Vaccini obbligatori: la Cassazione sancisce quelli obbligatori per poter andare a scuola
Vaccini obbligatori: la Cassazione sancisce quelle obbligatorie per poter andare a scuola
Attuale è il tema delle vaccinazioni e dei vaccini obbligatori. Tuttavia, in questo caso la Suprema Corte non ha analizzato il tema della vaccinazione anti-covid ma dei vaccini obbligatori per andare a scuola.
La Corte di Cassazione nella sentenza 2885 ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di proscioglimento del Gip. Non è rilevante, ai fini della responsabilità penale, il non aver vaccinato i minori, bensì l’aver violato un provvedimento che sancisce la sospensione della frequenza scolastica. Si riafferma il principio secondo il quale senza vaccino obbligatorio non si può accedere alla scuola.
Per andare a scuola sono necessari i vaccini obbligatori
Quanto è importante la vaccinazione per un bambino? Questa è la domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. Per vaccinazione non si intende soltanto quella per combattere il covid 19, la cui opposizione tra no vax e pro vax è oggigiorno attuale, ma si intende aver completato il ciclo obbligatorio di vaccinazioni, ossia quelle vaccinazioni che sono previste dalla legge come necessarie per ogni persona.
Da anni è sorto il problema se ammettere o meno a scuola un bambino senza le vaccinazioni o senza alcune vaccinazioni. Al fine di porre in evidenza l’importanza delle vaccinazioni anche per i bambini, il Legislatore ha indicato come obbligatorie determinate vaccinazioni, manifestando in modo espresso la ratio posta alla base di tale scelta: “assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale.”
Infatti, il decreto Lorenzin n. 73 del 7 giugno 2017 afferma che per poter accedere alla struttura scolastica il bambino deve aver completato il ciclo delle vaccinazioni.
Tutto ciò sembra abbastanza pacifico. Ma nel momento in cui il principio della norma(obbligo del vaccino) si scontra con le ideologie sorgono questioni di diritto decisamente complesse. È reato se i genitori portano i figli a scuola nonostante questi non abbiano effettuato i vaccini obbligatori? Come deve comportarsi il dirigente scolastico?
Il caso: vaccini obbligatori per andare a scuola?
Il Pubblico Ministero ha impugnato una sentenza di proscioglimento emanata dal Gip. Il caso analizzato dal Giudice delle Indagini Preliminari è il seguente: dall’ottobre 2018 al giugno 2019, in assenza di idonea certificazione attestante il completamento dei ciclo di vaccini obbligatori, una coppia di genitori ha regolarmente accompagnato una bambina minore a scuola.
Il preside ha comunicato l’accaduto dall’Autorità Competente, che ha avviato la procedura di accertamento e ha comunicato il fatto al Tribunale dei Minori.
Dopo aver analizzato il fatto con accuratezza il Gip ha disposto il proscioglimento della coppia. Il pubblico ministero ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, che ha annullato il provvedimento di proscioglimento, rinviando al nuovo giudice per la statuizione.
Decisione del Gip: i genitori possono portare i figli a scuola senza vaccini obbligatori?
Il Giudice delle Indagini Preliminari ha statuito il proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La ratio posta alla base di tale decisione sta nel fatto che il Gip ha interpretato la violazione del d.l. n. 73 del 2017 come illecito amministrativo e non penale.
È evidente la necessità nel distinguere la situazione in oggetto con quella che si determina in caso di urgenza.
Infatti, in caso di epidemie, come quella da Covid 19, è legittimo emettere provvedimenti necessari ed urgenti “di esecuzione coattiva dell’obbligo vaccinale”, così come sancito dal d. lgs. n. 112 del 1998 art. 117.
Inoltre, il Giudice delle indagini preliminari ha evidenziato la sussistenza di un principio costituzionale posto alla base della scelta dei genitori: il principio di autodeterminazione in materia di salute. È evidente l’importanza che il nostro ordinamento riconosca al diritto alla salute, riconosciuto e tutelato all’art. 32 Cost.
Infatti, il Giudice per le indagini preliminari ha indicato che in tal caso il preside non è sottoposto all’obbligo di segnalare all’Azienda sanitaria competente l’eventuale inottemperanza dei genitori.
Nel caso di specie il Gip ha ritenuto “l’irrilevanza penale della condotta ascritta agli imputati”.
Cosa ha deciso la Cassazione sui vaccini obbligatori per andare a scuola?
La Corte di Cassazione nella sentenza 2885 ha accolto il ricorso presentato dal Pubblico ministero avverso il provvedimento di proscioglimento del Gip.
La Cassazione ha statuito che non è rilevante, ai fini della responsabilità penale, il non aver vaccinato i minori, bensì l’aver violato un provvedimento che sancisce la sospensione della frequenza scolastica nel caso in cui vi sia l’assenza della certificazione che attesta l’aver completato il ciclo di vaccinazioni obbligatorie. Appare evidente, a giudizio della Cassazione, che si sia generata una “svista” nella decisione del Gip, avendo questi soffermato il proprio focus su elementi non meritevoli di attenzione
Infatti, la Cassazione ha evidenziato che i genitori hanno violato l’art. 650 c.p. e non la disposizione che prevede l’obbligo vaccinale. La Corte, dunque, rende chiaro che è da condannare “la disobbedienza” al provvedimento “legalmente dato per ragioni di salute dalla pubblica autorità (nella persona del dirigente scolastico competente”.
Per la Cassazione il principio di autodeterminazione in materia di salute non è applicabile al caso di specie.
Il dirigente scolastico, infatti, ha giustamente negato l’accesso alla bambina non munita dei vaccini obbligatori, rispettando quanto previsto dalle norme di legge.
Perché i vaccini obbligatori sono importanti per andare a scuola?
Il decreto Lorenzin evidenzia l’importanza dei vaccini obbligatori per poter frequentare “servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie”. Tale obbligo si estende a tutti gli studenti fino a 16 anni.
Il dirigente scolastico è tenuto a richiedere al momento dell’iscrizione i documenti attestanti l’avvenuta vaccinazione per poter far accedere alle strutture scolastiche e far frequentare la scuola nell’anno scolastico in cui si richiede l’iscrizione allo studente richiedente.
È evidente che, in caso di mancata certificazione, il bambino non può iscriversi a scuola.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito della malattia naturale. Inoltre, l’obbligo di vaccinazione non si pone in capo a quei bambini che presentano delle condizioni cliniche specifiche tali da rendere manifesto un pericolo temporaneo o permanente legato al vaccino.
Il d. l. n. 73 del 2017 ha previsto come obbligatorie le seguenti vaccinazioni per i minori fino a 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati:
- anti-poliomielitica
- anti-difterica
- anti-tetanica
- anti-epatite B
- anti-pertosse
- anti-Haemophilus influenzae tipo b
- anti-morbillo
- anti-rosolia
- anti-parotite
- anti-varicella.
Tuttavia, l’obbligo delle vaccinazioni contro il morbillo, la rosolia, la parotite e la varicella è sottoposto alla revisione ogni tre anni, in relazione ai dati epidemiologici.
In caso di inadempimento da parte dei genitori, il decreto prevede multe sino a 7.500 euro.
Inoltre, coloro che violano l’obbligo sono denunciati dall’ ASL competente al Tribunale dei Minori, al fine di accertare la sussistenza degli estremi o meno per il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale.
L’estensione della vaccinazione rappresenta, pertanto, un progresso nella tutela della salute della collettività e di ciascuna persona, soprattutto per i bambini. Combattere malattie, in passato mortali, sin dalla tenera età è fondamentale per garantire la tutela dell’integrità psico-fisica dell’individuo e per favorire la tutela della salute collettiva.