Tribunale di Palermo: abusive alcune clausole delle condizioni generali dei teatri
In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole: (a) “La Fondazione si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”; (b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.
Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.
Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.
In particolare, secondo il Giudice: “Se è vero che al teatro deve essere lasciato un certo margine di elasticità nell’esecuzione della prestazione promessa (e cioè nel rispetto del programma pubblicizzato e venduto) in ragione delle molteplici evenienze che possono rendere impossibile l’esecuzione della prestazione promessa (quali malattie o inadempimenti degli artisti, ecc.) indipendentemente dalla sua volontà è pur vero che tali evenienze integrano impossibilità sopravvenuta della prestazione che oltre a liberare il teatro dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, pone a suo carico l’obbligo di restituzione del prezzo del biglietto già corrisposto, ai sensi dell’articolo 1463 Codice Civile”.
Ancora: “D’altra parte la genericità dei presupposti a cui la clausola in esame collega il potere del teatro di modifica unilaterale del contratto è tale da ricomprendervi altresì le ipotesi di inadempimenti imputabile al teatro”.
(Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n.4355)
[Sentenza inviata e commentata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]
In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole: (a) “La Fondazione si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”; (b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.
Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.
Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.
In particolare, secondo il Giudice: “Se è vero che al teatro deve essere lasciato un certo margine di elasticità nell’esecuzione della prestazione promessa (e cioè nel rispetto del programma pubblicizzato e venduto) in ragione delle molteplici evenienze che possono rendere impossibile l’esecuzione della prestazione promessa (quali malattie o inadempimenti degli artisti, ecc.) indipendentemente dalla sua volontà è pur vero che tali evenienze integrano impossibilità sopravvenuta della prestazione che oltre a liberare il teatro dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, pone a suo carico l’obbligo di restituzione del prezzo del biglietto già corrisposto, ai sensi dell’articolo 1463 Codice Civile”.
Ancora: “D’altra parte la genericità dei presupposti a cui la clausola in esame collega il potere del teatro di modifica unilaterale del contratto è tale da ricomprendervi altresì le ipotesi di inadempimenti imputabile al teatro”.
(Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n.4355)
[Sentenza inviata e commentata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]