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Altre misure anti-Covid per il datore di lavoro?

Nuvole in viaggio
Ph. Luca Martini / Nuvole in viaggio

Il 27 settembre 2021 il tribunale di Bergamo con la sentenza n. 4318 ha esteso la responsabilità del datore di lavoro alla violazione delle norme concernenti gli obblighi di protezione previsti dal d. lgs. 81 del 2008 e dall’art. 2087 c.c., nonché ai casi espressamente previsti dalla legislazione emergenziale. Per tale ragione, il giudice di I grado ha riconosciuto al datore di lavoro il dovere di adottare tutte le misure idonee ad evitare e prevenire il contagio da Covid-19, anche se non espressamente previste dalla legge.

 

Il datore di lavoro sul luogo di lavoro nel periodo pre-Covid quali obblighi aveva?

Il datore di lavoro è il garante dell’incolumità fisica dei lavoratori ed è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a salvaguardare i propri dipendenti. La dottrina ha evidenziato nel corso del tempo che le scelte del datore di lavoro devono sempre essere volte a preservare la salute, bene giuridico tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Per tale motivo si impone alla parte datoriale di anteporre al proprio profitto la sicurezza psico-fisica dei propri lavoratori. Il dovere posto in capo al datore di lavoro consiste nel garantire il diritto all’incolumità psico-fisica e il diritto dei lavoratori a porre in essere la propria prestazione lavorativa in un ambiente salubre.

Infatti, sussistono diversi obblighi in capo al datore, come: la prevenzione, l’informazione e la formazione dei lavoratori, la fornitura dei mezzi di protezione, il controllo, la vigilanza, nonché il garantire la assistenza sanitaria.

Il datore di lavoro è tenuto a monitorare i rischi e ad adottare quelle condotte volte a ridurre i pericoli nei luoghi di lavoro. Inoltre, è tenuto a garantire l’adeguata protezione individuale e collettiva dei lavoratori. Ciò significa che il datore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie, anche se non previste espressamente da norme di legge, al fine di prevenire eventuali infortuni e garantire la massima sicurezza, soprattutto usando la tecnologia disponibile. L’attività di prevenzione si attua, in particolar modo, mediante la redazione di un documento che attesti gli eventuali rischi, contenente anche le misure necessarie da attuare in caso di infortunio.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a informare e formare i lavoratori. Questi devono essere informati circa i pericoli e i rischi legati alla prestazione lavorativa. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a predisporre nei luoghi di lavoro una specifica segnaletica, come cartelli, segnali acustici e luminosi. La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza , invece, avviene mediante specifici corsi volti a favorire la completa conoscenza dei diritti dei lavoratori, le corrette tecniche di lavorazione, nonché i pericoli legati all’uso di determinati macchinari.

Infine, nelle aziende con più di 15 dipendenti il datore di lavoro è tenuto, almeno una volta l’anno, a convocare una riunione, al fine di esaminare il documento di valutazione dei rischi, i programmi di informazione e formazione. A tale riunione devono partecipare i rappresentanti del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente qualora tale figura sia obbligatoria, ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il datore di lavoro nella fase dell’emergenza Covid-19 quali gli obblighi ha?

Il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei protocolli ministeriali. In seguito al D.L 127 del 2021 è stato reso obbligatorio il possesso e l’uso del green pass, sia nei luoghi di lavoro pubblici sia privati. Infatti, i lavoratori dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 dovranno munirsi del certificato vaccinale per poter accedere ai locali aziendali e agli uffici pubblici. In capo al datore di lavoro è posto l’obbligo di controllare che tutti i lavoratori siano muniti di tale certificazione. Il D.L n. 127 prevede, inoltre, che tali controlli possano essere svolti anche a campione, garantendo almeno il 50% dei dipendenti.           Altresì, spetta al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e garantire che siano rispettate tutte le misure idonee allo svolgimento della prestazione di lavoro in sicurezza. Per tale ragione il datore deve implementare il sistema di screening dei prestatori di lavoro.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, in capo alla parte datoriale è posto l’obbligo di controllare che chiunque si trovi in un ambiente di lavoro, anche un fornitore o un consulente, abbia il green pass.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a predisporre nei locali aziendali e negli uffici determinate postazioni ove sono posti i dispenser contenenti gel sanificante, così come indicato nei protocolli adottati sin dal 2020 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguato distanziamento del personale in modo conforme alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.              Inoltre, il datore di lavoro deve a far accedere ai locali solo quei lavoratori muniti di mascherina, così come indicato dall’art. 16 del d.l. n.18 del 2020.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tali misure e risulta essere responsabile di eventuali lesioni all’integrità psico-fisica dei propri dipendenti. Tuttavia, si esclude che il datore di lavoro possa essere considerato responsabile nei confronti dei dipendenti contagiati dal Covid-19 qualora abbia adottato tutte le misure indicate nei protocolli ministeriali e abbia agito con diligenza.

 

Il datore di lavoro deve sempre controllare il green pass per la lotta al Covid?

Il green pass è necessario per poter svolgere l’attività di lavoro, così come indicato dalla normativa vigente. Esso può essere emesso solo in tre casi:

  • Dopo aver effettuato la vaccinazione anti-covid;
  • Dopo essere guariti dal covid;
  • Dopo aver effettuato tampone con esito negativo, di tipo molecolare naso-faringeo, molecolare salivare oppure antigenico rapido.

Ma il datore di lavoro non può precludere l’accesso al lavoratore che, in assenza di green pass, dimostri di possedere una certificazione di esenzione dal vaccino. Inoltre, il datore può ammettere l’accesso al lavoratore, anche, qualora questi mostri un certificato equipollente al green pass emesso da altri stati.

 

Datore di lavoro: come assicurarsi del possesso del certificato di vaccinazione anti-Covid?

Il datore di lavoro è tenuto ad indicare in modo preciso e puntuale quasi sono le modalità organizzative per procedere ai controlli delle certificazioni anti-covid.

Inoltre, il datore è tenuto, se possibile, a controllare la sussistenza delle relative certificazioni all’entrata, al fine di evitare che lavoratori non muniti da certificazione     anti-covid possano introdursi nei locali di lavoro e solo in un secondo momento individuarli. I datori di lavoro che non ottemperano a tale obbligo possono essere puniti con una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 1000 euro.

Infine, il datore di lavoro è tenuto, evidenziando il suo potere di direzione e controllo sul luogo di lavoro, a indicare preventivamente il personale tenuto ad espletare l’attività di controllo.

I lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza il green pass sono soggetti, con un provvedimento del prefetto, ad una sanzione amministrativa che va dai 600 ai 1500 euro. Spetta al datore di lavoro segnalare alla Prefettura l’eventuale infrazione per garantire la corretta ed effettiva applicazione della multa.