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Tribunale Roma: ancora sulla responsabilità del provider - Grande Fratello e You Tube


Il Tribunale di Roma si pronuncia in sede cautelare sulla richiesta di RTI per la rimozione e l’inibitoria nei confronti di You Tube alla diffusione in rete di contenuti riproducenti sequenze di immagini relative al programma Grande Fratello.

Innanzitutto il Tribunale ha affermato la propria competenza. Secondo il Collegio, infatti è sufficiente rilevare che "poiché l’illecito inteso come danno evento ha luogo in Italia nel momento in cui i filmati vengono visionati dall’utente italiano non appare condivisibile subordinare l’esercizio del potere inibitorio all’esistenza di una struttura in Italia, posto che presupposto dell’ordine di inibitoria non è un’organizzazione più o meno stabile in territorio italiano ma solo l’offerta in Italia ed a gli utenti italiani tramite la rete Internet di trasmissioni di cui RTI possiede la titolarità dei diritti in esclusiva (vedi anche sul punto la recente sentenza Cassazione sezioni unite nr.21661 del 13 ottobre 2009)".

Quanto alla responsabilità del provider, il Tribunale ha rilevato che "la circostanza che YouTube e Google svolgano attività di Internet Service Provider cioè servizio di "hosting", consistente nell’offrire ai propri utenti una piattafonna attraverso la quale conservare e rendere disponibili al pubblico contenuti audio e video e quindi memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, (circostanza peraltro contestata da RTI la quale afferma che YouTube e Google svolgono al contrario attività imprenditoriale a fini di lucro e cioè una articolata attività di impresa finalizzata a fornire una complessa serie di servizi aggiuntivi al fine di offrire agli utenti dei siti internet un ampio palinsesto di video, fonte di utili milionari per gli spazi pubblicitari correlati ai video") non esclude l’illiceità della condotta lamentata. Infatti, ove si consideri che la trasmissione via Internet del Grande Fratello lede sicuramente i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di RTI, pur senza voler affermare un obbligo di sorveglianza generale del provider rispetto al contenuto dei dati trasmessi conformemente al disposto dell’art.17 D.Lgs 70/2003 direttiva sul commercio elettronico (il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza"), non appare nemmeno ragionevole sostenere l’assoluta estraneità alla commissione dell ’illecito posto che le reclamanti hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello nei loro siti internet, organizzando la gestione dei contenuti video anche a fini pubblicitari, nonostante le ripetute diffide ed azioni giudizi arie iniziate da RTI che rivendicava la paternità e titolarità dell’opera.

Non si tratta quindi di pretendere dal provider un’attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singoIo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall’avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell’autorità giudiziaria.

...


In ordine all’esistenza del periculum in mora appare evidente che dalla protrazione del comportamento illecito conseguono per RTI danni non risarcibili per equivalente consistenti, in particolare, in sviamento di clientela e riduzione dell’audience con conseguente danno all’immagine commerciale della reclamata anche e soprattutto in relazione ad ulteriori violazioni future parimenti inibite dal giudice. A tale proposito deve essere chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalle reclamanti, sussiste piena coincidenza tra il provvedimento cautelare richiesto ed il thema decidendum oggetto della causa di merito, nella quale l’attrice RTI ha lamentato in generale la violazione dei propri diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico ad opera delle reclamate, indicando la trasmissione di puntate del Grande Fratello come mera elencazione esemplificativa e non tassativa delle violazioni in corso. Del resto un ordine di inibizione che si limitasse ad ordinare la rimozione di quanto già diffuso e non di nuove puntate del programma sarebbe del tutto inutile, potendo in questo caso le reclamanti consentire prontamente e semplicemente la sostituzione dei video individuati già in onda con altri già pronti da caricare e reiterare così la violazione che si intende scongiurare".

Sulla responsabilità del provider ricordiamo che la Cassazione (49437/2009) ha recentemente stabilito che "l’articolo 17 del Decreto Legislativo 70/2003  esclude sì un generale obbligo di sorveglianza nel senso che il provider non è tenuto a verificare che i dati che trasmette concretino un’attività illecita, segnatamente in violazione del diritto d’autore, ma – congiuntamente all’obbligo di denunciare l’attività illecita, ove il prestatore del servizio ne sia comunque venuto a conoscenza, e di fornire le informazioni dirette all’identificazione dell’autore dell’attività illecita – contempla che l’autorità giudiziaria possa richiedere al prestatore di tali servizi di impedire l’accesso al contenuto illecito (art.17, comma 3)".

(Tribunale Civile di Roma - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, Ordinanza 11 febbraio 2010).


Il Tribunale di Roma si pronuncia in sede cautelare sulla richiesta di RTI per la rimozione e l’inibitoria nei confronti di You Tube alla diffusione in rete di contenuti riproducenti sequenze di immagini relative al programma Grande Fratello.

Innanzitutto il Tribunale ha affermato la propria competenza. Secondo il Collegio, infatti è sufficiente rilevare che "poiché l’illecito inteso come danno evento ha luogo in Italia nel momento in cui i filmati vengono visionati dall’utente italiano non appare condivisibile subordinare l’esercizio del potere inibitorio all’esistenza di una struttura in Italia, posto che presupposto dell’ordine di inibitoria non è un’organizzazione più o meno stabile in territorio italiano ma solo l’offerta in Italia ed a gli utenti italiani tramite la rete Internet di trasmissioni di cui RTI possiede la titolarità dei diritti in esclusiva (vedi anche sul punto la recente sentenza Cassazione sezioni unite nr.21661 del 13 ottobre 2009)".

Quanto alla responsabilità del provider, il Tribunale ha rilevato che "la circostanza che YouTube e Google svolgano attività di Internet Service Provider cioè servizio di "hosting", consistente nell’offrire ai propri utenti una piattafonna attraverso la quale conservare e rendere disponibili al pubblico contenuti audio e video e quindi memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, (circostanza peraltro contestata da RTI la quale afferma che YouTube e Google svolgono al contrario attività imprenditoriale a fini di lucro e cioè una articolata attività di impresa finalizzata a fornire una complessa serie di servizi aggiuntivi al fine di offrire agli utenti dei siti internet un ampio palinsesto di video, fonte di utili milionari per gli spazi pubblicitari correlati ai video") non esclude l’illiceità della condotta lamentata. Infatti, ove si consideri che la trasmissione via Internet del Grande Fratello lede sicuramente i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico di RTI, pur senza voler affermare un obbligo di sorveglianza generale del provider rispetto al contenuto dei dati trasmessi conformemente al disposto dell’art.17 D.Lgs 70/2003 direttiva sul commercio elettronico (il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza"), non appare nemmeno ragionevole sostenere l’assoluta estraneità alla commissione dell ’illecito posto che le reclamanti hanno continuato la trasmissione del Grande Fratello nei loro siti internet, organizzando la gestione dei contenuti video anche a fini pubblicitari, nonostante le ripetute diffide ed azioni giudizi arie iniziate da RTI che rivendicava la paternità e titolarità dell’opera.

Non si tratta quindi di pretendere dal provider un’attività preventiva di controllo e di accertamento di ciascun singoIo frammento caricato dagli utenti ma di rimuovere materiale illecitamente trasmesso, dopo aver avuto conoscenza dall’avente diritto a mezzo di diffide della sua presenza in rete con conseguente denunciata lesione di diritti esclusivi, e ciò senza dover attendere apposito ordine, come pretenderebbe di fare la reclamata You Tube, da parte dell’autorità giudiziaria.

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In ordine all’esistenza del periculum in mora appare evidente che dalla protrazione del comportamento illecito conseguono per RTI danni non risarcibili per equivalente consistenti, in particolare, in sviamento di clientela e riduzione dell’audience con conseguente danno all’immagine commerciale della reclamata anche e soprattutto in relazione ad ulteriori violazioni future parimenti inibite dal giudice. A tale proposito deve essere chiarito che, contrariamente a quanto affermato dalle reclamanti, sussiste piena coincidenza tra il provvedimento cautelare richiesto ed il thema decidendum oggetto della causa di merito, nella quale l’attrice RTI ha lamentato in generale la violazione dei propri diritti esclusivi di utilizzazione e sfruttamento economico ad opera delle reclamate, indicando la trasmissione di puntate del Grande Fratello come mera elencazione esemplificativa e non tassativa delle violazioni in corso. Del resto un ordine di inibizione che si limitasse ad ordinare la rimozione di quanto già diffuso e non di nuove puntate del programma sarebbe del tutto inutile, potendo in questo caso le reclamanti consentire prontamente e semplicemente la sostituzione dei video individuati già in onda con altri già pronti da caricare e reiterare così la violazione che si intende scongiurare".

Sulla responsabilità del provider ricordiamo che la Cassazione (49437/2009) ha recentemente stabilito che "l’articolo 17 del Decreto Legislativo 70/2003  esclude sì un generale obbligo di sorveglianza nel senso che il provider non è tenuto a verificare che i dati che trasmette concretino un’attività illecita, segnatamente in violazione del diritto d’autore, ma – congiuntamente all’obbligo di denunciare l’attività illecita, ove il prestatore del servizio ne sia comunque venuto a conoscenza, e di fornire le informazioni dirette all’identificazione dell’autore dell’attività illecita – contempla che l’autorità giudiziaria possa richiedere al prestatore di tali servizi di impedire l’accesso al contenuto illecito (art.17, comma 3)".

(Tribunale Civile di Roma - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, Ordinanza 11 febbraio 2010).