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Accettazione tacita e acquisto “automatico” dell’eredità

Instambul
Ph. Simona Balestra / Instambul

Abstract

Se il legato si acquista automaticamente, l’eredità, giacché potrebbe essere dannosa per l’erede, si acquista, di norma, solo con l’accettazione. L’accettazione può essere pura e semplice o con beneficio di inventario. L’accettazione pura e semplice, poi, può essere espressa o “tacita”. Esiste un’ipotesi, di non rara ricorrenza pratica, infine, in cui il chiamato può divenire erede anche senza nessuna volontà di accettare, e in conseguenza della propria mera inerzia. Ciò secondo quanto previsto all’articolo 485 codice civile, con riguardo al chiamato che sia in possesso di beni ereditari.

 

Indice:

1. L’acquisto dell’eredità

2. Le varie figure di accettazione dell’eredità. L’accettazione tacita

3. Ipotesi di accettazione tacita “tipiche” o “nominate”

4. Gli orientamenti della giurisprudenza: atti che comportano accettazione tacita, ...

5. …atti che non la comportano, e casi dubbi

6. Acquisto dell’eredità per mera inerzia

 

1. L’acquisto dell’eredità

L’acquisto dell’eredità richiede, di norma, l’accettazione di essa da parte del chiamato. Con l’apertura della successione, uno o più soggetti vengono chiamati, dal testamento o dalla legge, all’eredità del defunto. Per lo più, questo comporta, per i chiamati, l’immediato acquisto dello “ius deltionis”, vale a dire del diritto di accettare l’eredità: non l’acquisto dell’eredità, dunque, ma solo l’acquisto del diritto di accettare l’eredità. In linea di massima, solamente attraverso l’esercizio dello “ius delationis” tramite l’accettazione, ai sensi degli artt. 470 ss. codice civile, l’eredità viene acquistata e il chiamato diventa erede (fa eccezione a questo schema l’acquisto dell’eredità in capo allo Stato come successore legittimo, poiché quando si arriva alla chiamata legittima dello Stato, l’eredità viene acquistata automaticamente, senza bisogno di un’accettazione e senza possibilità di rinunzia, ex articolo 586 codice civile).

La qualità di erede, insomma, non si presume dalla sola chiamata (così la costante giurisprudenza. Tra le decisioni più recenti, cfr.: Cass. 24317/2020; Cass. 116/2019; Cass. 21436/2018; Cass. 19030/2018), e va provata da chi la afferma, per sé o per altri. La ratio della necessità di una manifestazione di volontà (l’accettazione, appunto) per l’acquisto dell’eredità, viene comunemente indicata nel fatto che nell’asse i debiti potrebbero essere superiori all’attivo, sicché, in conseguenza della confusione tra il patrimonio dell’erede e quello ereditato, che l’acquisto dell’eredità comporta (a meno che essa non venga accettata “con beneficio di inventario”, ai sensi degli artt. 484 ss. codice civile), l’eredità potrebbe rivelarsi dannosa per il chiamato.

Il legislatore, insomma, ha inteso lasciare all’autonomia del chiamato stesso, sia la valutazione della consistenza dell’eredità, sia, più in generale, la scelta sull’acquisto di essa, scelta che, va notato, non sempre dipenderà solo dalla consistenza economico-patrimoniale dell’asse (quasi non val la pena di rammentare, che i moventi umani spesso non sono soltanto economici, sicché, per ragioni morali e non economiche, il chiamato potrebbe, tanto decidere di acquistare, e di confondere con il proprio patrimonio, un’eredità che sa già essere dannosa, quanto decidere di non acquistare un’eredità certamente vantaggiosa).

Giova subito ricordare, nondimeno, come, al di là di quanto si insegna nelle istituzioni del diritto privato, esiste nell’ordinamento anche un’ipotesi – sancita dall’ articolo 485 codice civile, e di nemmeno troppo rara ricorrenza pratica – nella quale l’eredità può essere acquistata dal chiamato anche senza l’accettazione. Ma su questo mi soffermerò un poco più avanti.

 

2. Le varie figure di accettazione dell’eredità. L’accettazione tacita

Al di là di ipotesi particolari, dunque, l’eredità si acquista con l’accettazione, e l’accettazione, a norma dell’articolo 470 codice civile, può essere “pura e semplice” o “con beneficio di inventario”. Si noti, per inciso, che solo la prima delle due figure genera la confusione dell’asse con il patrimonio personale dell’erede, mentre la seconda consente di tenere distinti il patrimonio personale da quello ereditato, e di rispondere dei debiti ereditari unicamente con il patrimonio ereditato.

L’accettazione “pura e semplice”, poi, può, a propria volta, essere, o espressa o tacita, come stabilito all’articolo 474 codice civile Sull’accettazione espressa, dispone l’articolo 475 codice civile, ma di questa ora non mi occupo. A quella tacita è dedicato l’articolo 476 codice civile, in cui si prevede che essa ricorre “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”.

Ogni atto compiuto dal chiamato che abbia queste caratteristiche, dunque, varrà come accettazione tacita dell’eredità e renderà il chiamato erede. Esistono alcune attività, poi, che la stessa legge esplicitamente prevede comportino accettazione dell’eredità. Riguardo ad esse, vi è chi discorre di ipotesi di accettazione tacita “tipiche”, o almeno “nominate”. Molte altre condotte, pur non espressamente contemplate dalla legge come generanti l’automatico acquisto dell’eredità, poi, sono state via via individuate dalla giurisprudenza come ipotesi di accettazione tacita, in quanto condotte presupponenti necessariamente la volontà dell’erede di accettare (Cass. 4843/2019), e che egli non avrebbe avuto diritto di tenere se non nella qualità di erede. Vasta è la casistica giurisprudenziale su queste ipotesi di accettazione tacita, che, anche per distinguerle da quelle accennate appena sopra, sovente vengono dette “atipiche”, o almeno “innominate”.

 

3. Ipotesi di accettazione tacita “tipiche” o “nominate”

Tra le figure di accettazione tacita espressamente previste dalla legge, vale la pena di ricordare, anzitutto, quelle stabilite dall’articolo 477 codice civile, a norma del quale “la donazione, la vendita o la cessione”, da parte del chiamato, dei propri diritti di successione, comportano accettazione dell’eredità.

Si noti come vari potrebbero essere gli atti che, comportando “cessione”, danno accettazione. Ad esempio, potrebbe ricorrere l’accettazione qualora un diritto compreso nell’asse fosse ceduto dal chiamato, o al proprio creditore nel contesto di una datio in solutum, o a un soggetto con cui egli è, o potrebbe entrare, in lite, nel contesto di una transazione. Va ricordato, inoltre, come, a norma dell’articolo 460 codice civile, il chiamato sia legittimato a compiere atti conservativi sull’asse, e anche a vendere beni in essa compresi, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, e solo quando si tratti di beni che “non si possono conservare o la cui conservazione comporti grave dispendio”. In queste ipotesi, quindi, le attività compiute dal chiamato non comportano accettazione dell’eredità.

Qualora, tuttavia, i limiti previsti dall’articolo 460 codice civile siano ecceduti, opera l’articolo 477 codice civile, e si ha accettazione (es. Cass., 2743/2014, in cui si è ritenuto atto non conservativo, ma dispositivo, e dunque che vale accettazione, la riscossione di canoni di locazione di un bene del defunto). Importano accettazione dell’eredità, inoltre, sia la rinunzia a diritti di successione fatta “verso corrispettivo”, sia la rinunzia, così detta, traslativa, vale a dire “a favore di alcuni soltanto dei chiamati”; entrambe queste ipotesi sono indicate nell’articolo 478 codice civile Una ipotesi particolare di acquisto tipizzato dell’eredità, che prescinde dalla dichiarazione, e probabilmente anche dalla volontà, del chiamato di accettare, poi, è quella prevista dall’articolo 527 codice civile, a norma del quale il chiamato all’eredità che abbia “sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità” decade dalla facoltà di rinunziare all’eredità, e si considera erede purò e semplice, anche se abbia rinunziato (Trib. Parma, 6.12.2005).

In questa previsione, peraltro, si è soliti ravvisare una sanzione per il chiamato che cerchi di impoverire l’asse delle attività, senza accollarsi le passività, e non tanto la conseguenza di un comportamento che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

4. Gli orientamenti della giurisprudenza: atti che comportano accettazione tacita, ...

Vari e diversi sono gli atti compiuti dal chiamato, nei quali la giurisprudenza ha ravvisato l’accettazione tacita dell’eredità. Di seguito indico alcuni esempi, tra i più ricorrenti, o anche tra i più curiosi. Può essere richiamata, anzitutto, la riscossione, da parte del chiamato, di crediti che erano del defunto (Cass., 2743/2014; Cass., 12327/1999, per la riscossione di un assegno lasciato in pagamento al de cuius; Cass., 5327/1981, in cui, peraltro, in concreto non fu ravvisata l’accettazione tacita, poiché delato era un minore, riguardo al quale non è possibile se non l’accettazione con beneficio di inventario, che mai può essere tacita), sia stra-giudizialmente, sia in giudizio (Cass., 22223/2014; Cass., 16002/2018; Trib. Potenza, 11/12/2019). Costituisce accettazione tacita dell’eredità, poi, il pagamento di debiti ereditari, se compiuto con cespiti provenienti dall’asse (Cass., 4320/2018; Trib. Bergamo, 9.6.2020).

Tra gli atti che, pur non producendo effetti traslativo/costitutivi su cespiti compresi nell’asse, sono stati, tuttavia, reputati accettazione tacita dell’eredità, in quanto presupponenti necessariamente la volontà del chiamato di accettare, merita di essere indicato il conferimento di procura a vendere beni compresi nell’asse (Cass., 20699/2017; Trib. Torino, 30/10/1989). Non lontana, benché in questo caso vi siano anche effetti traslativo/costitutivi di cespiti compresi nell’asse, è la ratifica da parte del delato, della gestione di affari altrui compiuta da un terzo su beni compresi nell’asse, pure ritenuta integrare accettazione tacita dell’eredità (Cass., 9713/2017; App. Milano, 3/1/2020). Comportano accettazione tacita, ancora, gli atti dispositivi compiuti dal delato su cespiti ereditari, come, ad esempio, la vendita (Trib. Monza, 10/2/2020), la concessione in locazione (Trib. Torino, 8/1/2021; Trib. Roma, 15/2/2014), o anche l’inserimento in accordi transattivi (Trib. Roma, 15/2/2014. Anche il pagamento del debito ereditario con denaro proprio del chiamato è stato reputato valere accettazione tacita, se parte di un più ampio accordo transattivo riguardante l’eredità: Cass., 14666/2012), di essi.

Lo stesso è a dirsi per la costituzione di ipoteca su di un immobile compreso nell’asse (Cass., 5569/2021). Si è sentenziato che valga accettazione tacita, altresì, agire per la difesa o la rivendica della proprietà di beni compresi nell’asse (Cass., 14499/2018; Cass., 10060/2018; Cass., 13738/2005; Trib. Potenza, 11.12.2019), o per il risarcimento del danno conseguente alla mancata disponibilità di tali beni (Cass., 10060/2018; Cass., 13738/2005), nonché esperire l’azione di regolamento di confini di fondi facenti parte dell’eredità (Cass., 11408/1998). Varie sono, inoltre, le attività processuali compiute dal delato come se fosse erede, reputate accettazione tacita dell’eredità. Possono ricordarsi, al riguardo, la costituzione in un giudizio intrapreso dal defunto (Cass., 8529/2013), e, più in generale, la costituzione o l’intervento in un giudizio in qualità di erede (Cass., 210/2021; Cass., 16814/2018), anche se poi la causa venga cancellata del ruolo (Trib. Potenza, 6/4/2016).

Numerosi sono i casi, altresì, in cui l’accettazione è dipesa da attività riguardanti giudizi divisori, e più in generale operazioni legate alla divisione ereditaria. Essi vanno, ad esempio, dal promuovere la divisione giudiziale e dall’intervenire nella medesima (Cass., 5443/1994; Trib. Firenze, 27/10/2020, in cui si evidenzia come valga accettazione tacita anche l’adesione a una divisione contrattuale), all’iniziativa assunta dal chiamato, anche in sede non contenziosa, per la divisione amichevole dell’asse (Cass., 19833/2019; Cass., 1585/1978), alla costituzione in giudizio senza opporsi ad un progetto di divisione (Trib. Roma, 20.4.2000).

Equivalgono ad accettazione tacita dell’eredità, infine, la proposizione della petitio hereditatis (Trib. Massa, 5/3/2014) e l’esperimento dell’azione di riduzione (Cass., 18068/2012. Si precisa, nondimeno, che ciò non vale per il legittimario pretermesso, il quale, in quanto soggetto nemmeno delato, non deve, né potrebbe, accettare, neppure tacitamente, l’eredità: Cass., 25441/2017).

 

5. …atti che non la comportano, e casi dubbi

Tra le attività che si è statuito non valgano accettazione tacita dell’eredità giova richiamare, anzitutto, la deunzia di successione (Cass., 4843/2019; Cass., 19030/2018; Cass., 4783/2007; Cass., 4756/1999; Cass., 4414/1999; Cass., 2711/1996; App., Palermo, 20.1.2014; Trib. Torino, 26/11/2020;  Trib. Catania, 6.5.2020). Lo stesso è a dirsi, poi, per la richiesta di pubblicazione del testamento (C. 4843/2019; Cass., 5275/1986). Non costituisce accettazione tacita dell’eredità, inoltre, il pagamento di debiti ereditari, o anche di debiti sorti in conseguenza della successione, come i costi per le esequie del de cuius, fatto dal chiamato con danato proprio (Cass., 20878/2020, in cui il chiamato aveva pagato con denaro proprio la sanzione per un’infrazione compiuta dal de cuius; Cass., 4320/2018; Trib. Varese, 31/10/2011).

Secondo la Cassazione, ancora, non costituiscono accettazione tacita dell’eredità, né l’immissione del chiamato nel possesso di beni ereditari (Cass., 15690/2020), né la sua costituzione in un giudizio che riguardava il de cuius, al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione (Cass., 10197/2020). Conviene ricordare, infine, come il Tribunale di Parma abbia, alcuni anni or sono, escluso che valesse accettazione tacita dell’eredità la falsificazione della firma di traenza del de cuius e la sottrazione di beni dell’asse, compiute dal chiamato al fine di garantirsi la latitanza (Trib. Parma, 6./12/2005. La decisione è legata alla tragica e nota vicenda della famiglia Carretta, e il chiamato era Ferdinando Carretta, che, dopo avere ucciso i genitori e il fratello, era scomparso e fuggito all’estero. Ritrovato più di dieci anni più tardi, il Carretta fu processato ma, pure nell’accertamento dei fatti, assolto, perchè ritenuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto.

Egli, dunque, non fu, né avrebbe potuto essere, dichiarato indegno a succedere. Ferdinando, tuttavia, essendo fuggito e scomparso subito dopo la morte dei parenti, non ne aveva accettato l’eredità, e il diritto di accettare si era ormai prescritto. Ecco che, allora, egli cercò di far valere come accettazione tacita le condotte sopra indicate, che aveva tenuto subito dopo aver compiuto la strage. Si può nondimeno sottolineare, con riguardo a questa decisione, che le condotte tenute dal Carretta paiono riconducibili alla previsione di cui all’articolo 527 codice civile Certo, paradossale sarebbe stato che proprio una disposizione con lo scopo di sanzionare il chiamato disonesto finisse per operare, in questo caso, a suo totale vantaggio. Nessuno, peraltro, può sapere come sarebbe stata decisa la questione in gradi ulteriori, poiché il Carretta raggiunse una transazione con le zie, che durante la sua latitanza avevano accettato e acquistato le eredità poi contese).

Venendo agli atti sul valore di accettazione tacita dei quali vi è contrasto, può essere richiamata, anzitutto, la revoca della rinunzia all’eredità, ex articolo 525 codice civile, che vale accettazione secondo Trib. Roma, 24/6/1991, mentre non ha automaicamente tale significato secondo Trib. Spoleto, 25/9/1996. Non comporterebbe accettazione tacita, poi, l’inerzia del chiamato, e, in particolare, la sua la mancata risposta all'invito di pagare un debito del de cuius, ovvero la mancata allegazione, sempre da parte del chiamato, della rinuncia all'eredità, secondo la Cassazione (Cass., 21436/2018; sulla insufficienza dell’inerzia del chiamato per integrare accettazione tacita, cfr. anche Cass., 552/1972); di contrario avviso, tuttavia, pare una giurisprudenza di merito (App. Bari, 6/11/2019, seconodo cui i chiamati all'eredità hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione della qualità di erede).

Reputo che tra i casi dubbi, infine, meriti di essere ricordata la voltura catastale di immobili compresi nell’asse, benchè essa venga costantemente e frequentemente indicata come accettazione tacita in giurisprudenza (Cass., 1348/2020; Cass., 32770/2018; Cass., 8980/2017; Cass., 15888/2014; Cass., 263/2013; Cass., 6574/2005; Cass., 5226/2002; Trib. Monza, 10.2.2020; Trib. Palermo, 7.7.2015), poiché sul punto risulta critica la dottrina maggioritaria, che argomenta sia dal valore fiscale e non civilistico dell’attività in parola, sia, e soprattutto, dalla obbligatorietà fiscale della stessa, da cui si ricava che chi chiede la voltura ben può farlo anche solo per evitare sanzioni, senza che si possa qui ravvisare, dunque, un’attività del chiamato che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare.

 

6. Acquisto dell’eredità per mera inerzia

Come si notava, infine, esiste nell’ordinamento un’ipotesi nella quale il chiamato può trovarsi ad acquistare l’eredità, e dunque ad assumere la qualità di erede, anche in assenza di ogni manifestazione di volontà, anche soltanto tacita, in tal senso.

Essa riguarda il chiamato che sia in possesso di beni ereditari e deriva dalle previsioni dell’articolo 485 codice civile, in cui si stabilisce che “il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi” e che “trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”, e ancora che “compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.

Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice”. Il chiamato in possesso di beni ereditari che resti inerte, o che smetta di essere attivo, o che comunque non compia le attività suindicate nei termini, acquista perciò l’eredità. Né ha rilievo, che l’inerzia o il mancato rispetto dei termini, siano riconducibili, o meno, alla volontà del chiamato, poiché è la situazione oggettiva in sé e per sé a comportare l’acquisto puro e semplice dell’eredità. Non pare corretto, perciò, ricondurre questa ipotesi nell’alveo dell’accettazione tacita dell’eredità.

Giova da ultimo ricordare, a questo riguardo, per un verso come la giurisprudenza ravvisi con facilità il “possesso dei beni ereditari”, riscontrandolo in qualsiasi rapporto materiale, anche solo con parte dei beni, o con un solo bene, dell’asse (è «sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi», secondo T. Milano, 25.11.2016. In precedenza, ad es., cfr.: Cass., 11018/2008; Cass. 4329/2000.

È stato dato rilievo anche alla mera «detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo» da A. Perugia, 28.1.2020), ma, per altro verso, come il legato ex lege di cui all’articolo 540 codice civile, consenta al coniuge sopravvissuto di continuare ad abitare nella casa familiare, senza che ciò valga ad integrare il possesso dei beni ereditari (appunto perché tale possesso trova titolo nel legato ex 540 codice civile, prima che nella chiamata all’eredità. Cfr., da ultimo, App. Milano, 3/2/2021), e comporti per il coniuge chiamato all’eredità l’operare dell’acquisto “automatico”, ai sensi dell’articolo 485 codice civile.

Letture consigliate:

A. Arfani, Sulla possibilità, per il beneficiario di amministrazione di sostegno, di accettare tacitamente l’eredità, in Fam. dir., 2018, p. 281 ss.;

G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, IX ed., Milano, 2018, p. 117 ss. codice civile;

R. Marini, Riscossione dei canoni di locazione di bene ereditario ed accettazione tacita dell’eredità, in Dir. fam. pers., 2016, p. 109 ss.;

C. Romeo, L’accettazione dell’eredità, in Tratt. successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, vol. I, La successione ereditaria, Milano, 2009, p. 1199 ss., spec. pp. 1227 ss.