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Al difensore d’ufficio non spetta alcun termine a difesa

Patrocinio a spese dello Stato
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Il diritto al termine a difesa disciplinato dall’art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p.

Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021.

 

La norma

L’articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede:

1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell’imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.

 

Fatto

Nel corso dell’udienza preliminare il difensore nominato di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. aveva richiesto un termine a difesa per prendere cognizione degli atti. Richiesta respinta dal giudice.

 

Cassazione

La difesa riproponeva la questione davanti alla Suprema Corte.

Gli Ermellini hanno respinto l’eccezione difensiva argomentando che in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847; Sez. 5, n. 4643, del 6/11/2013, Rv. 258715; Sez. 5, n. 23728, del 4/2/2013, Rv. 256520; contra, ma del tutto isolata, Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010 - dep. 19/03/2010, Atzeni, Rv. 246843).

Il principio di diritto richiamato, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentri su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, assai diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale “può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro” (sent. n. 450 del 1997).

Pertanto, l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art, 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato ed è “figura del tutto diversa da quella dei nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa”: con l'ovvia conseguenza che “una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di nuovo (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee”.

D'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione (estemporanea ed episodica, ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello stabilmente officiato dall’imputato - o per l'imputato, appare conseguenza del - tutto ragionevole nel - quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ordinanza n. 17 del 2006).

Termini a difesa Corte Costituzionale ordinanza 17 del 2006: Corte costituzionale.

Per una rassegna giurisprudenziale dell’art. 108 cpp: Link.