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Sospensione delle visite del padre separato al figlio: videochiamata o Skype

Esame della pronuncia della Corte d’Appello di Bari
Verde
Ph. Marta Stranges / Verde

Indice:

1. Corte d’Appello Bari Ordinanza Presidente 26.3.2020 ore 13,05

2. Misure disposte di limitazione alla circolazione disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22.3.2020 e DL 25.3.2020

3. Prevalenza del diritto alla salute collettiva sul diritto dei genitori e figli ad incontrarsi

 

1. Corte d’Appello di Bari Ordinanza Presidente 26.3.2020 ore 13,05

Il Presidente della Corte di Appello di Bari Sezione Famiglia con ordinanza del 26.3.2020 ore 13,05 ha disposto la sospensione delle visite di un padre separato al figlio e indicato quale modalità di esercizio del diritto paterno di visita lo strumento della videochiamata o Skype fino al 3.4.2020.

Nella motivazione si legge che lo scopo primario delle norme poste dai DPCM 8.3.202, del più restrittivo DPCM 11.3.2020, dal DPCM 21.3.2020 e dell’ultimo DPCM 22.3.2020 è una rigorosa ed universale limitazione dei movimenti sul territorio tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini anche dei minori. Il diritto/dovere di visita dei genitori è recessivo rispetto alle limitazioni poste alla circolazione delle persone, legalmente stabilite a norma degli articoli 16 e 32 Costituzione.

La pronuncia arriva dopo l’ordinanza di segno opposto resa in via d’urgenza dal Tribunale di Milano in data 11.3.2020 con la quale era stato asserito che le previsioni di cui all’art 1, comma 1 lettera a del DPCM 8.3.2020 n. 11 non sono preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli sposamenti finalizzati a rientri “presso la propria abitazione o domicilio”, sicché alcuna chiusura in ambiti regionali può giustificare violazioni in questo senso di provvedimenti di separazione e divorzio vigenti.

Il Giudice Milanese aveva fatto riferimento al solo DPCM 8.3.2020 e non anche al successivo DPCM 9.3.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 62 del 9.3.2020, che aveva esteso a tutto il territorio nazionale le misure limitative della libertà di circolazione già previste per regione Lombardia e nelle province di  Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

La pronuncia della Corte di Appello contrasta con le linee guida indicate dal Governo sul proprio sito ove alla FAQ Decreto #iorestoacasa, alla sezione spostamenti, è specificato che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

 

2. Misure disposte di limitazione alla circolazione disposte con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22.3.2020 e DL 25.3.2020

Con il DPCM del 22.3.2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale  n. 76, è stato poi stabilito all’articolo 1  lett. b) il divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi  o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  un  comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e sono state soppresse le parole  “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il DL 25.3.2020 n.19 articoli 1 letta b), infine, ha disposto che possono essere adottate a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.

 

3. Prevalenza del diritto alla salute collettiva sul diritto dei genitori e figli ad incontrarsi

Il Presidente della Corte di Appello di Bari ha dunque valutato alla luce di tutti i detti provvedimenti governativi l’istanza sottopostagli dalla madre collocataria di un minore, la quale chiedeva la sospensione degli incontri del figlio con il padre, residente in altro comune. In tal senso anche altre pronunce di merito (Tribunale Bari 26.3.2020, Tribunale Napoli 26.3.2020), di segno avverso altra pronuncia del medesimo giorno, che afferma che il diritto di visita è consentito rientrando nelle "situazioni di necessità"  (Tribunale Vallo della Lucania 26.3.2020)

A parere della Corte, i limiti alla circolazione posti alla collettività, volti al contenimento del contagio, impongono sacrificio a tutti i cittadini, anche ai minori.

Il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 Costituzione riconosciuto e normato nella Parte I Diritti e Doveri dei Cittadini Titolo II della Costituzione “Rapporti Etico-Sociali”, diritto che spetta all’individuo in quanto membro della comunità sociale, consente la compressione del diritto alla libera circolazione riconosciuto e  normato dall’articolo 16 Costituzione, Titolo I “Rapporti civili”, libertà inviolabile della persona, di carattere individuale e collettivo, limitabile per ragioni di sanità e sicurezza pubblica: la tutela della salute pubblica giustifica le limitazioni alla libertà di circolazione delle persone.

Il diritto dei genitori e dei figli di incontrarsi, espressione del diritto riconosciuto e normato all’articolo 30 Costituzione, anch’esso libertà inviolabile della persona, nel momento emergenziale attuale è ritenuto dalla Corte di Appello recessivo rispetto alle limitazioni imposte alla collettività alla libera circolazione per ragioni sanitarie di ordine pubblico.

Ciò significa che la legislazione emergenziale a tutela della salute pubblica prevale sul diritto del minore alla bigenitorialità. Il divieto di circolazione tutela la salute pubblica e non  quella del minore né quella dei parenti che con lui coabitano (Basini, Genitori e figli nella coppia in crisi, ai tempi del covid-19, 1.4.2020).

Il diritto di visita del padre al figlio è stato dunque sospeso dalla Corte d’Appello di Bari fino al 3.4.2020, termine attuale di efficacia del DPCM 8.3.2020 e 22.3.2020 ed è stato disposto la videochiamata o comunicazione tramite Skype quale modalità alternativa di esercizio di tale diritto.

Considerato il DPCM 1.4.2020 in GU 2.4.2020 n.88 con il quale le misure limitative sono state estese al 13.4.2020, aderendo alla interpretazione data dalla Corte d’Appello di Bari nella pronuncia che si commenta, deve quindi ritenersi sospeso il diritto di visita e frequentazione figli/genitori separato non convivente fino a tale data.

La circolare interpretativa emessa dal Ministero degli Interni il 31.3.2020, con riferimento ai precedenti provvedimenti limitativi la cui vigenza è prolungata dal DPCM 1.4.2020, con la quale è stato specificato che è consentito ad un genitore camminare con i propri figli in prossimità della propria abitazione, non apporta alcuna modifica al dettato normativo e alle conclusioni a cui si è giunti.