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Agenzia delle Entrate riscossione: stop a cartelle di pagamento e pignoramenti fino al 30 giugno

Decreto Sostegni bis.
Corte Bariani, 23 maggio 2021
Ph. Francesca Russo / Corte Bariani, 23 maggio 2021

Differita di 2 mesi l’attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate. È quanto si legge nel testo del Decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio scorso, contenente una serie di misure in favore di imprese, lavoratori professionisti e giovani colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

Riscossione: sospesi cartelle e pignoramenti

L’articolo 9 del Decreto Sostegni bis, intitolato Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’ommessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017”, prevede che fino al 30 giugno restano sospesi tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione.

Sono, altresì, sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

La notizia è presente anche sul sito della stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

 

Cosa succede per gli atti e i provvedimenti adottati dal primo maggio alla data di entrata in vigore del Decreto

Tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente emessi dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione fra il primo maggio e l’entrata in vigore del Decreto restano, comunque, validi, anche se sospesi, (nel senso che i loro effetti, come quelli di tutti gli atti, sono sospesi fino al 30 giugno). Quindi, il lasso temporale rimasto scoperto rende, comunque, efficaci i provvedimenti fiscali adottati in questo periodo.

 

Rottamazione cartelle

Mentre, non cambia nulla per le rate di rottamazione ter, per le quali continua a valere la proroga del Decreto Legge 41/2021. Quindi, per le rate scadute nel 2020, ci sarà tempo fino al 31 luglio 2021 per procedere con il pagamento, senza perdere i benefici della definizione agevolata. Si applicano i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Decreto Legge 119/2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 9 agosto 2021.

Per quelle in scadenza nel 2021 (con termine quindi al 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio), si potrà attendere invece fino al 30 novembre 2021.

Sono previsti i cinque giorni di tolleranza per il termine del 30 novembre 2021. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.