TAR Puglia: no a revisione patente se non si comunica la decurtazione punti
Il TAR Lecce, in particolare, ha accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello (impugnato) di revisione della patente, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio. Per il TAR Lecce, infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.
Nel ricorso il ricorrente ha argomentato che la suddetta mancata notifica ha comportato l’illegittimità del provvedimento gravato, avendo impedito al ricorrente la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi di recuperare i punti persi.
Il TAR Lecce ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato e ha fissato una nuova Camera di consiglio, dando termine trenta giorni al Ministero per documentare l’eventuale avvenuta comunicazione del provvedimento con cui si è informato il ricorrente dell’avvenuta decurtazione di punteggio.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Ordinanza 28 aprile 2010, n.269).
[Avv. Alfredo Matranga]
Il TAR Lecce, in particolare, ha accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello (impugnato) di revisione della patente, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio. Per il TAR Lecce, infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.
Nel ricorso il ricorrente ha argomentato che la suddetta mancata notifica ha comportato l’illegittimità del provvedimento gravato, avendo impedito al ricorrente la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi di recuperare i punti persi.
Il TAR Lecce ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato e ha fissato una nuova Camera di consiglio, dando termine trenta giorni al Ministero per documentare l’eventuale avvenuta comunicazione del provvedimento con cui si è informato il ricorrente dell’avvenuta decurtazione di punteggio.
Sul medesimo argomento e in senso conforme, ricordiamo:
TAR Puglia: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
TAR Piemonte: no a sospensione patente se non si comunica la decurtazione punti
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce - Sezione Prima, Ordinanza 28 aprile 2010, n.269).
[Avv. Alfredo Matranga]