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Patto di manleva (I): introduzione, requisiti e limiti di validità e brevi cenni al diritto inglese

Contadine
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Introduzione

 

 

 

 

Il contratto o patto di manleva consiste nell’accordo tra due soggetti, il mallevato e il mallevadore, in base al quale il mallevadore si obbliga a tenere indenne il mallevato da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest’ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento, incluso il fatto colposo del mallevato.

 

Si tratta di uno strumento giuridico particolarmente diffuso nel mondo degli affari e della pratica contrattuale.

 

Esempi di patti di manleva sono:

 

(i) l’accordo che viene spesso sottoscritto tra una società controllante e gli amministratori della controllata avente ad oggetto l’impegno di manlevare gli amministratori della controllata da qualsiasi azione di responsabilità promossa dai soci, dai creditori della controllata o dalla controllata stessa;

 

(ii) le clausole di manleva contenute nei contratti di acquisizione di partecipazioni azionarie con le quali il venditore si impegna a tenere indenne l’acquirente da eventuali pretese di terzi creditori della società;

 

(iii) le clausole di manleva contenute nei contratti di appalto con le quali l’appaltatore si obbliga a manlevare il committente da eventuali pretese economiche avanzate da terzi.

 

A dispetto del suo utilizzo diffuso nel mondo degli affari, il contratto o patto di manleva è, tuttavia, un contratto atipico, non disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano.

 

La dottrina e la giurisprudenza se ne sono occupati spesso negli ultimi anni giungendo ad elaborare i seguenti requisiti di validità e limiti di validità.

 

In questo contributo esamino i primi, lasciando ad un successivo intervento l’approfondimento dei secondi e ad un ulteriore intervento i cenni al diritto inglese.

 

 

Requisiti di validità

 

a) Causa

 

Come abbiamo visto poc’anzi, il patto di manleva è un contratto atipico e, in quanto tale, la causa (intesa come giustificazione economico-sociale dell’autonomia privata) dovrà essere sottoposta al vaglio dell’art. 1322 c.c. che sancisce la legittimità dei contratti atipici a condizione che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ne deriva che l’autorità giudiziaria è chiamata a verificare non solo l’esistenza di un interesse ma anche la sua “meritevolezza” al di là della sua “legittimità”. In mancanza di una causa meritevole di tutela, il contratto atipico sarà da considerarsi nullo.

 

Si è, ad esempio, dubitato della meritevolezza degli interessi tutelati da una manleva prestata dall’acquirente di una partecipazione azionaria a favore degli ex amministratori nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti di quest’ultimi. Secondo alcuni, infatti, la causa della manleva, svuotando di funzione l’art. 2393 c.c., perseguirebbe un interesse non meritevole di tutela. Tale obiezione potrebbe essere superata laddove, come vedremo a breve, vi fosse un interesse del mallevadore risultante da accordi a latere correlati alla manleva.

 

La Suprema Corte ha, infatti, più volte stabilito che, alla base di una valida manleva, deve sempre esserci un interesse del mallevadore all’assunzione degli oneri patrimoniali pena la nullità del patto per mancanza o illiceità della causa (Cfr. da ultimo Cass. Civ. 17.12.2001, n. 15891).

 

Tale interesse a volte risulta dallo stesso contratto di manleva; più spesso può essere ricavato da una serie di intese a latere correlati alla manleva. Nel caso esaminato poc’anzi relativo alla manleva a favore degli ex-amministratori, ipotizziamo che gli ex-amministratori siano anche i venditori della partecipazione azionaria. In tale caso, l’interesse del mallevadore potrebbe essere rappresentato dall’ottenimento, in cambio della manleva, di particolari garanzie nell’ambito della vendita.

 

Si pensi, inoltre, all’interesse di una società controllante a tener indenne e mallevati gli amministratori della società controllata dalle responsabilità derivanti dagli atti compiuti dagli amministratori in esecuzione delle direttive e linee-guida del gruppo di cui fa parte la società controllata. E’ prassi piuttosto diffusa all’interno dei gruppi, ad esempio, che gli amministratori delle società controllate si attengano alle linee-guida della holding in materia di transfer pricing. L’interesse della holding a manlevare gli amministratori è piuttosto ovvio ed è rappresentato dall’ottenere un’applicazione uniforme degli stessi principi contabili/fiscali all’interno del gruppo.

 

Alla luce delle considerazioni svolte, è sempre consigliabile menzionare nelle premesse del contratto la causa della manleva al fine di ridurre al minimo il rischio di contestazioni circa la meritevolezza degli intessi in gioco.

 

Molto difficilmente, infine, potrà rinvenirsi nell’accordo tra le parti la causa di liberalità tipica della donazione.

 

Secondo autorevole dottrina (Cfr. Antonio Franchi, “Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori“ in “Contratto e impresa”, n.1/2007, Cedam), infatti, anche quando l’obbligo del mallevadore di tenere indenne il mallevato non è controbilanciato da una controprestazione in denaro o di altra utilità suscettibile di valutazione economica del mallevato, la mancanza dei requisiti di forma richiesti per una valida donazione e il limite derivante dal divieto di donazione di beni futuri, impedisce di configurare la manleva come una donazione.

 

b) Determinatezza o determinabilità dell’oggetto

 

Sono in molti – sia in dottrina che in giurisprudenza – a ritenere che il patto di manleva dovrebbe determinare in maniera piuttosto chiara e precisa l’evento o il fatto da cui possa derivare l’obbligazione del mallevadore (Cfr. in giurisprudenza, Cass. Civ. 8.10.2010. n. 20884; Cass. Civ. 28.10.1997 n. 10596; in dottrina, Antonio Franchi, “Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori“ in “Contratto e impresa”, n.1/2007, Cedam).

 

Ove così non fosse, il patto di manleva rischierebbe di risultare nullo per violazione dell’articolo 1346 c.c. secondo cui l’oggetto del contratto deve essere “…determinato o determinabile”.

 

c) Determinatezza o determinabilità dell’ammontare massimo

 

Il patto di manleva dovrebbe, inoltre, sempre indicare il limite massimo di assunzione del debito, pena la nullità del patto di manleva per contrasto con l’art. 1938 c.c. che recita quanto segue: “La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.

 

Sebbene l’art. 1938 c.c. sia dettato in materia di fideiussione, tale articolo è stato ritenuto da molti autori e dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 26.01.2010, n. 1520; Tribunale di Roma, 18 dicembre 2002; contra Casimiro A. Nigro, “La regola “dell’importo massimo garantit”o e la svalutazione delle peculiarità del patronage” in “NGCC n.7-8/2010”) espressione di un principio di ordine pubblico in base al quale è vietata dal nostro ordinamento un’assunzione di responsabilità senza un ammontare massimo prestabilito o ricavabile in maniera piuttosto certa dal tipo di rischio oggetto di manleva.

 

 

Introduzione

 

 

 

 

Il contratto o patto di manleva consiste nell’accordo tra due soggetti, il mallevato e il mallevadore, in base al quale il mallevadore si obbliga a tenere indenne il mallevato da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest’ultimo e derivanti da un determinato fatto o evento, incluso il fatto colposo del mallevato.

 

Si tratta di uno strumento giuridico particolarmente diffuso nel mondo degli affari e della pratica contrattuale.

 

Esempi di patti di manleva sono:

 

(i) l’accordo che viene spesso sottoscritto tra una società controllante e gli amministratori della controllata avente ad oggetto l’impegno di manlevare gli amministratori della controllata da qualsiasi azione di responsabilità promossa dai soci, dai creditori della controllata o dalla controllata stessa;

 

(ii) le clausole di manleva contenute nei contratti di acquisizione di partecipazioni azionarie con le quali il venditore si impegna a tenere indenne l’acquirente da eventuali pretese di terzi creditori della società;

 

(iii) le clausole di manleva contenute nei contratti di appalto con le quali l’appaltatore si obbliga a manlevare il committente da eventuali pretese economiche avanzate da terzi.

 

A dispetto del suo utilizzo diffuso nel mondo degli affari, il contratto o patto di manleva è, tuttavia, un contratto atipico, non disciplinato dall’ordinamento giuridico italiano.

 

La dottrina e la giurisprudenza se ne sono occupati spesso negli ultimi anni giungendo ad elaborare i seguenti requisiti di validità e limiti di validità.

 

In questo contributo esamino i primi, lasciando ad un successivo intervento l’approfondimento dei secondi e ad un ulteriore intervento i cenni al diritto inglese.

 

 

Requisiti di validità

 

a) Causa

 

Come abbiamo visto poc’anzi, il patto di manleva è un contratto atipico e, in quanto tale, la causa (intesa come giustificazione economico-sociale dell’autonomia privata) dovrà essere sottoposta al vaglio dell’art. 1322 c.c. che sancisce la legittimità dei contratti atipici a condizione che essi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ne deriva che l’autorità giudiziaria è chiamata a verificare non solo l’esistenza di un interesse ma anche la sua “meritevolezza” al di là della sua “legittimità”. In mancanza di una causa meritevole di tutela, il contratto atipico sarà da considerarsi nullo.

 

Si è, ad esempio, dubitato della meritevolezza degli interessi tutelati da una manleva prestata dall’acquirente di una partecipazione azionaria a favore degli ex amministratori nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti di quest’ultimi. Secondo alcuni, infatti, la causa della manleva, svuotando di funzione l’art. 2393 c.c., perseguirebbe un interesse non meritevole di tutela. Tale obiezione potrebbe essere superata laddove, come vedremo a breve, vi fosse un interesse del mallevadore risultante da accordi a latere correlati alla manleva.

 

La Suprema Corte ha, infatti, più volte stabilito che, alla base di una valida manleva, deve sempre esserci un interesse del mallevadore all’assunzione degli oneri patrimoniali pena la nullità del patto per mancanza o illiceità della causa (Cfr. da ultimo Cass. Civ. 17.12.2001, n. 15891).

 

Tale interesse a volte risulta dallo stesso contratto di manleva; più spesso può essere ricavato da una serie di intese a latere correlati alla manleva. Nel caso esaminato poc’anzi relativo alla manleva a favore degli ex-amministratori, ipotizziamo che gli ex-amministratori siano anche i venditori della partecipazione azionaria. In tale caso, l’interesse del mallevadore potrebbe essere rappresentato dall’ottenimento, in cambio della manleva, di particolari garanzie nell’ambito della vendita.

 

Si pensi, inoltre, all’interesse di una società controllante a tener indenne e mallevati gli amministratori della società controllata dalle responsabilità derivanti dagli atti compiuti dagli amministratori in esecuzione delle direttive e linee-guida del gruppo di cui fa parte la società controllata. E’ prassi piuttosto diffusa all’interno dei gruppi, ad esempio, che gli amministratori delle società controllate si attengano alle linee-guida della holding in materia di transfer pricing. L’interesse della holding a manlevare gli amministratori è piuttosto ovvio ed è rappresentato dall’ottenere un’applicazione uniforme degli stessi principi contabili/fiscali all’interno del gruppo.

 

Alla luce delle considerazioni svolte, è sempre consigliabile menzionare nelle premesse del contratto la causa della manleva al fine di ridurre al minimo il rischio di contestazioni circa la meritevolezza degli intessi in gioco.

 

Molto difficilmente, infine, potrà rinvenirsi nell’accordo tra le parti la causa di liberalità tipica della donazione.

 

Secondo autorevole dottrina (Cfr. Antonio Franchi, “Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori“ in “Contratto e impresa”, n.1/2007, Cedam), infatti, anche quando l’obbligo del mallevadore di tenere indenne il mallevato non è controbilanciato da una controprestazione in denaro o di altra utilità suscettibile di valutazione economica del mallevato, la mancanza dei requisiti di forma richiesti per una valida donazione e il limite derivante dal divieto di donazione di beni futuri, impedisce di configurare la manleva come una donazione.

 

b) Determinatezza o determinabilità dell’oggetto

 

Sono in molti – sia in dottrina che in giurisprudenza – a ritenere che il patto di manleva dovrebbe determinare in maniera piuttosto chiara e precisa l’evento o il fatto da cui possa derivare l’obbligazione del mallevadore (Cfr. in giurisprudenza, Cass. Civ. 8.10.2010. n. 20884; Cass. Civ. 28.10.1997 n. 10596; in dottrina, Antonio Franchi, “Il contratto di manleva e la manleva verso gli amministratori“ in “Contratto e impresa”, n.1/2007, Cedam).

 

Ove così non fosse, il patto di manleva rischierebbe di risultare nullo per violazione dell’articolo 1346 c.c. secondo cui l’oggetto del contratto deve essere “…determinato o determinabile”.

 

c) Determinatezza o determinabilità dell’ammontare massimo

 

Il patto di manleva dovrebbe, inoltre, sempre indicare il limite massimo di assunzione del debito, pena la nullità del patto di manleva per contrasto con l’art. 1938 c.c. che recita quanto segue: “La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.

 

Sebbene l’art. 1938 c.c. sia dettato in materia di fideiussione, tale articolo è stato ritenuto da molti autori e dalla giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 26.01.2010, n. 1520; Tribunale di Roma, 18 dicembre 2002; contra Casimiro A. Nigro, “La regola “dell’importo massimo garantit”o e la svalutazione delle peculiarità del patronage” in “NGCC n.7-8/2010”) espressione di un principio di ordine pubblico in base al quale è vietata dal nostro ordinamento un’assunzione di responsabilità senza un ammontare massimo prestabilito o ricavabile in maniera piuttosto certa dal tipo di rischio oggetto di manleva.