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Sull’obbligo vaccinale in attesa della Consulta: una voce coraggiosa

obbligo vaccinale
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Sull’ obbligo vaccinale in attesa della Consulta: una voce coraggiosa

 

«I libri perfetti rendono inutili le lezioni universitarie»: così ebbe a chiosare, non senza evidenti tracce di ragionevolezza, Novalis in uno dei suoi celebri frammenti (Novalis, Frammenti, Bur, Milano, 1976, pag. 338, n. 1310) che invitano alla riflessione profonda, tanto rara, di questi tempi, quanto lo sono i volumi di pregio che, per l’appunto, rendono vane la maggior parte delle lezioni universitarie a causa della autoreferenzialità e della superficialità di queste ultime.

Ogni tanto, tuttavia e fortunatamente, ci si imbatte in volumi che integrano proprio le speranze di Novalis, come nel caso del libro “L’interpretatio abrograns dell’art. 32 della Costituzione. L’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 e le ordinanze di rinvio alla Consulta” di Carlo Iannello pubblicato nel luglio del 2022 per i tipi della casa Editoriale Scientifica e che in questa sede si tenterà brevemente di recensire.

La pandemia, come si sa, è stata un fenomeno molto complesso e problematico, soprattutto dal punto di vista giuridico, sebbene proprio la classe dei giuristi, e quella dei costituzionalisti in particolare, pare abbia faticato a riconoscere le gravissime distorsioni giuridiche che la gestione pandemica ha condotto con sé.

Il Professore Carlo Iannello, invece, contraddice, con rilevante coraggio e manifesta onestà intellettuale, questa triste maggioritaria tendenza, a doppia salvaguardia della classe giuridica generalmente intesa e di quella costituzionalistica in particolare, poiché ha saputo condensare nel suo prezioso volume molte di quelle problematiche che sono emerse dall’adozione delle misure sanitarie anti-pandemiche nel corso dell’ultimo – oramai – triennio.

L’autore è un costituzionalista e quindi la sua analisi si avvale degli strumenti della scienza del diritto costituzionale, rompendo quell’inspiegabile muro di consensuale silenzio che l’ha caratterizzata durante la gestione pandemica, silenzio che ha lasciato quasi intendere che il ruolo del costituzionalista non sia quello arduo e impegnativo di giudicare le norme e i provvedimenti normativi alla luce della Costituzione, ma quello – ben più prolisso, pigro e prosaico – di ratificare  a posteriori tutti i provvedimenti governativi, di qualsiasi natura essi siano, senza una reale critica poiché alla luce della semplice regolarità costituzionale formale – ben più della divina misericordia – l’emergenza sanitaria tutto giustifica e tutto perdona!

Iannello, oltre alla ricostruzione dei principali problemi di carattere generale – come, per esempio, il paradigma dell’obbligo vaccinale classico mutato dall’introduzione dell’obbligo vaccinale contro il covid, il rapporto tra libertà e salute, il sistema della gestione del potere e del contro-potere ecc. – ricostruisce il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale in tema di diritto alla salute, e alla luce di ciò passa in rassegna critica – tra le diverse pronunce di rimessione alla Corte Costituzionale che negli ultimi mesi si sono affastellate – l’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che tra tutte è senz’altro la più articolata e complessa.

Senza svelare nulla del prezioso testo, lasciando così al fortunato lettore l’onere e l’onore di scoprire gli eleganti ragionamenti giuridici che l’autore dissemina lungo tutto la sua disamina, occorre però precisare come non soltanto Iannello descrive le incongruenze dottrinali e giurisprudenziali che nel tempo della pandemia sono emerse con grave nocumento della certezza del diritto, della tutela dei principi fondamentali dell’ordinamento e dell’integrità del tessuto costituzionale italiano, ma soprattutto ricostruisce la corretta prospettiva ermeneutica dell’articolo 32 della Costituzione riconoscente e disciplinante il diritto alla salute sia nella sua accezione personale e individuale che in quella collettiva e pubblica.

L’originalità e il coraggio del Professor Iannello emergono non soltanto nell’analisi giuridica dei provvedimenti anti-pandemici e nella critica di quella dottrina costituzionalistica pigramente appiattita sul criterio dell’emergenza e dimentica del proprio statuto etico e noetico, ma soprattutto perché evidenzia le contraddizioni interne di quelle pronunce che nel tempo recente si sono premurate di investire la Corte Costituzionale del problema della legittimità di alcuni provvedimenti anti-pandemici adottati dal Governo manente pandemia.

Alla luce di ciò Iannello – con una rara quanto preziosa lezione di logica giuridica – distingue tra una ermeneutica corretta dell’articolo 32 della Costituzione che si inscrive in una lettura sistematica di tutte le altre disposizioni costituzionali relative alla tutela della dignità umana e che corrisponde allo spirito con cui i Padri costituenti confezionarono la lettera della norma, e una interpretatio abrogans del medesimo suddetto articolo che, invece, travolge e stravolge non soltanto la consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, ma che per di più elide radicalmente la ratio iuris depositata all’interno del predetto 32 Cost.

Da qui l’interrogativo finale, ma principale: saprà la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sul tema il prossimo 30 novembre 2022 – distinguere questi due orientamenti ermeneutici e assumersi la responsabilità di una pronuncia che sia più che politicamente fondata giuridicamente fondabile?