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Superbonus 110 e condominio: il dissenso di un comproprietario blocca i lavori

La recente sentenza in materia del Tribunale di Milano.
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Ph. Fabio Toto / scorcio

Superbonus 110 e condominio: il dissenso di un comproprietario blocca i lavori

Superbonus 110: il tribunale di Milano in composizione collegiale in sede di reclamo ha emesso una interessante ordinanza che stabilisce il seguente principio di diritto: “se la realizzazione del cappotto termico sulla facciata ne muta l’originaria fisionomia, solo il consenso unanime dei condomini può consentire che si proceda ai lavori”. Basta la contrarietà di un solo comproprietario per rendere annullabile la relativa delibera assembleare.

 

Superbonus 110: fatti di causa

In un condominio composto da 12 palazzine veniva deliberata la realizzazione di un cappotto termico che comportava la sostituzione del materiale che rivestiva la facciata e l’installazione di una fascia verticale in corrispondenza dei balconi.

Le opere potevano fruire del beneficio fiscale del Superbonus 110 di cui all’art. 119 del n. 34/2020.

Alcuni condomini impugnavano la delibera assembleare lamentando la lesione del decoro architettonico dell’edificio in violazione dell’articolo 1120, ultimo comma del codice civile.

 

Superbonus 110: decisione

Il tribunale di Milano, pur riconoscendo che l’intervento progettato avrebbe migliorato le condizioni energetiche e di manutenzione delle facciate delle 12 palazzine ha deciso con ordinanza di sospendere la delibera assembleare.

Il tribunale ha indicato la possibile realizzazione delle opere con modalità tecniche diverse per garantire il mantenimento delle attuali caratteristiche estetiche degli edifici.

 

Superbonus 110: norma in esame l’articolo 1120 codice civile: innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni [Codice civile 1108, 1117, 1121, 1122, 1123].

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.