Zwischenverfahren – Eroerterungsverfahren nel codice di procedura penale tedesco – Breve esposizione
Il processo penale “ordinario” (ordentliches Erkenntnisverfahren) - fatta eccezione per i procedimenti speciali (beschleunigtes Verfahren e Strafbefehlsverfahren) – si snoda attraverso tre fasi: 1) Vorverfahren 2) Zwischenverfahren 3) Hauptverfahren.
Durante il Vorverfahren, detto anche Ermittlungsverfahren, vengono espletate le indagini che il PM compie personalmente o delega agli organi di polizia oppure, per determinate incombenze (p. es. l’esame di un teste sotto il vincolo del giuramento), le richiede all’Ermittlungsrichter.
Se il Vorverfahren non termina con l’archiviazione, il PM deposita, presso il giudice competente per il dibattimento, la Anklageschrift – assieme agli atti di indagine – e la richiesta di disporre il dibattimento. Inizia così lo Zwischenverfahren, oggetto del presente articolo. Questa fase termina o con un Eroeffnungsbeschluss (der Hauptverhandlung, cioè del dibattimento) oppure con un’ordinanza di rigetto della richiesta di disporre il dibattimento (Ablehnung der Verfahrenseroeffnung) e relativa archiviazione (che può essere definitiva o provvisoria).
L’ Hauptverfahren inizia con la fissazione della data del dibattimento, seguita dalle notifiche, citazione testi e comunicazione della composizione del collegio; termina con la lettura del dispositivo della sentenza.
II
Per quanto concerne in particolare lo Zwischenverfahren, detto anche Eroeffnungsverfahren (e che manca nel beschleunigten Verfahren, nel quale il dibattimento segue immediatamente alla conclusione delle indagini e nel procedimento per decreto penale di condanna), lo scopo dello stesso è quello di fungere da filtro (si parla in proposito di Filterfunktion) nel senso che si fa luogo al dibattimento soltanto qualora sussistano sufficienti indizi a carico a carico dell’indagato (Angeschuldigten) in ordine al reato/ai reati indicato/i nell’Anklageschrift. In tal modo si tende ad evitare che vengano tratti a giudizio imputati (con danni immancabilmente derivanti dallo strepitus fori) per fatti in ordine ai quali è prevedibile che le prove non siano tali da condurre ad una condanna.
Lo Zwischenverfahren, oltre ad avere una Filterfunktion, ha pure una Kontrollfunktion (funzione di controllo). E’ infatti un organo giudiziario diverso dal PM, un giudice indipendente o un collegio di giudici, a decidere – in udienza non pubblica (evitando così lo strepitus fori) – sull’ammissibilità e sull’esigenza (in base alle risultanze delle indagini condotte) di procedere alla Hauptverhandlung (dibattimento), di norma pubblica.
III
Allo Zwischenverfahren va riconosciuta anche una funzione di garanzia in favore dell’indagato, il quale ha facoltà di interloquire in questa fase del procedimento con la proposizione di eccezioni e/o richieste istruttorie che, se accolte, possono fare sì che non si proceda al dibattimento e che il procedimento termini con un’archiviazione.
A tal fine è fatto obbligo al giudice – competente a decidere sulla richiesta di disporre il dibattimento o di rigettarla – di comunicare all’indagato (ed eventualmente alla persona offesa), l’imputazione e ad invitarlo a proporre eventuali eccezioni o richieste istruttorie; inoltre, se necessario, deve nominargli un difensore d’ufficio.
Se l’indagato propone eccezioni e/o richieste istruttorie, il giudice decide, con ordinanza non impugnabile, sulle stesse. Per l’ammissibilità delle richieste istruttorie non trovano applicazione le norme (rigorose) previste per il dibattimento, ma il c.d. Freibeweisverfahren; il collegio decide senza essere vincolato a formalità e discrezionalmente. È in facoltà del collegio disporre – d’ufficio o su istanza dell’indagato - indagini suppletive e, con ordinanza non impugnabile, l’assunzione, in via informale, di determinate prove (ergaenzende Beweiserhebungen: come p. es. l’esame di testi o l’espletamento di una perizia) che reputa necessarie ai fini della decisione sulla richiesta di disporre il dibattimento.
Può inoltre procedere ad una Eroerterung des Verfahrensstandes con le parti (la fine di pervenire ad un’eventuale Verstaendigung zwischen den Verfahrensbeteiligten (patteggiamento: si veda il mio articolo sull’argomento pubblicato da FILODIRITTO).
IV
L’emanazione dell’Eroeffnungsbeschluss (col quale è disposto il dibattimento da parte del giudice e col quale questi procede ad una valutazione provvisoria del fatto (vorlaeufige Tatbewertung) è obbligatorio se, sulla base delle risultanze del Vorverfahren, sussistono indizi sufficienti (hinreichender Tataverdacht) in ordine alla commissione del reato/dei reati da parte dell’indagato. L’espressione “indizi sufficienti” viene interpretata nel senso della sussistenza di più probabilità (ueberwiegende Wahrscheinlichkeit) di condanna che di assoluzione. L’imputazione viene a costituire parte integrante dell’Eroeffnungs- beschluss. Procedibilità e punibilità devono essere accertate dal giudice, al quale compete l’emanazione dell’Eroeffnugsbeschluss o disporre l’archiviazione.
V
L’Eroeffnungsbeschluss deve contenere l’indicazione del giudice, dinanzi al quale avrà luogo il dibattimento e il giudice che emana tale ordinanza, nei casi della c.d. beweglichen Zustaendigkeit (che consente, entro determinati limiti, la scelta del giudice competente), può ritenere la competenza di un giudice diverso da quello, presso il quale il PM ha depositato la richiesta di disporre l’Eroeffnungsbeschluss.
Qualora il giudice adito ritenga la competenza di un’autorità giudiziaria di grado inferiore, può disporre direttamente il dibattimento dinanzi allo stesso. Se reputa che competente sia un’autorità giudiziaria di grado superiore, le trasmette gli atti, affinchè decida sulla propria competenza.
Come si vede, l’indicazione della competenza di un giudice di grado inferiore, è vincolante per quest’ultimo; non invece se si tratta di un’autorità giudiziaria di grado superiore.
VI
Il giudice competente per l’emanazione dell’Eroeffnungsbeschluss può modificare l’imputazione: a) se la stessa concerne più reati, può escludere quel reato o quei reati, per i quali reputa che non sussistano indizi sufficienti a carico dell’indagato; b) se reputa di dover qualificare il fatto/ i fatti in modo differente da quello ritenuto dal PM; in tal caso l’Eroeffnugsgericht, cioè il giudice competente a disporre il dibattimento, deve indicare le risultanze delle indagini, sulla base delle quali è pervenuto ad una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal PM.
Nel caso sub a) il PM è obbligato a presentare una nuova Anklageschrift, nella quale deve tenere conto di quanto statuito nell’Eroeffnugsbeschluss. In occasione dell’emanazione dell’ordinanza, con la quale viene disposto il dibattimento, il giudice è obbligato a decidere, anche in mancanza di apposita richiesta, in ordine all’eventuale emissione di una misura cautelare o sulla prosecuzione della medesima.
Se la richiesta di disporre il dibattimento viene rigettata o se viene ordinata l’archiviazione definitiva, il giudice è obbligato a revocare immediatamente un’eventuale misura cautelare in atto. Il c.d. Eroeffnungsgericht non può disporre il dibattimento per un fatto non compreso nell’imputazione come formulata dal PM nella sua richiesta..
VII
In linea di massima, una volta emanato l’Eroeffnungsbeschluss, il dibattimento deve avere luogo. Vi sono però delle eccezioni. Se sopravviene una causa di improcedibilità o la stessa è diventata nota soltanto dopo l’Eroeffnungsbeschluss, il giudice, con ordinanza, può disporre l’archiviazione. Se, per effetto di un intervento legislativo, è venuta meno la punibilità del fatto, il giudice ha l’obbligo di disporre l’archiviazione. La facoltà di procedere all’archiviazione può essere esercitata, ancor prima dell’inizio del dibattimento, anche nei casi in cui la stessa è prevista per ragioni di opportunità (aus Opportunitaetsgruenden) se vi è consenso del PM e dell’indagato.
Se manca l’Eroeffnungsbeschluss, il giudice deve disporre l’archiviazione. Un nuovo procedimento può avere luogo soltanto se il PM procede ad una nuova Anklageerhebung.
VIII
Sulle conseguenze di un Eroeffnungsbeschluss affetto da irregolarità ( p.es. se manca la firma di uno dei giudici del collegio, se il collegio ha deciso in una composizione diversa da quella prestabilita o se manca l’indicazione del tempo e/o del luogo in cui il reato è stato commesso oppure l’indicazione della parte offesa dal reato), la giurisprudenza è oscillante, anche se deve essere rilevato che essa, in prevalenza, reputa che le suddette irregolarità possano essere sanate in sede dibattimentale, ma la sanatoria deve comunque avvenire prima dell’interrogatorio dell’imputato. In tal caso però l’imputato ed il difensore hanno diritto di chiedere la sospensione del procedimento. L’imputato, salvo rinuncia espressa da parte dello stesso, deve essere citato nuovamente (e tra la data del nuovo dibattimento e l’avvenuta citazione, deve intercorrere il termine di almeno una settimana).
IX
L’ordinanza con la quale viene disposto il dibattimento (Eroeffnungsbeschluss) non è impugnabile da parte dell’imputato. Può invece proporre sofortige Beschwerde (reclamo immediato) il PM, qualora la richiesta di disporre il dibattimento venga rigettata dal giudice oppure quando il giudice dispone il dibattimento dinanzi ad un giudice di grado inferiore rispetto a quello indicato dal PM nella richiesta di disporre l’Hauptverfahren. Può proporre reclamo immediato contro il diniego dell’Eroeffnungsbeschluss anche la parte civile ma soltanto con riferimento al reato per il quale è avvenuta la costituzione di parte civile; pari diritto non spetta alla parte lesa.
In caso di accoglimento della Beschwerde del PM, il giudice può disporre contestualmente che il dibattimento venga celebrato dinanzi ad un collegio in diversa composizione oppure davanti ad altra autorità giudiziaria dello stesso grado ma avente sede nello stesso Land (Stato federato).
X
Se la richiesta di disporre il dibattimento è stata rigettata con ordinanza non più impugnabile, una nuova richiesta può essere proposta soltanto se vengono posti a base della medesima fatti nuovi o nuove prove; si parla in proposito di ordinanza con eingeschraenkter Rechtskraft. Ciò indipendentemente dal fatto che i fatti nuovi o le prove nuove (i c.d. nova) fossero o meno noti al c.d. Beschlussgericht. Il novum può essere costituito anche dalle risultanze di una nuova perizia; ma non da una deposizione testimoniale di contenuto diverso da quella resa in precedenza.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di disporre il dibattimento (Nichteroeffnungsbeschluss) deve essere comunicata all’indagato e deve essere motivata; è prescritta l’indicazione se il rigetto della richiesta di disporre il dibattimento è basato su motivi in fatto (prove insufficienti) o in diritto (p.es. improcedibilità o non punibilità).
L’Eroeffnungsbeschluss non più soggetto ad impugnazione radica la competenza dell’autorità giudiziaria indicata in tale ordinanza che diventa l’”erkennendes Gericht”; ha per conseguenza che un altro procedimento instaurato per il medesimo fatto nei confronti della medesima persona deve essere dichiarato improcedibile.
XI
La previsione, nel codice di procedura penale tedesco, dello Zwischenverfahren non è andata esente da critiche. È stato sostenuto che in caso di decisione positiva sulla richiesta (del PM) di disporre il dibattimento, il giudice della Hauptverhandlung sarebbe, in certo qual modo, già prevenuto nei confronti dell’imputato, dato che il dibattimento può essere disposto soltanto qualora sussistano indizi sufficienti – e comunque tali da legittimare di ritenere più probabile una condanna che un’assoluzione – a carico dell’imputato in ordine al reato/ai reati enunciato/i nell’Anklageschrift; in altre parole, è già stato un giudice (senza la partecipazione dei Laienrichter (giudici non togati)) a ritenere fondata, con un grado di elevata verisimigilanza, la fondatezza dell’accusa mossa all’imputato.
XII
Si è parlato, in proposito, di un’influenza intorbitrice (truebende Beeinflussung) sulla neutralità del giudice del dibattimento nella valutazione delle prove a carico dell’imputato. Per ovviare a ciò, originariamente, il cpp tedesco conteneva la previsione secondo la quale il giudice relatore nello Zwischenverfahren non poteva partecipare al dibattimento. Questa norma è stata abrogata nel 1924 e non più reintrodotta. Alcuni di coloro che criticano la soluzione adottata nel cpp vigente, hanno chiesto l’abrogazione integrale di tutte le disposizioni concernenti lo Zwischenverfahren.
È stata proposta, da illustri cattedratici, l’istituzione di un apposito
Eroeffnungsgericht, al quale spetterebbe la decisione sull’Eroeffnung des Hauptverfahrens, analogamente al Grand Jury previsto dalla legislazione degli Stati Uniti.
È da ritenere che la proposta di abrogare le norme dello Zwischenverfahen non venga accolta, data l’evidente funzione di garanzia e deflativa di tale normativa che evita che vengano a dibattimento processi nei quali l’assoluzione è più probabile della condanna. Non migliore fortuna avrà – prevedibilmente – la richiesta di istituzione di un apposito Eroeffnungsgericht, considerate le progettate riduzioni di organico che saranno attuate – anche nel settore giudiziario – per ridurre la spesa pubblica.
Il processo penale “ordinario” (ordentliches Erkenntnisverfahren) - fatta eccezione per i procedimenti speciali (beschleunigtes Verfahren e Strafbefehlsverfahren) – si snoda attraverso tre fasi: 1) Vorverfahren 2) Zwischenverfahren 3) Hauptverfahren.
Durante il Vorverfahren, detto anche Ermittlungsverfahren, vengono espletate le indagini che il PM compie personalmente o delega agli organi di polizia oppure, per determinate incombenze (p. es. l’esame di un teste sotto il vincolo del giuramento), le richiede all’Ermittlungsrichter.
Se il Vorverfahren non termina con l’archiviazione, il PM deposita, presso il giudice competente per il dibattimento, la Anklageschrift – assieme agli atti di indagine – e la richiesta di disporre il dibattimento. Inizia così lo Zwischenverfahren, oggetto del presente articolo. Questa fase termina o con un Eroeffnungsbeschluss (der Hauptverhandlung, cioè del dibattimento) oppure con un’ordinanza di rigetto della richiesta di disporre il dibattimento (Ablehnung der Verfahrenseroeffnung) e relativa archiviazione (che può essere definitiva o provvisoria).
L’ Hauptverfahren inizia con la fissazione della data del dibattimento, seguita dalle notifiche, citazione testi e comunicazione della composizione del collegio; termina con la lettura del dispositivo della sentenza.
II
Per quanto concerne in particolare lo Zwischenverfahren, detto anche Eroeffnungsverfahren (e che manca nel beschleunigten Verfahren, nel quale il dibattimento segue immediatamente alla conclusione delle indagini e nel procedimento per decreto penale di condanna), lo scopo dello stesso è quello di fungere da filtro (si parla in proposito di Filterfunktion) nel senso che si fa luogo al dibattimento soltanto qualora sussistano sufficienti indizi a carico a carico dell’indagato (Angeschuldigten) in ordine al reato/ai reati indicato/i nell’Anklageschrift. In tal modo si tende ad evitare che vengano tratti a giudizio imputati (con danni immancabilmente derivanti dallo strepitus fori) per fatti in ordine ai quali è prevedibile che le prove non siano tali da condurre ad una condanna.
Lo Zwischenverfahren, oltre ad avere una Filterfunktion, ha pure una Kontrollfunktion (funzione di controllo). E’ infatti un organo giudiziario diverso dal PM, un giudice indipendente o un collegio di giudici, a decidere – in udienza non pubblica (evitando così lo strepitus fori) – sull’ammissibilità e sull’esigenza (in base alle risultanze delle indagini condotte) di procedere alla Hauptverhandlung (dibattimento), di norma pubblica.
III
Allo Zwischenverfahren va riconosciuta anche una funzione di garanzia in favore dell’indagato, il quale ha facoltà di interloquire in questa fase del procedimento con la proposizione di eccezioni e/o richieste istruttorie che, se accolte, possono fare sì che non si proceda al dibattimento e che il procedimento termini con un’archiviazione.
A tal fine è fatto obbligo al giudice – competente a decidere sulla richiesta di disporre il dibattimento o di rigettarla – di comunicare all’indagato (ed eventualmente alla persona offesa), l’imputazione e ad invitarlo a proporre eventuali eccezioni o richieste istruttorie; inoltre, se necessario, deve nominargli un difensore d’ufficio.
Se l’indagato propone eccezioni e/o richieste istruttorie, il giudice decide, con ordinanza non impugnabile, sulle stesse. Per l’ammissibilità delle richieste istruttorie non trovano applicazione le norme (rigorose) previste per il dibattimento, ma il c.d. Freibeweisverfahren; il collegio decide senza essere vincolato a formalità e discrezionalmente. È in facoltà del collegio disporre – d’ufficio o su istanza dell’indagato - indagini suppletive e, con ordinanza non impugnabile, l’assunzione, in via informale, di determinate prove (ergaenzende Beweiserhebungen: come p. es. l’esame di testi o l’espletamento di una perizia) che reputa necessarie ai fini della decisione sulla richiesta di disporre il dibattimento.
Può inoltre procedere ad una Eroerterung des Verfahrensstandes con le parti (la fine di pervenire ad un’eventuale Verstaendigung zwischen den Verfahrensbeteiligten (patteggiamento: si veda il mio articolo sull’argomento pubblicato da FILODIRITTO).
IV
L’emanazione dell’Eroeffnungsbeschluss (col quale è disposto il dibattimento da parte del giudice e col quale questi procede ad una valutazione provvisoria del fatto (vorlaeufige Tatbewertung) è obbligatorio se, sulla base delle risultanze del Vorverfahren, sussistono indizi sufficienti (hinreichender Tataverdacht) in ordine alla commissione del reato/dei reati da parte dell’indagato. L’espressione “indizi sufficienti” viene interpretata nel senso della sussistenza di più probabilità (ueberwiegende Wahrscheinlichkeit) di condanna che di assoluzione. L’imputazione viene a costituire parte integrante dell’Eroeffnungs- beschluss. Procedibilità e punibilità devono essere accertate dal giudice, al quale compete l’emanazione dell’Eroeffnugsbeschluss o disporre l’archiviazione.
V
L’Eroeffnungsbeschluss deve contenere l’indicazione del giudice, dinanzi al quale avrà luogo il dibattimento e il giudice che emana tale ordinanza, nei casi della c.d. beweglichen Zustaendigkeit (che consente, entro determinati limiti, la scelta del giudice competente), può ritenere la competenza di un giudice diverso da quello, presso il quale il PM ha depositato la richiesta di disporre l’Eroeffnungsbeschluss.
Qualora il giudice adito ritenga la competenza di un’autorità giudiziaria di grado inferiore, può disporre direttamente il dibattimento dinanzi allo stesso. Se reputa che competente sia un’autorità giudiziaria di grado superiore, le trasmette gli atti, affinchè decida sulla propria competenza.
Come si vede, l’indicazione della competenza di un giudice di grado inferiore, è vincolante per quest’ultimo; non invece se si tratta di un’autorità giudiziaria di grado superiore.
VI
Il giudice competente per l’emanazione dell’Eroeffnungsbeschluss può modificare l’imputazione: a) se la stessa concerne più reati, può escludere quel reato o quei reati, per i quali reputa che non sussistano indizi sufficienti a carico dell’indagato; b) se reputa di dover qualificare il fatto/ i fatti in modo differente da quello ritenuto dal PM; in tal caso l’Eroeffnugsgericht, cioè il giudice competente a disporre il dibattimento, deve indicare le risultanze delle indagini, sulla base delle quali è pervenuto ad una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal PM.
Nel caso sub a) il PM è obbligato a presentare una nuova Anklageschrift, nella quale deve tenere conto di quanto statuito nell’Eroeffnugsbeschluss. In occasione dell’emanazione dell’ordinanza, con la quale viene disposto il dibattimento, il giudice è obbligato a decidere, anche in mancanza di apposita richiesta, in ordine all’eventuale emissione di una misura cautelare o sulla prosecuzione della medesima.
Se la richiesta di disporre il dibattimento viene rigettata o se viene ordinata l’archiviazione definitiva, il giudice è obbligato a revocare immediatamente un’eventuale misura cautelare in atto. Il c.d. Eroeffnungsgericht non può disporre il dibattimento per un fatto non compreso nell’imputazione come formulata dal PM nella sua richiesta..
VII
In linea di massima, una volta emanato l’Eroeffnungsbeschluss, il dibattimento deve avere luogo. Vi sono però delle eccezioni. Se sopravviene una causa di improcedibilità o la stessa è diventata nota soltanto dopo l’Eroeffnungsbeschluss, il giudice, con ordinanza, può disporre l’archiviazione. Se, per effetto di un intervento legislativo, è venuta meno la punibilità del fatto, il giudice ha l’obbligo di disporre l’archiviazione. La facoltà di procedere all’archiviazione può essere esercitata, ancor prima dell’inizio del dibattimento, anche nei casi in cui la stessa è prevista per ragioni di opportunità (aus Opportunitaetsgruenden) se vi è consenso del PM e dell’indagato.
Se manca l’Eroeffnungsbeschluss, il giudice deve disporre l’archiviazione. Un nuovo procedimento può avere luogo soltanto se il PM procede ad una nuova Anklageerhebung.
VIII
Sulle conseguenze di un Eroeffnungsbeschluss affetto da irregolarità ( p.es. se manca la firma di uno dei giudici del collegio, se il collegio ha deciso in una composizione diversa da quella prestabilita o se manca l’indicazione del tempo e/o del luogo in cui il reato è stato commesso oppure l’indicazione della parte offesa dal reato), la giurisprudenza è oscillante, anche se deve essere rilevato che essa, in prevalenza, reputa che le suddette irregolarità possano essere sanate in sede dibattimentale, ma la sanatoria deve comunque avvenire prima dell’interrogatorio dell’imputato. In tal caso però l’imputato ed il difensore hanno diritto di chiedere la sospensione del procedimento. L’imputato, salvo rinuncia espressa da parte dello stesso, deve essere citato nuovamente (e tra la data del nuovo dibattimento e l’avvenuta citazione, deve intercorrere il termine di almeno una settimana).
IX
L’ordinanza con la quale viene disposto il dibattimento (Eroeffnungsbeschluss) non è impugnabile da parte dell’imputato. Può invece proporre sofortige Beschwerde (reclamo immediato) il PM, qualora la richiesta di disporre il dibattimento venga rigettata dal giudice oppure quando il giudice dispone il dibattimento dinanzi ad un giudice di grado inferiore rispetto a quello indicato dal PM nella richiesta di disporre l’Hauptverfahren. Può proporre reclamo immediato contro il diniego dell’Eroeffnungsbeschluss anche la parte civile ma soltanto con riferimento al reato per il quale è avvenuta la costituzione di parte civile; pari diritto non spetta alla parte lesa.
In caso di accoglimento della Beschwerde del PM, il giudice può disporre contestualmente che il dibattimento venga celebrato dinanzi ad un collegio in diversa composizione oppure davanti ad altra autorità giudiziaria dello stesso grado ma avente sede nello stesso Land (Stato federato).
X
Se la richiesta di disporre il dibattimento è stata rigettata con ordinanza non più impugnabile, una nuova richiesta può essere proposta soltanto se vengono posti a base della medesima fatti nuovi o nuove prove; si parla in proposito di ordinanza con eingeschraenkter Rechtskraft. Ciò indipendentemente dal fatto che i fatti nuovi o le prove nuove (i c.d. nova) fossero o meno noti al c.d. Beschlussgericht. Il novum può essere costituito anche dalle risultanze di una nuova perizia; ma non da una deposizione testimoniale di contenuto diverso da quella resa in precedenza.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di disporre il dibattimento (Nichteroeffnungsbeschluss) deve essere comunicata all’indagato e deve essere motivata; è prescritta l’indicazione se il rigetto della richiesta di disporre il dibattimento è basato su motivi in fatto (prove insufficienti) o in diritto (p.es. improcedibilità o non punibilità).
L’Eroeffnungsbeschluss non più soggetto ad impugnazione radica la competenza dell’autorità giudiziaria indicata in tale ordinanza che diventa l’”erkennendes Gericht”; ha per conseguenza che un altro procedimento instaurato per il medesimo fatto nei confronti della medesima persona deve essere dichiarato improcedibile.
XI
La previsione, nel codice di procedura penale tedesco, dello Zwischenverfahren non è andata esente da critiche. È stato sostenuto che in caso di decisione positiva sulla richiesta (del PM) di disporre il dibattimento, il giudice della Hauptverhandlung sarebbe, in certo qual modo, già prevenuto nei confronti dell’imputato, dato che il dibattimento può essere disposto soltanto qualora sussistano indizi sufficienti – e comunque tali da legittimare di ritenere più probabile una condanna che un’assoluzione – a carico dell’imputato in ordine al reato/ai reati enunciato/i nell’Anklageschrift; in altre parole, è già stato un giudice (senza la partecipazione dei Laienrichter (giudici non togati)) a ritenere fondata, con un grado di elevata verisimigilanza, la fondatezza dell’accusa mossa all’imputato.
XII
Si è parlato, in proposito, di un’influenza intorbitrice (truebende Beeinflussung) sulla neutralità del giudice del dibattimento nella valutazione delle prove a carico dell’imputato. Per ovviare a ciò, originariamente, il cpp tedesco conteneva la previsione secondo la quale il giudice relatore nello Zwischenverfahren non poteva partecipare al dibattimento. Questa norma è stata abrogata nel 1924 e non più reintrodotta. Alcuni di coloro che criticano la soluzione adottata nel cpp vigente, hanno chiesto l’abrogazione integrale di tutte le disposizioni concernenti lo Zwischenverfahren.
È stata proposta, da illustri cattedratici, l’istituzione di un apposito
Eroeffnungsgericht, al quale spetterebbe la decisione sull’Eroeffnung des Hauptverfahrens, analogamente al Grand Jury previsto dalla legislazione degli Stati Uniti.
È da ritenere che la proposta di abrogare le norme dello Zwischenverfahen non venga accolta, data l’evidente funzione di garanzia e deflativa di tale normativa che evita che vengano a dibattimento processi nei quali l’assoluzione è più probabile della condanna. Non migliore fortuna avrà – prevedibilmente – la richiesta di istituzione di un apposito Eroeffnungsgericht, considerate le progettate riduzioni di organico che saranno attuate – anche nel settore giudiziario – per ridurre la spesa pubblica.