Tribunale di Palermo: abusive alcune clausole delle condizioni generali dei teatri

Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda promossa da Adiconsum, ha dichiarato l’abusività di alcune clausole di condizioni generali di contratto di una fondazione teatrale, inibendone l’uso. La sentenza è tanto più importante in quanto clausole analoghe a quelle sottoposte al vaglio del Tribunale di Palermo sono per la verità utilzzate da moltissimi teatri italiani.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole: (a) “La Fondazione si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”; (b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.

Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.

Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.

In particolare, secondo il Giudice: “Se è vero che al teatro deve essere lasciato un certo margine di elasticità nell’esecuzione della prestazione promessa (e cioè nel rispetto del programma pubblicizzato e venduto) in ragione delle molteplici evenienze che possono rendere impossibile l’esecuzione della prestazione promessa (quali malattie o inadempimenti degli artisti, ecc.) indipendentemente dalla sua volontà è pur vero che tali evenienze integrano impossibilità sopravvenuta della prestazione che oltre a liberare il teatro dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, pone a suo carico l’obbligo di restituzione del prezzo del biglietto già corrisposto, ai sensi dell’articolo 1463 Codice Civile”.

Ancora: “D’altra parte la genericità dei presupposti a cui la clausola in esame collega il potere del teatro di modifica unilaterale del contratto è tale da ricomprendervi altresì le ipotesi di inadempimenti imputabile al teatro”.

(Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n.4355)

[Sentenza inviata e commentata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]

Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda promossa da Adiconsum, ha dichiarato l’abusività di alcune clausole di condizioni generali di contratto di una fondazione teatrale, inibendone l’uso. La sentenza è tanto più importante in quanto clausole analoghe a quelle sottoposte al vaglio del Tribunale di Palermo sono per la verità utilzzate da moltissimi teatri italiani.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto nulle e inibito le seguenti clausole: (a) “La Fondazione si riserva di apportare alla programmazione annunciata variazioni di date, orari e/o programmi, artisti che si renderanno necessari”; (b) “costituisce titolo per il rimborso in biglietteria entro sette giorni dalla data programmata in caso di annullamento dello spettacolo o sospensione dello stesso prima del I intervallo”.

Il Giudice isolano ha quindi ritenuto illegittimi, anche nel settore teatrale, i cambiamenti di orari, di programmi o di artisti sulla base dei quali il consumatore acquista un abbonamento; lo stesso vale per eventuali limitazioni al rimborso dei biglietti, correlati ad una eventuale fruizione di parte dello spettacolo.

Alle luce poi della nuova normativa sulla mediazione è interessante il riferimento che il giudice fa all’omessa partecipazione della fondazione teatrale al tentativo di conciliazione, da cui il Tribunale fa discendere l’attualità e necessità dell’inibitoria contrattuale.

In particolare, secondo il Giudice: “Se è vero che al teatro deve essere lasciato un certo margine di elasticità nell’esecuzione della prestazione promessa (e cioè nel rispetto del programma pubblicizzato e venduto) in ragione delle molteplici evenienze che possono rendere impossibile l’esecuzione della prestazione promessa (quali malattie o inadempimenti degli artisti, ecc.) indipendentemente dalla sua volontà è pur vero che tali evenienze integrano impossibilità sopravvenuta della prestazione che oltre a liberare il teatro dalla responsabilità per inadempimento ai sensi dell’articolo 1218 Codice Civile, pone a suo carico l’obbligo di restituzione del prezzo del biglietto già corrisposto, ai sensi dell’articolo 1463 Codice Civile”.

Ancora: “D’altra parte la genericità dei presupposti a cui la clausola in esame collega il potere del teatro di modifica unilaterale del contratto è tale da ricomprendervi altresì le ipotesi di inadempimenti imputabile al teatro”.

(Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile - Dottoressa Paola Proto Pisani, Sentenza 14 ottobre 2010, n.4355)

[Sentenza inviata e commentata dall’Avv. Alessandro Palmigiano]