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Il diritto di sospensione nei rapporti contrattuali regolati dalla legge inglese

Il diritto di sospensione nei rapporti contrattuali regolati dalla legge inglese
Il diritto di sospensione nei rapporti contrattuali regolati dalla legge inglese

Abstract: L’eccezione di inadempimento, vale a dire la facoltà di un contraente di sospendere automaticamente l’esecuzione del contratto nell’ipotesi di inadempimento dell’altra parte, che è esplicitamente prevista e disciplinata dall’articolo 1460 del Codice Civile italiano, rappresenta un rimedio estremamente efficace.

Un simile diritto non è tuttavia organicamente regolamentato nel corpus normativo inglese: ne consegue che, ad eccezione di specifiche disposizioni normative o della sua esplicita previsione contrattuale, il soggetto che subisce l’inadempimento non potrà automaticamente sospendere la prosecuzione del contratto dovendo necessariamente effettuare una valutazione in merito alla natura dell’inottemperanza.

Il presente elaborato si propone di tratteggiare le possibili sfumature del diritto di sospensione nel contesto giuridico inglese evidenziando, in particolare, le peculiarità che potrebbero rappresentare un profilo di rischio per le imprese commerciali operanti in ambito internazionale.

 

Abstract (English version): The objection to the non-fulfilment, meaning the possibility for a party to suspend the agreement in the event of the other party’s breach of contract, is expressly provided and regulated by article 1460 of the Italian Civil Code and represents a quite incisive legal remedy.

The above-mentioned right however is not organically regulated under the English law system. Therefore, except for negotiated contractual clauses or specific commercial regulations, a party who has suffered a contractual breach cannot automatically suspend the performance of its contractual obligations unless it has carefully evaluated the impact of the suffered non-fulfillment.

This essay will attempt to provide a brief overview of the key issues related to the suspension right under English law, highlighting the main liabilities for the companies operating in the international market.

 

Indice:

1. Introduzione

2. Breve pranoramica dell’istituto

3. La Repudiation e i rischi sottesi alla sospensione “ingiustificata” del contratto

4. Il diritto di sospensione nell’ “housing grants construction and regeneration act”

5. Conclusioni

 

1. Introduzione

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’eccezione di inadempimento, ossia la possibilità concessa ad una parte di sospendere l’esecuzione del contratto a fronte dell’inadempimento dell’altra, rappresenta un rimedio estremamente efficace. Tale diritto soddisfa, infatti, una duplice funzione: da un lato, si pone quale strumento di coercizione nei confronti della parte inadempiente e, dall’altro lato, garantisce una forma di tutela in favore della parte lesa.

La possibilità di avvalersi del suddetto rimedio è espressamente disciplinata dall’articolo 1460 del Codice Civile italiano che, salvo patti contrari, permette ad un contraente di rifiutare l’adempimento della prestazione se l’altro non adempie (o non offre di adempiere) alla propria.

Diversamente dalle disposizioni del Codice Civile nostrano, il quadro giuridico inglese non prevede un’organica disciplina di un simile diritto di talché, ad eccezione di specifiche previsioni normative o contrattuali, il soggetto che subisce l’inadempimento non potrà sospendere automaticamente l’esecuzione del contratto senza rischiare di incorrere, a propria volta, in una condotta qualificabile come inadempiente e sfociante in una repudiation del contratto, come si approfondirà meglio di seguito.

 

2. Breve panoramica dell’istituto

Nonostante taluni profili di incertezza, e tralasciando momentaneamente le specificità sottese ad alcune tipologie contrattuali che si analizzeranno di seguito, il diritto di sospensione nel sistema giuridico inglese è estremamente limitato: infatti, in generale, esso potrà essere legittimamente esercitato solo quando l’inadempimento dell’altro contraente ricada su: i) una prestazione necessaria per la prosecuzione del contratto (cosiddetta “condition precedent”) ovvero ii) una obbligazione esigibile ed eseguibile contemporaneamente a quella del danneggiato (trattasi, in tale ipotesi, di “condition concurrent”).

A titolo esemplificativo, nei contratti di compravendita, il venditore potrà rifiutare la consegna del bene in caso di mancato pagamento del prezzo da parte del compratore in quanto le rispettive obbligazioni del venditore e del compratore si considerano eseguibili contemporaneamente. Tale facoltà è espressamente prevista anche dall’articolo 39 del Sale of Goods Act regolante la vendita dei beni mobili.

Si evidenzia inoltre che la predetta norma è stata oggetto di interpretazione estensiva nella sentenza Trans Trust SPRL v Danubian Trading Co Ltd [Trans Trust S.P.R.L. v Danubian Trading Company, Ltd. [1952], CA.]. In tale occasione il giudice adito estese il concetto di condition precedent facendovi rientrare anche l’apertura di una lettera di credito da parte del compratore a favore del venditore ritenendo, pertanto, che la sua mancata emissione costituisse legittimo motivo di sospensione del contratto da parte del venditore, pur non rappresentando di per sé un’ipotesi di insolvenza di cui al citato articolo 39.

 

3. La Repudiation e i rischi sottesi alla sospensione “ingiustificata” del contratto

In considerazione di quanto esposto è naturale chiedersi, dunque, come venga sanzionato l’inadempimento di un soggetto e quali siano i possibili rimedi a disposizione della parte danneggiata nel contesto di un accordo commerciale governato dalla legge inglese.

A tal fine, è opportuno richiamare brevemente l’istituto giuridico della repudiation quale forma tipizzata di inadempimento definitivo, consistente nella manifestazione di volontà di una parte, espressa tramite fatti o dichiarazioni, volta ad interrompere in maniera inequivocabile ed ingiustificata il rapporto contrattuale in essere.

L’arbitrario rifiuto del contraente di eseguire le proprie obbligazioni viene generalmente considerato una forma di repudiation, sempreché la prestazione inadempiuta sia essenziale e l’equilibrio sinallagmatico venga seriamente ed irrimediabilmente compromesso.

È compito dei tribunali accertare, di volta in volta, se un inadempimento possa configurarsi come forma di repudiation, ma tendenzialmente ciò si verificherà quando il soggetto danneggiato sia deprivato in maniera sostanziale dei benefici contrattuali. I tribunali inglesi hanno specificato che l’inadempimento sfociante nella repudiation deve concretarsi in un volontario rifiuto ad adempiere, esplicito e non suscettibile di differenti interpretazioni. Pertanto, ad esempio, non vi sarà repudiation se l’inadempimento è frutto di un’erronea interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero se sono state travisate in buona fede le norme giuridiche applicabili all’accordo.

Allo stesso modo, il rifiuto di corrispondere un solo pagamento - ritenuto non esigibile da parte del compratore - certamente non condurrà alla repudiation, mentre l’ingiustificato ritardo che si protragga nel tempo o l’opposizione arbitraria al pagamento delle somme dovute potranno certamente costituire un cosiddetto repudiatory breach.

A fronte di tale eventualità, e assente la possibilità di appellarsi all’eccezione di inadempimento, il danneggiato potrà reagire accettando la repudiation e, così, risolvere il rapporto obbligatorio, oppure continuare ad eseguire le proprie prestazioni (affirming the contract) e confidare nel ristoro dei danni in sede giudiziale.

Per contro, la scelta arbitraria del soggetto danneggiato di sospendere l’esecuzione del contratto a fronte dell’inadempimento altrui potrebbe essere considerata fonte di responsabilità contrattuale a suo carico.

 

4. Il diritto di sospensione nell’ “housing grants construction and regeneration act”

Una delle poche eccezioni rispetto al quadro generale sopra delineato è rappresentata dalla disciplina contenuta nell’Housing Grants Construction and Regeneration Act del 1996 (di seguito anche “HGRA”), che ha introdotto un nucleo di disposizioni inderogabili applicabile a tutti gli accordi di costruzione (inclusi i contratti per lavori e servizi ancillari) relativi al settore immobiliare di stampo residenziale.

L’HGRA è intervenuto principalmente su due macro-aree giuridiche fondamentali, da un lato disciplinando compiutamente le obbligazioni di pagamento dei contraenti, dall’altro garantendo un efficace metodo di risoluzione delle controversie.

Per quanto di interesse ai fini della presente trattazione, è sufficiente evidenziare come l’HGRA abbia espressamente normato il diritto di sospensione a favore del contraente al quale non siano state corrisposte le somme dovute.

È bene tuttavia sottolineare che la parte danneggiata non può sospendere interamente l’esecuzione del contratto, bensì unicamente quelle obbligazioni il cui adempimento è direttamente inficiato dal mancato pagamento.

Nell’introdurre il diritto di sospensione l’HGRA ne ha anche disciplinato le modalità d’esercizio prevedendo, in particolare, l’obbligo di inviare una preventiva notifica scritta al contraente inadempiente, nonché la cessazione automatica della sospensione nel momento in cui il soggetto insolvente abbia corrisposto l’intero ammontare dovuto.

Le disposizioni analizzate evidenziano la fondamentale rilevanza dogmatica della disciplina introdotta dall’HGRA, nonostante la sua ridotta applicabilità pratica in quanto limitata al solo settore immobiliare residenziale.

 

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra tratteggiato, emerge la necessità, da parte degli operatori commerciali che agiscono nel contesto del sistema giuridico inglese, di valutare attentamente le peculiarità previste da tale ordinamento e, in particolare, l’assenza di un principio di immediata autotutela.

Essi, pertanto, dovrebbero considerare quanto segue:

i) contrariamente alla disciplina del Codice Civile italiano, che prevede specificamente la possibilità per il contraente adempiente di opporre l’eccezione di inadempimento, nel sistema giuridico inglese non esiste un generico diritto di sospensione del contratto: se non espressamente previsto e disciplinato nel dettato contrattuale, l’eventuale sussistenza di tale rimedio dovrà essere verificata di volta in volta all’interno delle specifiche normative che regolano i diversi settori commerciali (vedasi i sopraccitati Sales of Goods Act l’Housing Grants Construction and Regeneration Act);

ii) la sospensione arbitraria delle obbligazioni contrattuali da parte di uno dei contraenti potrebbe integrare una repudiation del contratto, ossia potrebbe essere considerata quale volontà ingiustificata di non dar seguito ai propri impegni negoziali;

iii) l’assenza di un rimedio sospensivo non inficia comunque la possibilità riservata al soggetto danneggiato di risolvere il contratto e agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni causati dall’inottemperanza di controparte.

Occorre considerare che le imprese operanti nel mercato internazionale difficilmente avranno interesse ad avvalersi della risoluzione contrattuale e, men che meno, ad instaurare un contenzioso per ottenere il risarcimento dei danni. 

Per tale motivo, al fine di evitare complessi procedimenti giuridici ed eliminare potenziali situazioni di ambiguità, per i contraenti risulterà essenziale, durante la predisposizione dell’accordo contrattuale, prevedere una disciplina dettagliata che regoli i rimedi esercitabili nell’ipotesi di inadempimento contrattuale e le conseguenze derivanti dal mancato pagamento, esplicitando tempi e modalità di esercizio dell’eventuale diritto di sospensione.