TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti

La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione della patente per perdita di tutti i punti.

E’ questo il principio con cui il TAR Piemonte con la sentenza in rassegna (n. 667/2010) ha accolto il ricorso proposto avverso la sospensione della patente per la perdita totale di tutti e 20 i punti a disposizione.

In particolare, per il TAR adito, nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada.

Di conseguenza, ha concluso il TAR, il comportamento tenuto dall’amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. II, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009).

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Seconda, Sentenza 5 febbraio 2010, n.667).

[Avv. Alfredo Matranga]
La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero, con conseguente illegittimità del provvedimento di sospensione della patente per perdita di tutti i punti.

E’ questo il principio con cui il TAR Piemonte con la sentenza in rassegna (n. 667/2010) ha accolto il ricorso proposto avverso la sospensione della patente per la perdita totale di tutti e 20 i punti a disposizione.

In particolare, per il TAR adito, nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada.

Di conseguenza, ha concluso il TAR, il comportamento tenuto dall’amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. II, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009).

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Seconda, Sentenza 5 febbraio 2010, n.667).

[Avv. Alfredo Matranga]