” esclusiva del giudice di merito. Secondo la giurisprudenza del BGH, il giudice della Revision può riesaminare certe valutazioni probatorie - compiute dal giudice di merito - sotto il profilo della c.d. Plausibilität – sulla base dei verbali contenuti negli atti del processo di primo grado (si parla in proposito di Plausibilitätskontrolle).Il fatto che la Revision non sia circoscritta alla mera Rechtskontrolle, non viene più criticato dall’odierna dottrina prevalente, che è dall’avviso che una garanzia in più per l’imputato costituisca un dato positivo, mentre le voci, che si sono levate alcuni decenni addietro e che hanno censurato l’avvenuto “superamento” della - netta - linea di “demarcazione” tra Revision e appello, qual era stata prevista originariamente dalla StPO, hanno, con il trascorrere degli anni, perso autorevolezza e sono diventate meno frequenti.

La Revision, al giorno d’oggi, è vista anche come strumento per impedire l’aumento eccessivo del numero dei c.d. telecomandati (non pochi, laddove si riscontra l’esistenza di un reticolato inestricabile d’interessi, d’influenze e di parentele), che possono essere particolarmente preziosi per garantire la “continuità” del regime; telecomandati, che, se ben “piazzati”, possono rivelarsi di particolare utilità. Cosí, per esempio, i figli possono „adoperarsi” per far assolvere amici di partito del papà che, anziché lavorare, preferiscono trascorrere qualche giornata lontano dal tanto detestato posto di lavoro, percependo poi ugualmente la retribuzione; ma, come dice un proverbio tedesco, “Glück muss der Mensch haben”. E, alcuni, sono veramente fortunati.

 

Nella predetta prozessualen Arbeits- und Verantwortungsteilung con riferimento a Tat- und Rechtsfragen, non si esaurisce, Però, l’essenza e lo scopo dell’istituto della Revision. Mediante tale mezzo d’impugnazione, il legislatore ha inteso conseguire tre obiettivi distinti:

 

VII. Garanzia della certezza del diritto

A) La Sicherung der Rechtssicherheit. Essendo il “compito” del giudice della Revision, precipuamente, quello di esaminare l’avvenuta osservanza delle norme di carattere procedurale, ciò implica, indirettamente, anche una verifica che questi disposti normativi siano stati applicati in modo uniforme (“einheitlich gehandhabt”) e di evitare applicazioni difformi delle norme da parte dei giudici della Revision. In proposito è però da rilevare che al BGH (Corte suprema federale), che, insieme alle Corti d’appello, come sopra esposto, è Revisionsgericht, è demandata una funzione particolare nel senso che quest’organo deve perseguire non soltanto l’obiettivo di garantire un’einheitliche Rechtsauffassung al proprio interno (ved. §§ 132, 135 e 138 GVG = Gerichtsverfassungsgesetz =Ordinamento giudiziario), ma altresí assicurare, nei casi di “Vorlegung” nach § 121, Abs. 2, GVG, il coordinamento della giurisprudenza delle Corti d’appello della RFT (per quanto concerne la “Vorlegung”, rinvio a un mio precedente articolo, pubblicato da “Filodiritto”).

 

VIII. Fortbildung des Rechts

B) Fortblidung des Rechts (“aggiornamento” del diritto). Il § 132, c. 4, GVG, indica – accanto a quella “der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung – anche la funzione di tenere conto di nuovi sviluppi – e di nuove esigenze - della Strafrechtspflege in sede d’interpretazione della normativa vigente, anche se va osservato che devono essere rispettati i limiti imposti dai §§ 1 e 2 StGB (CP) nonchè quelli inerenti all’interpretazione – in genere – delle norme penali e, in particolare, quelli derivanti dal Bestimmtheitsgebot (ved. BGHSt = Corte suprema federale, Sez. pen. 23, 167, 171 e BVerfGE = Corte costituzionale federale 50, 142, 164 e 126, 170).

IX. Gerechtigkeit im Einzelfall

C) Wahrung der Gerechtigkeit im Einzelfall (assicurazione della giustizia nel caso singolo). La Revision, quale mezzo d’impugnazione, deve, ovviamente, avere per obiettivo anche di accertare, se nel procedimento che ha condotto all’emanazione dell’impugnata sentenza, sono state osservate le disposizioni concernenti la Wahrheitsermittlung (accertamento della verità) e se, nel caso concreto, sono state applicate correttamente le norme con riferimento all’esito dell’istruttoria svolta.

È stato, tuttavia, fatto notare, che errores in procedendo (c.d. Verfahrensfehler), dedotti da chi ha proposto Revision, comportano l’annullamento dell’impugnata sentenza soltanto se dedotti nei modi e nei termini prescritti (ved. §§ 344, c. 2 e 341 StPO), mentre in sede sachlich- rechtlicher Prüfung, il giudice della Revision è - in linea di principio – “vincolato” a quanto accertato nell’impugnata sentenza e deve rispettare, in gran parte, le valutazioni discrezionali che “competono” al giudice di primo grado, come, per esempio, la valutazione delle prove assunte (se esenti da manifeste o comunque gravi violazioni della StPO), la determinazione della pena, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Soltanto eccezionalmente, con “Sachbeschwerde”, l’imputato può ottenere una c.d. Prüfung der Tatfrage

Ciò è ammissibile, se il giudice di primo grado ha violato norme basilari in materia di valutazione del materiale probatorio oppure se sono riscontrabili contraddizioni o gravi omissioni in materia di accertamento dei fatti.

 

X. Überprüfung der Vertretbarkeit von Rechtsfolgebestimmungen

Inoltre, il Revisionsrichter, ha facoltà di procedere all’Überprüfung der Vertretbarkeit der Anwendung von Rechtsfolgebestimmungen (ved. BGH R 6, 18), vale a dire, di riesaminare, se le conseguenze della pena inflitta non violino il principio di proporzionalità; si parla, in proposito, di erweiterter Revision, nel qual caso il giudice della Revision, nonostante sia vincolato – in linea di principio – agli accertamenti e alle valutazioni compiuti dal Tatrichter, ha facoltà di “correggere” certe Wertungen operate dal giudice di primo grado. Ciò non implica però che il giudice della Revision possa compiere “eigene Feststellungen zum Sachverhalt” (ved. BGH St 31, 139).

XI. Dati statistici

Vediamo ora qualche dato statistico, purtroppo non aggiornato, anche se negli ultimi anni non sono state registrate variazioni di rilievo.

L’ “Erfolgsquote” della Revision (vale a dire i casi in cui, a seguito di proposizione di questo mezzo d’impugnazione, è stata disposta Aufhebung mit Zurückweisung, assoluzione o archiviazione da parte del BGH), è stata, nel 2011, del 18% ca., tra cui il 3,3% annullamenti totali (Vollaufhebungen) e il 14,7% annullamenti parziali. Molto elevata è stata la percentuale delle Verwerfungen (dichiarazioni di inammissibilità): pari all’80,9% ca.

 

XII. “Plausibilitätskontrolle”

Negli anni Cinquanta del secolo passato vi è stato, anche a seguito di qualche riforma legislativa, un mutamento notevole della giurisprudenza del BGH, mutamento avvenuto sotto un duplice profilo. Da un lato, con la verifica – preliminare – dell’ammissibilità della c.d. Plausibilitätskontrolle degli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado e, dall’altro lato, con un “innalzamento” dei presupposti formali di ammissibilità di questo mezzo di gravame.

È stata osservata una Zunahme der Kontrolldichte in quanto il giudice della Revision può ovviare anche a certi tatrichterliche Beweiswürdigungsfehler (ved. BGHSt 10, 208). La “subjektive Gewissheit” del giudice deve “poggiare” “auf einem objektiven Fundament” (BGHSt 1993, 510 (511));  ciò ha comportato una certa “Einegung der Grenzen des Entscheidungsspielaumes” (una restrizione della discrezionalità) e sono stati ritenuti revisible Fehler bei der Beweiswürdigung: 1) il non tenere conto di consolidate massime di esperienza, 2) violazioni delle regole della logica (in particolare, il Verstoß gegen das Gebot der Widerspruchsfreiheit), 3) il grave travisamento di risultanze fattuali, 4) la violazione del principio “in dubio pro reo”,  5) il “servirsi” – in sede di decisione – di prove inutilizzabili.

È stato fatto notare che alla persona dell’imputato, nel processo di Revision, viene riservata una mera “Statistenrolle” in quanto, se detenuto, non ne viene disposta la traduzione per l’udienza. Inoltre è da rilevare che BGH e BVerfG, nel caso Mielke E., hanno ritenuto che un’“eingeschränkte Verhandlungsfähigkeit” non osti alla celebrazione del Revisionsverfahren.

 

XIII. Revision und “Verständigung”

A proposito delle sentenze emanate a seguito di “Verständigung” (istituto accostabile al “patteggiamento” previsto dagli artt. 444 e seguenti CODICE DI PROCEDURA PENALE italiano), è da rilevare, che a seguito dell’introduzione del § 257 c StPO (avvenuta con legge dd. 29.7.2009), l’imputato conserva integralmente la propria facoltà di impugnare la sentenza a seguito della Verständigung (e la proponibilità di Verfahrensrügen (ved. BGHSt  57, 3 (3) e BGHStV  2009, 680); prima dell’entrata in vigore di questa riforma, la Revision era esclusa (ved. per esempio BGHSt 57, 3 (71).