Tribunale di Chieti: interessante prima applicazione degli obblighi antiriciclaggio dei professionisti
Veniva contestato all’imputato, nella sua qualità di ragioniere commercialista, di aver omesso di registrare nell’apposito archivio i dati identificativi di alcuni clienti, in violazione della normativa antiriciclaggio (art 2 d.lg. 56/2004).
Il procedimento penale era nato in seguito ad un controllo della Guardia di Finanza (effettuato nel mese di ottobre 2007) specificamente volto alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio.
Il PM, sulla base dell’informativa, chiedeva al GIP l’emissione di decreto penale di condanna, essendo l’omessa registrazione punita con la sola pena pecuniaria.
Il professionista proponeva opposizione, con richiesta di giudizio abbreviato.
All’esito del processo, veniva pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non si dispone ancora della motivazione, ma appare interessante la prospettazione difensiva che verosimilmente è stata recepita dal Giudicante.
- L’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai liberi professionisti
Come è noto, il d.lg. 56/2004 ha esteso gli obblighi di cui agli artt 2 (identificazione del cliente e registrazione dei dati relativi alle operazioni effettuate dal cliente) e 3 (segnalazione operazioni sospette) della legge 197/1991 ai liberi professionisti dell’area economico-legale.
Per quanto concerne gli obblighi di identificazione e registrazione in particolare, l’art 3 comma 2 faceva rinvio ad un successivo Decreto del Ministero dell’Economia per la definizione delle modalità di esecuzione degli obblighi in questione.
Ebbene con il D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 (c.d. Regolamento professionisti) si è chiarito che i dati e le informazioni raccolti dai professionisti dovevano essere inseriti nell’apposito archivio non oltre 30 giorni dall’identificazione del cliente.
La ricostruzione della suddetta normativa consente di affermare che costituiva illecito penale (a decorrere dal 22 aprile 2006: cfr. la norma transitoria di cui all’art 8 comma 5 d.lg. 56/2004) il fatto dell’omessa (o incompleta) registrazione nell’archivio dei dati identificativi del cliente nei 30 giorni successivi alla sua identificazione.
- La nuova normativa antiriciclaggio: il d.lg. 231/2007
Lo scenario sopra riassunto cambia con il d.lg. 231/2007, in vigore dal 29 dicembre 2007, il quale abroga:
- a decorrere dal 30 aprile 2008, per quel che qui interessa, gli artt 1, 2 e 3 della legge 197/1991;
- dal 29 dicembre 2007 l’intero d.lg. 56/2004 e i relativi provvedimenti di attuazione (tra i quali il menzionato D.M. 141: art 64).
Ciò che appare dirimente è la diversa disciplina dell’obbligo di registrazione, in radice incompatibile con la precedente normativa (sancita peraltro in un decreto ministeriale): ciò che rende inconcepibile ogni ultrattività della precedente, ai sensi dell’art 66 comma 1 d.lg. 231/2007.
L’obbligo di registrazione viene ora disciplinato dall’art 36, il quale, al comma 3, stabilisce che i soggetti obbligati – tra i quali i professionisti - devono registrare i dati richiesti non oltre 30 giorni “dalla fine della prestazione professionale”.
La sanzione penale resta invariata (ex art 55 comma 4: multa da 2600 a 13000 euro), ma ciò che varia, evidentemente in melius, è il precetto sanzionato.
Il caso sub iudice integra una forma particolare di abolitio criminis, disciplinata dall’art 2 comma 2 c .p.: ci troviamo di fronte ad una ridefinizione dei contorni della norma (rectius: dei presupposti della condotta), tale da restringerne l’area applicativa.
Insomma l’abolitio riguarda i soli comportamenti che sono divenuti penalmente irrilevanti con l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Nella previgente normativa l’adempimento della registrazione era collegato ad un preciso elemento fattuale: la registrazione doveva effettuarsi entro 30 giorni dall’identificazione del cliente (anche se la prestazione professionale si fosse conclusa a distanza di mesi).
Dal 29 dicembre 2007, viene concesso un termine del tutto slegato dal momento dell’identificazione del cliente: la registrazione deve effettuarsi entro 30 giorni dalla fine della prestazione professionale.
La normativa oggi in vigore consente l’intervento penale solo ed esclusivamente per le ipotesi in cui, terminata la prestazione per la quale si era ricevuto l’incarico, il professionista non registri (o registri in maniera incompleta) i dati richiesti, nel termine di 30 giorni.
In altri termini non ha più rilievo penale il fatto contestato: id est l’inutile decorso di 30 giorni dall’identificazione del cliente.
Veniva contestato all’imputato, nella sua qualità di ragioniere commercialista, di aver omesso di registrare nell’apposito archivio i dati identificativi di alcuni clienti, in violazione della normativa antiriciclaggio (art 2 d.lg. 56/2004).
Il procedimento penale era nato in seguito ad un controllo della Guardia di Finanza (effettuato nel mese di ottobre 2007) specificamente volto alla verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio.
Il PM, sulla base dell’informativa, chiedeva al GIP l’emissione di decreto penale di condanna, essendo l’omessa registrazione punita con la sola pena pecuniaria.
Il professionista proponeva opposizione, con richiesta di giudizio abbreviato.
All’esito del processo, veniva pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non si dispone ancora della motivazione, ma appare interessante la prospettazione difensiva che verosimilmente è stata recepita dal Giudicante.
- L’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai liberi professionisti
Come è noto, il d.lg. 56/2004 ha esteso gli obblighi di cui agli artt 2 (identificazione del cliente e registrazione dei dati relativi alle operazioni effettuate dal cliente) e 3 (segnalazione operazioni sospette) della legge 197/1991 ai liberi professionisti dell’area economico-legale.
Per quanto concerne gli obblighi di identificazione e registrazione in particolare, l’art 3 comma 2 faceva rinvio ad un successivo Decreto del Ministero dell’Economia per la definizione delle modalità di esecuzione degli obblighi in questione.
Ebbene con il D.M. 3 febbraio 2006 n. 141 (c.d. Regolamento professionisti) si è chiarito che i dati e le informazioni raccolti dai professionisti dovevano essere inseriti nell’apposito archivio non oltre 30 giorni dall’identificazione del cliente.
La ricostruzione della suddetta normativa consente di affermare che costituiva illecito penale (a decorrere dal 22 aprile 2006: cfr. la norma transitoria di cui all’art 8 comma 5 d.lg. 56/2004) il fatto dell’omessa (o incompleta) registrazione nell’archivio dei dati identificativi del cliente nei 30 giorni successivi alla sua identificazione.
- La nuova normativa antiriciclaggio: il d.lg. 231/2007
Lo scenario sopra riassunto cambia con il d.lg. 231/2007, in vigore dal 29 dicembre 2007, il quale abroga:
- a decorrere dal 30 aprile 2008, per quel che qui interessa, gli artt 1, 2 e 3 della legge 197/1991;
- dal 29 dicembre 2007 l’intero d.lg. 56/2004 e i relativi provvedimenti di attuazione (tra i quali il menzionato D.M. 141: art 64).
Ciò che appare dirimente è la diversa disciplina dell’obbligo di registrazione, in radice incompatibile con la precedente normativa (sancita peraltro in un decreto ministeriale): ciò che rende inconcepibile ogni ultrattività della precedente, ai sensi dell’art 66 comma 1 d.lg. 231/2007.
L’obbligo di registrazione viene ora disciplinato dall’art 36, il quale, al comma 3, stabilisce che i soggetti obbligati – tra i quali i professionisti - devono registrare i dati richiesti non oltre 30 giorni “dalla fine della prestazione professionale”.
La sanzione penale resta invariata (ex art 55 comma 4: multa da 2600 a 13000 euro), ma ciò che varia, evidentemente in melius, è il precetto sanzionato.
Il caso sub iudice integra una forma particolare di abolitio criminis, disciplinata dall’art 2 comma 2 c .p.: ci troviamo di fronte ad una ridefinizione dei contorni della norma (rectius: dei presupposti della condotta), tale da restringerne l’area applicativa.
Insomma l’abolitio riguarda i soli comportamenti che sono divenuti penalmente irrilevanti con l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Nella previgente normativa l’adempimento della registrazione era collegato ad un preciso elemento fattuale: la registrazione doveva effettuarsi entro 30 giorni dall’identificazione del cliente (anche se la prestazione professionale si fosse conclusa a distanza di mesi).
Dal 29 dicembre 2007, viene concesso un termine del tutto slegato dal momento dell’identificazione del cliente: la registrazione deve effettuarsi entro 30 giorni dalla fine della prestazione professionale.
La normativa oggi in vigore consente l’intervento penale solo ed esclusivamente per le ipotesi in cui, terminata la prestazione per la quale si era ricevuto l’incarico, il professionista non registri (o registri in maniera incompleta) i dati richiesti, nel termine di 30 giorni.
In altri termini non ha più rilievo penale il fatto contestato: id est l’inutile decorso di 30 giorni dall’identificazione del cliente.