Tribunale Benevento: investimenti in strumenti finanziari

Con la recente sentenza 20 maggio 2008, n. 884 il Tribunale Civile di Benevento affronta in composizione camerale - stante l’applicazione del rito societario di cui al D.Lgs. 17-01-2003, n. 5 - la vexata quaestio della sorte giuridica dei contratti di negoziazione di strumenti finanziari nell’ipotesi, purtroppo tutt’altro che infrequente nella prassi, in cui l’intermediario non si conformi agli obblghi informativi, sia attivi che passivi, stabiliti dalla vasta legislazione di settore (T.U.I.F del 1998 e successivo Regolamento Consob di attuazione).

Sul tema, in verità, si è ormai consolidato uno specifico orientamento in seno alla nostra giurisprudenza, specialmente di merito, alla stregua del quale l’eventuale inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonchè del fondamentale obbligo di acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie e connesse agli investimenti in strumenti finanziari, nonchè di qualunque altro obbligo gravante sui soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, non incarna una causa di nullità del contratto (cfr., ex multis, sentenza Tribunale di Milano 02-01-2005, nonchè sent. Tribunale di Genova 19-10-2006). Si ricoda inoltre che con la sentenza 26724/2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’articolo 1418, comma 1 Codice Civile".

Ciò in quanto, ove il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l’assenza di determinati requisiti o comportamenti, lo ha fatto espressamente.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, del resto, ha concluso nella nota sentenza 19024/05 che la violazione delle regole di comportamento imposte alle parti nella fase delle trattative o nell’esecuzione del contratto non cagiona la nullità di quest’ultimo. Tuttavia, non si può escludere- a giudizio della Corte- che la violazione degli obblighi d’informazione e correttezza posti a carico dell’intermediario-sovente, come è noto, un istituto bancario-sia tanto grave da giustificare l’accoglimento delal domanda di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli di cui si controverte.

La pronunzia del Tribunale sannita (Giudici estensori il Presidente dell’organo giurisdizionale campano e i Giudici dr.ssa Giuliana Giuliano e dr. Gabriele Cioffi) si conforma pienamente a tale indirizzo, ribadendo che l’inosservanza degli obblighi informativi imposti dal T.U. 24-02-1998, n.58 (meglio noto come legge Draghi), lungi dal costituire una causa di nullità del contratto di negoziazione, attenendo piuttosto all’esecuzione del negozio, comporta l’inadempimento dello stesso ed il conseguente obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.

[Avv. Domenico Di Cresce]

Con la recente sentenza 20 maggio 2008, n. 884 il Tribunale Civile di Benevento affronta in composizione camerale - stante l’applicazione del rito societario di cui al D.Lgs. 17-01-2003, n. 5 - la vexata quaestio della sorte giuridica dei contratti di negoziazione di strumenti finanziari nell’ipotesi, purtroppo tutt’altro che infrequente nella prassi, in cui l’intermediario non si conformi agli obblghi informativi, sia attivi che passivi, stabiliti dalla vasta legislazione di settore (T.U.I.F del 1998 e successivo Regolamento Consob di attuazione).

Sul tema, in verità, si è ormai consolidato uno specifico orientamento in seno alla nostra giurisprudenza, specialmente di merito, alla stregua del quale l’eventuale inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nonchè del fondamentale obbligo di acquisizione dai clienti delle informazioni necessarie e connesse agli investimenti in strumenti finanziari, nonchè di qualunque altro obbligo gravante sui soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, non incarna una causa di nullità del contratto (cfr., ex multis, sentenza Tribunale di Milano 02-01-2005, nonchè sent. Tribunale di Genova 19-10-2006). Si ricoda inoltre che con la sentenza 26724/2007 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’articolo 1418, comma 1 Codice Civile".

Ciò in quanto, ove il legislatore ha voluto sanzionare con la nullità l’assenza di determinati requisiti o comportamenti, lo ha fatto espressamente.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, del resto, ha concluso nella nota sentenza 19024/05 che la violazione delle regole di comportamento imposte alle parti nella fase delle trattative o nell’esecuzione del contratto non cagiona la nullità di quest’ultimo. Tuttavia, non si può escludere- a giudizio della Corte- che la violazione degli obblighi d’informazione e correttezza posti a carico dell’intermediario-sovente, come è noto, un istituto bancario-sia tanto grave da giustificare l’accoglimento delal domanda di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli di cui si controverte.

La pronunzia del Tribunale sannita (Giudici estensori il Presidente dell’organo giurisdizionale campano e i Giudici dr.ssa Giuliana Giuliano e dr. Gabriele Cioffi) si conforma pienamente a tale indirizzo, ribadendo che l’inosservanza degli obblighi informativi imposti dal T.U. 24-02-1998, n.58 (meglio noto come legge Draghi), lungi dal costituire una causa di nullità del contratto di negoziazione, attenendo piuttosto all’esecuzione del negozio, comporta l’inadempimento dello stesso ed il conseguente obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.

[Avv. Domenico Di Cresce]