x

x

Tagli e riduzione delle spese per il personale: confermata l’autonomia delle Autorità Amministrative indipendenti

Nota a Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, Sentenza 18 aprile 2012, n.3495

Con una importante decisione, il TAR Lazio ha confermato la sostanziale autonomia delle Amministrazioni Indipendenti in merito al conseguimento dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale.

In particolare, la sentenza in oggetto prende spunto dal ricorso di alcuni dipendenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l’annullamento di alcune delibere dell’Autorità che, ritenendo direttamente applicabili all’organismo le norme di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui al d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010, avevano negativamente inciso sul loro trattamento giuridico ed economico.

Il TAR Lazio, pur non mettendo in dubbio che la citata Autorità - per effetto del predetto d.l. 78/2010 - sia tenuta ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale, suffraga l’autonomia spettante all’AGCM anche nel perseguimento di tale obiettivo, nell’ambito delle prerogative che la legge istitutiva ha assegnato all’Autorità medesima a tutela della sua indipendenza.

Il tutto in virtù della “potestà di auto-organizzazione, coerente con l’autonomia funzionale di cui la medesima gode per l’espletamento dei compiti che le sono riconosciuti”.

La stessa autonomia si rifletterebbe poi nelle deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle relative carriere, che di regola vengono rimesse ad autonome delibere delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Per incidere su tale autonomia conferita alle citate Autorità Amministrative Indipendenti, sostituendo parzialmente al modello auto-organizzatorio della regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti quello etero-organizzatorio, sarebbe necessario una previsione espressa di legge, la quale – nel caso specifico - non si rinviene nel decreto-legge 78/2010, “che in nessuna parte si riferisce espressamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato o alla sua legge istitutiva”.

In altre parole la decretazione di urgenza non sembra aver assunto lo scopo di affrontare una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’AGCM: “Le norme primarie nella materia dell’organizzazione dell’Autorità inverano, quindi, un ben definito pacchetto, munito di una ratio chiara e stringente, che si rivela correlato ad un presupposto sostanziale del quale non è dato, né all’attualità né all’epoca dell’emanazione del d.l. 78/2010, porre in dubbio la perdurante sussistenza”.

In generale, non può pertanto essere intaccata l’autonomia organizzativa dell’AGCM, con conseguente inapplicabilità delle norme che si riferiscono in generale alle amministrazioni pubbliche (stante la sostanziale omogeneizzazione della disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti tra la Banca d’Italia e la Consob, e che concerne, come già visto, anche l’AGCM, e che è “fondata sull’analogia dei moduli organizzativi propri di ognuna di esse, secondo una connessione impressa dal legislatore all’atto dell’istituzione della Consob e dell’AGCM e tutt’ora rimasta inalterata”).  

Con una importante decisione, il TAR Lazio ha confermato la sostanziale autonomia delle Amministrazioni Indipendenti in merito al conseguimento dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale.

In particolare, la sentenza in oggetto prende spunto dal ricorso di alcuni dipendenti dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l’annullamento di alcune delibere dell’Autorità che, ritenendo direttamente applicabili all’organismo le norme di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui al d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010, avevano negativamente inciso sul loro trattamento giuridico ed economico.

Il TAR Lazio, pur non mettendo in dubbio che la citata Autorità - per effetto del predetto d.l. 78/2010 - sia tenuta ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale, suffraga l’autonomia spettante all’AGCM anche nel perseguimento di tale obiettivo, nell’ambito delle prerogative che la legge istitutiva ha assegnato all’Autorità medesima a tutela della sua indipendenza.

Il tutto in virtù della “potestà di auto-organizzazione, coerente con l’autonomia funzionale di cui la medesima gode per l’espletamento dei compiti che le sono riconosciuti”.

La stessa autonomia si rifletterebbe poi nelle deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle relative carriere, che di regola vengono rimesse ad autonome delibere delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Per incidere su tale autonomia conferita alle citate Autorità Amministrative Indipendenti, sostituendo parzialmente al modello auto-organizzatorio della regolamentazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti quello etero-organizzatorio, sarebbe necessario una previsione espressa di legge, la quale – nel caso specifico - non si rinviene nel decreto-legge 78/2010, “che in nessuna parte si riferisce espressamente all’Autorità garante della concorrenza e del mercato o alla sua legge istitutiva”.

In altre parole la decretazione di urgenza non sembra aver assunto lo scopo di affrontare una riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’AGCM: “Le norme primarie nella materia dell’organizzazione dell’Autorità inverano, quindi, un ben definito pacchetto, munito di una ratio chiara e stringente, che si rivela correlato ad un presupposto sostanziale del quale non è dato, né all’attualità né all’epoca dell’emanazione del d.l. 78/2010, porre in dubbio la perdurante sussistenza”.

In generale, non può pertanto essere intaccata l’autonomia organizzativa dell’AGCM, con conseguente inapplicabilità delle norme che si riferiscono in generale alle amministrazioni pubbliche (stante la sostanziale omogeneizzazione della disciplina del rapporto di impiego dei dipendenti tra la Banca d’Italia e la Consob, e che concerne, come già visto, anche l’AGCM, e che è “fondata sull’analogia dei moduli organizzativi propri di ognuna di esse, secondo una connessione impressa dal legislatore all’atto dell’istituzione della Consob e dell’AGCM e tutt’ora rimasta inalterata”).