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Usucapione di immobile: come fornire la prova

Usucapione
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La sentenza resa dalla prima sezione civile del Tribunale di Modena (Sentenza 24 febbraio 2020, n.261) affronta l’interpretazione dell’articolo 1158 del Codice Civile e, più in particolare, l’onere della prova ai fini del riconoscimento dell’usucapione di immobile.

L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo ventennale del bene immobile. La legge richiede che tale possesso debba caratterizzarsi inoltre per il fatto di essere pacifico e pubblico, non occorrendo tuttavia che sia in buona fede. Il possessore può ben essere a conoscenza dell’esistenza del diritto di proprietà altrui sul bene.

Nel caso di specie oggetto del giudizio è un immobile sito nel Comune di San Cesario sul Panaro nel quale, come confermato dalle testimonianze dei vicini, aveva sempre abitato e “usato come suo” prima il padre dell’attore e lo zio e successivamente, a decorrere dal 1964, l’attore stesso, da solo, il quale si era anche incaricato più di recente di interventi di messa in sicurezza dell’edificio.

Né altri soggetti né i convenuti, peraltro non costituitisi e contumaci, sono stati mai visti sul luogo o hanno reclamato il rispetto del loro diritto.

Emerge qui il completo disinteresse dei proprietari che permette al giudice di concentrarsi sulle testimonianze di alcuni residenti della zona, abituali frequentatori dei luoghi intorno all’edificio da oltre venti anni, al fine di verificare la sussistenza degli elementi probatori.

Si deduce da tali dichiarazioni che effettivamente può dirsi fornita la prova richiesta del corpus, la signoria materiale del soggetto sulla cosa, così come dell’animus possidendis cioè l’intendimento da parte dell’attore di comportarsi come proprietario dell’immobile.

Questo secondo elemento può essere infatti ricollegato anche ai lavori portati avanti dal possessore per la ristrutturazione della casa e dimostra così che il comportamento richiesto ai fini dell’usucapione è stato tenuto alla luce del sole, senza violenze né clandestinità.

È di conseguenza dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile e si dispongono gli adempimenti di trascrizione presso i registri competenti.