Appalti solo con il “Durc fiscale”

Indice:
1. Introduzione
2. Adempimento in capo all’appaltatore e ai subappaltatori
3. Il ruolo del committente
4. Durc fiscale
5. I chiarimenti delle Entrate
1. Introduzione
L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha inserito nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17, l’articolo 17 bis concernente “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.
Una sorta di responsabilità fiscale per i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Rientrano nel campo di applicazione della presente norma i seguenti soggetti che possono ricoprire il ruolo di sostituto d’imposta:
− gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, Tuir;
− le società e associazioni indicate nell'articolo 5, Tuir;
− le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
− le imprese agricole;
− le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
− il curatore fallimentare;
− il commissario liquidatore;
− il condominio.
Tali soggetti devono, inoltre, essere residenti in Italia.
Definiti i soggetti obbligati è opportuno evidenziare i seguenti casi di esclusione.
Più precisamente gli obblighi di cui si tratta non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione[1] attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2[2], dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Naturalmente l’articolo 4 in parola fa sorgere una serie di adempimenti in capo ai vari soggetti impiegati nel rapporto contrattuale.
2. Adempimento in capo all’appaltatore e ai subappaltatori
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltarici dovranno versare al committente l’importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento d’imposta, relativa ai lavoratori dipendenti, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento prevista dall’articolo 18, comma 1, Decreto Legislativo 241/1997, al 16 del mese successivo l’effettuazione del pagamento delle retribuzioni, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.
Entro i 5 giorni dal versamento, al fine di consentire al committente il “riscontro” dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, i medesimi soggetti dovranno trasmettere tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori (da ora, per semplicità, “Report Lavoratori”), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (30 marzo 2020), dovranno essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 (Report Lavoratori) e 6 (richiesta compensazione corrispettivo), alternative a quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
A mente del comma 7 le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per il versamento dell’imposta, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni non abbiano provveduto:
− all'esecuzione del versamento al committente; − alla trasmissione della richiesta di scomputo dal valore da fatturare;
− alla trasmissione dei dati previsti nel Report sopra indicato.
3. Il ruolo del committente
Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, tramite modello di delega F24 entro la scadenza del 16 del mese, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire tale operazione, con ogni probabilità, il committente dovrà predisporre tante deleghe di pagamento F24 quanti sono gli appaltatori e i subappaltatori, indicando il codice fiscale degli stessi in apposita sezione. In questo senso sarebbe opportuno, contrattualmente, inserire una clausola nella quale specificare che l’appaltatore e i singoli subappaltatori provvederanno a consegnare apposita delega di pagamento compilata al committente.
Una volta ricevute le informazioni dei lavoratori interessati all’appalto, il committente dovrà verificare la coerenza numerica dell’importo indicato a titolo di ritenuta con quanto indicato a titolo di versamento. Si presume che il “riscontro” dovrà essere effettuato sul valore complessivo delle ritenute e non sul dettaglio dei singoli codici tributo.
I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.
Tuttavia, il committente sarà ritenuto responsabile del versamento integralmente nel caso in cui non abbia tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti dell’imposta ai sensi del comma 3 o abbia eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici:
− non trasmettano, entro il termine di 5 giorni e secondo le modalità indicate nel comma 5, i dati ivi richiesti (Report Lavoratori);
− non effettuino i bonifici entro il termine dei 5 giorni;
− non inviino la richiesta di compensazione dei corrispettivi maturati con il versamento d’imposta;
− inviino una richiesta di compensazione dei corrispettivi crediti inesistenti o non esigibili.
È sufficiente il ricorrere di una delle fattispecie sopra esposte per determinare la sospensione del pagamento dei corrispettivi con l’ulteriore obbligo in capo al committente di comunicare entro 90 giorni, all’Agenzia delle entrate territorialmente competente, la tipologia di omissione.
In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Tuttavia, si deve rilevare che l’impostazione come sopra descritta pone seri problemi di sostenibilità della filiera.
Il committente, una volta effettuato il versamento dell’imposta per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici, comunicherà entro 5 giorni, mediante Pec, a queste ultime l'effettuazione del predetto pagamento.
In assenza del predetto adempimento, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunicheranno l’omissione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.
Il committente sarà responsabile amministrativamente e penalmente per l’omissione del versamento delle ritenute, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 13, Decreto Legislativo 471/1997, e dell’articolo 10-bis, Decreto Legislativo 74/2000[3].
4. Durc fiscale
Il presupposto per la piena agibilità del comma 5 (casi di esclusione) è rappresentato dal rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate alla impresa richiedente (comma 6) di una sorta di “DURC fiscale”, la cui validità è di 4 mesi dall’emanazione: esso scaturisce dalla sussistenza contemporanea di entrambi i requisiti sopra evidenziati e andrà prodotto al committente in luogo delle deleghe di versamento e delle indicazioni, particolarmente precise e puntuali, che riguardano i lavoratori impiegati direttamente nell’appalto, nel subappalto o nell’affidamento. Sotto questo aspetto appare urgente l’emanazione di una nota dell’Agenzia delle Entrate finalizzata a chiarire le modalità di richiesta e di rilascio del provvedimento[4].
5. I chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 , ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell’articolo 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638.
Il comma 2 prevede che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
Stante l’obbligo previsto nel comma 2, di cui sopra, di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
In proposito, l’Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020[5].
[1] Prevista dal comma 5 e valida 4 mesi.
[2] Che prevede che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
[3] Cfr. con “Nuovi adempimenti fiscali per committenti e appaltatori” di Cristian Valsiglio – consulente del lavoro - La circolare di lavoro e previdenza n. 43/2019, ed. Euroconference.
[4] Cfr. con “Ritenute IRPEF negli appalti: il DURC fiscale certifica l’affidabilità delle imprese” di Eufranio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it, Ipsoa quotidiano.
[5] Cfr. con “Agenzia Entrate: ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – chiarimenti”, http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/agenzia-entrate-ritenute-e-compensazioni-in-appalti-e-subappalti-chiarimenti