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Un altro importante passo in favore dell’amministrazione di sostegno

Con valente ed ineccepibile motivazione, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del G.O.T. Avv. Nicola Milillo, ha decretato l’amministrazione di sostegno per una persona affetta da grave malattia neurodegenerativa irreversibile (rientrante tra quelle che la scienza medica qualifica di c.d. tipo Alzheimer).

Tale pronuncia merita di essere valorizzata per il significativo allineamento allo spirito della L. 6/04, svolto dal Magistrato con coerente ragionamento logico-giuridico.

Difatti, essa mostra di non tenere conto della gravità dello stato d’incapacità del beneficiario, ma del grado di protezione per lui necessario.

Nello stesso senso si è precedentemente espresso il Tribunale di Bologna (con sent. 11/7/05 – Pres. Millo, Est. Costanzo) che ha rigettato la domanda d’interdizione richiesta dal P.M. e disposto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’apertura del procedimento ex art. 404 ss. cod. civ..

In senso opposto il Tribunale di Trani, con sent. 122/07 ha negato l’a.d.s. richiesta dai familiari di un soggetto, pure con malattia d’Alzheimer, per la definizione presso gli uffici comunali dell’iter per la concessione della pensione d’invalidità civile. Mentre il Tribunale di Roma, Sez. I^, con decreto del 28/1/05 (G.T. Serrao) e più di recente il Tribunale di Bari con decreto del 4/7/07 – rg 857/07 (G.T. Rana) hanno concesso la nomina di a.d.s. a persone affette da malattia d’Alzheimer.

E’ evidente la disparità d’interpretazioni e vedute ancora corrente in giurisprudenza.

Ma la pronuncia in parola si distingue perché, probabilmente per prima nel circondario del Tribunale di Trani, consente all’amministratore di sostegno, ovviamente con le dovute cautele cui il Giudice nel fa chiaramente riferimento, la possibilità di stipulare una compravendita immobiliare, per la quale il beneficiario si era già obbligato con scrittura privata.

Per questa ragione anche questo provvedimento rappresenta un importante segnale verso la continua e piena affermazione della novella introdotta con la L. 6/04, capace di costituire un positivo precedente per superare le residue resistenze “culturali”di taluni Giudici, che fisiologicamente seguono ogni riforma.

E’ noto che la logica posta dal Legislatore a base della nuova normativa è finalizzata a limitare i casi d’interdizione a favore d’istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità d’agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (così Cass. Civ., Sez. I^, sent. 28/5/07, n. 12466 – Pres. Rel. Adamo).

In tale ottica appare assolutamente inutile una pronuncia d’interdizione che si limita a formalizzare l’esclusione di una capacità d’agire già inesistente e mai esplicabile (si veda sul punto la luminosa relazione del dott. Cosentini G.T. presso il Tribunale di Milano al convegno su “L’amministratore di sostegno”, tenutosi a Milano il 16/3/04, promosso dal C.S.M. Uff. dei Referenti per la formazione decentrata).

In conclusione, pare opportuno richiamare la sentenza n° 913 resa dal Tribunale di Trieste il 5/10/06, (pubblicata in Giur. It. pag. 84/2007), che, accogliendo la domanda di revoca dell’interdizione di un soggetto affetto da grave ritardo intellettivo, ha statuito che l’amministrazione di sostegno rappresenta lo strumento ordinario per la protezione di soggetti deboli, rispetto al quale i pur vigenti istituti dell’interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo del tutto residuale, potendo subentrare soltanto qualora l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare una protezione adeguata del beneficiario. Qualora l’interessato risulti protetto da una rete familiare e sociale attenta e vigile, non sussistono i presupposti per sottoporre la persona ad amministrazione di sostegno (analogamente Tribunale Tempio Pausania, ord. 20/2/07 – rg 331/06 G.U. Cavallo.



Si ringrazia per la cortese segnalazione l’Avv. Cosmo Mezzina, da Molfetta (Ba), cui va il merito, quale patrocinatore della ricorrente, di aver contribuito con la sua opera professionale a sostenere e conseguire l’affermazione dei principi di cui alla L. 6/04.

Con valente ed ineccepibile motivazione, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Ruvo di Puglia, in persona del G.O.T. Avv. Nicola Milillo, ha decretato l’amministrazione di sostegno per una persona affetta da grave malattia neurodegenerativa irreversibile (rientrante tra quelle che la scienza medica qualifica di c.d. tipo Alzheimer).

Tale pronuncia merita di essere valorizzata per il significativo allineamento allo spirito della L. 6/04, svolto dal Magistrato con coerente ragionamento logico-giuridico.

Difatti, essa mostra di non tenere conto della gravità dello stato d’incapacità del beneficiario, ma del grado di protezione per lui necessario.

Nello stesso senso si è precedentemente espresso il Tribunale di Bologna (con sent. 11/7/05 – Pres. Millo, Est. Costanzo) che ha rigettato la domanda d’interdizione richiesta dal P.M. e disposto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l’apertura del procedimento ex art. 404 ss. cod. civ..

In senso opposto il Tribunale di Trani, con sent. 122/07 ha negato l’a.d.s. richiesta dai familiari di un soggetto, pure con malattia d’Alzheimer, per la definizione presso gli uffici comunali dell’iter per la concessione della pensione d’invalidità civile. Mentre il Tribunale di Roma, Sez. I^, con decreto del 28/1/05 (G.T. Serrao) e più di recente il Tribunale di Bari con decreto del 4/7/07 – rg 857/07 (G.T. Rana) hanno concesso la nomina di a.d.s. a persone affette da malattia d’Alzheimer.

E’ evidente la disparità d’interpretazioni e vedute ancora corrente in giurisprudenza.

Ma la pronuncia in parola si distingue perché, probabilmente per prima nel circondario del Tribunale di Trani, consente all’amministratore di sostegno, ovviamente con le dovute cautele cui il Giudice nel fa chiaramente riferimento, la possibilità di stipulare una compravendita immobiliare, per la quale il beneficiario si era già obbligato con scrittura privata.

Per questa ragione anche questo provvedimento rappresenta un importante segnale verso la continua e piena affermazione della novella introdotta con la L. 6/04, capace di costituire un positivo precedente per superare le residue resistenze “culturali”di taluni Giudici, che fisiologicamente seguono ogni riforma.

E’ noto che la logica posta dal Legislatore a base della nuova normativa è finalizzata a limitare i casi d’interdizione a favore d’istituti compatibili, nei limiti del possibile con il mantenimento della capacità d’agire di soggetti aventi deficit nella formazione del pensiero (così Cass. Civ., Sez. I^, sent. 28/5/07, n. 12466 – Pres. Rel. Adamo).

In tale ottica appare assolutamente inutile una pronuncia d’interdizione che si limita a formalizzare l’esclusione di una capacità d’agire già inesistente e mai esplicabile (si veda sul punto la luminosa relazione del dott. Cosentini G.T. presso il Tribunale di Milano al convegno su “L’amministratore di sostegno”, tenutosi a Milano il 16/3/04, promosso dal C.S.M. Uff. dei Referenti per la formazione decentrata).

In conclusione, pare opportuno richiamare la sentenza n° 913 resa dal Tribunale di Trieste il 5/10/06, (pubblicata in Giur. It. pag. 84/2007), che, accogliendo la domanda di revoca dell’interdizione di un soggetto affetto da grave ritardo intellettivo, ha statuito che l’amministrazione di sostegno rappresenta lo strumento ordinario per la protezione di soggetti deboli, rispetto al quale i pur vigenti istituti dell’interdizione e inabilitazione rivestono un ruolo del tutto residuale, potendo subentrare soltanto qualora l’amministrazione di sostegno si riveli inidonea a realizzare una protezione adeguata del beneficiario. Qualora l’interessato risulti protetto da una rete familiare e sociale attenta e vigile, non sussistono i presupposti per sottoporre la persona ad amministrazione di sostegno (analogamente Tribunale Tempio Pausania, ord. 20/2/07 – rg 331/06 G.U. Cavallo.



Si ringrazia per la cortese segnalazione l’Avv. Cosmo Mezzina, da Molfetta (Ba), cui va il merito, quale patrocinatore della ricorrente, di aver contribuito con la sua opera professionale a sostenere e conseguire l’affermazione dei principi di cui alla L. 6/04.