Tribunale di Torre Annunziata: competenze Comune e Autorità sanitaria in tema di randagismo

La sentenza in esame è certamente innovativa.

Probabilmente per la prima volta, il Giudice affronta compiutamente non solo la tematica delle competenze attribuite dalla legge regionale della Regione Campania n° 24 del 24.11.2001 rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Enti territoriali (a seguito delle delega contenuta nella legge quadro n° 281 del 14.08.1991), ma anche la preliminare valutazione circa la graduazione anche temporale dei rispettivi interventi dei due Enti.

Infatti, il Giudice, posto che il Comune deve provvedere alla tenuta dei canili (o delegare tale servizio a terzi) e la ASL deve provvedere a sua volta alla profilassi veterinaria dei cani catturati, ritiene che ciò che rileva, al fine di individuare la responsabilità (solidale e/o esclusiva) per la ipotesi di danni provocati da tali cani randagi, è la attività preventiva di controllo del territorio che certamente è di competenza dell’Ente territoriale.

In altri termini, all’esito della verifica e del controllo circa l’insorgenza del fenomeno da parte del singolo Comune, quest’ultimo deve attivare ogni utile procedura per la rimozione del pericolo opportunamente segnalando il fenomeno alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di sua competenza.

La novità di cui si parlava risiede, quindi, proprio in questo principio, a nostro avviso correttamente affermato dal Giudice, secondo cui “…l’intervento della ASL, che non ha un potere di controllo del territorio, … per la cattura dei cani randagi deve essere sollecitato da chi ha tale potere ed è in grado di potenzialmente constatare l’insorgenza del pericolo..”.

(Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza 11 ottobre 2008, n.1345).

[Avv. Michele Bonagura]

La sentenza in esame è certamente innovativa.

Probabilmente per la prima volta, il Giudice affronta compiutamente non solo la tematica delle competenze attribuite dalla legge regionale della Regione Campania n° 24 del 24.11.2001 rispettivamente alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Enti territoriali (a seguito delle delega contenuta nella legge quadro n° 281 del 14.08.1991), ma anche la preliminare valutazione circa la graduazione anche temporale dei rispettivi interventi dei due Enti.

Infatti, il Giudice, posto che il Comune deve provvedere alla tenuta dei canili (o delegare tale servizio a terzi) e la ASL deve provvedere a sua volta alla profilassi veterinaria dei cani catturati, ritiene che ciò che rileva, al fine di individuare la responsabilità (solidale e/o esclusiva) per la ipotesi di danni provocati da tali cani randagi, è la attività preventiva di controllo del territorio che certamente è di competenza dell’Ente territoriale.

In altri termini, all’esito della verifica e del controllo circa l’insorgenza del fenomeno da parte del singolo Comune, quest’ultimo deve attivare ogni utile procedura per la rimozione del pericolo opportunamente segnalando il fenomeno alla ASL territorialmente competente per gli adempimenti di sua competenza.

La novità di cui si parlava risiede, quindi, proprio in questo principio, a nostro avviso correttamente affermato dal Giudice, secondo cui “…l’intervento della ASL, che non ha un potere di controllo del territorio, … per la cattura dei cani randagi deve essere sollecitato da chi ha tale potere ed è in grado di potenzialmente constatare l’insorgenza del pericolo..”.

(Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza 11 ottobre 2008, n.1345).

[Avv. Michele Bonagura]