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Accompagnamento - Cassazione Civile: l’indennità di accompagnamento fa parte del patrimonio del titolare e va divisa tra tutti gli eredi

In una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura giuridica dei ratei dell’indennità di accompagnamento e sull’individuazione dei legittimi eredi beneficiari di questi in caso di anteriore decesso dell’invalido, diretto destinatario della misura previdenziale.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, stabilito che: “sussiste il diritto degli eredi dell’invalida alla quota dell’indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all’assistenza della predetta.

In sostanza, tutti gli eredi dell’invalido deceduto hanno diritto a percepire quota dell’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi abbia prestato o meno assistenza al soggetto invalido.

La Corte di ultima istanza ha così accolto, nel caso di specie, il ricorso dell’erede il quale aveva impugnato la sentenza del gravame che aveva invece considerato come “arricchimento indebito, ai sensi dell’articolo 2041 Codice Civile, la somma di indennità da questi percepita, in quanto, secondo quanto sostenuto dall’attrice (coerede) in primo grado, “non si sarebbe, alla stessa stregua di quest’ultima, preso cura del de cuius.

La circostanza permette alla Cassazione di precisare la natura dell’indennità di accompagnamento, da cui dipende, come conseguenza, la stessa decisione.

La decisione discende dalla motivazione secondo cui il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili “facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti; pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma ai suoi eredi, viene in rilievo non una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1323)

In una recente sentenza, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura giuridica dei ratei dell’indennità di accompagnamento e sull’individuazione dei legittimi eredi beneficiari di questi in caso di anteriore decesso dell’invalido, diretto destinatario della misura previdenziale.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, stabilito che: “sussiste il diritto degli eredi dell’invalida alla quota dell’indennità di accompagnamento liquidata in favore di ciascuno di essi, senza che possa ravvisarsi alcun arricchimento senza causa in relazione agli eredi che non abbiano provveduto all’assistenza della predetta.

In sostanza, tutti gli eredi dell’invalido deceduto hanno diritto a percepire quota dell’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal fatto che ciascuno di essi abbia prestato o meno assistenza al soggetto invalido.

La Corte di ultima istanza ha così accolto, nel caso di specie, il ricorso dell’erede il quale aveva impugnato la sentenza del gravame che aveva invece considerato come “arricchimento indebito, ai sensi dell’articolo 2041 Codice Civile, la somma di indennità da questi percepita, in quanto, secondo quanto sostenuto dall’attrice (coerede) in primo grado, “non si sarebbe, alla stessa stregua di quest’ultima, preso cura del de cuius.

La circostanza permette alla Cassazione di precisare la natura dell’indennità di accompagnamento, da cui dipende, come conseguenza, la stessa decisione.

La decisione discende dalla motivazione secondo cui il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili “facendo parte del patrimonio del titolare, a prescindere dal suo accertamento in sede amministrativa o giudiziale, si trasmette per successione ereditaria anche in caso di morte dell’avente diritto antecedente all’accertamento dei presupposti; pertanto, sia nell’ipotesi appena ricordata, sia qualora le prestazioni in parola vengano comunque liquidate non al diretto interessato ma ai suoi eredi, viene in rilievo non una situazione di assistenza sociale obbligatoria bensì una tipica situazione successoria.

(Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1323)