Attuazione della Direttiva 2005/60/ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche’ attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308//CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002 e, in particolare, l’articolo 1 e l’Allegato B;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante norme di attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, gli articoli 22 e 23;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n……, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data ……… con il quale sono state avocate le attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d’Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…………..;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………………..;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del…..;
Sulla proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia ;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a. “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b. “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;
c. “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;
d. “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia;
e. “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
f. “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g. “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
h. “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea;
i. “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea;
l. “TUB” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
m. “TUF” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria;
n. “TULPS” indica il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
o. “TUV” indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico valutario;
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a. “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati nell’articolo 12, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b. “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
c. “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d. “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e. “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
f. “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h. “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;
i. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
l. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;
n. “prestatori di servizi relativi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
o. “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;
p. “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
q. “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
r. “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;
s. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.
t. “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
u. “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 2
(Definizione di riciclaggio e finalità del decreto)
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
5. L’azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 3
(Principi generali)
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi da attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
3. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
Articolo 4
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.
CAPO II
AUTORITÀ
Articolo 5
(Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le forze di polizia, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le altre amministrazioni interessate, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001 n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. ….. . Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. ……, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:
a. funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b. entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all’UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308//CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002 e, in particolare, l’articolo 1 e l’Allegato B;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante norme di attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, gli articoli 22 e 23;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n……, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data ……… con il quale sono state avocate le attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d’Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…………..;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………………..;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del…..;
Sulla proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia ;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a. “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b. “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;
c. “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;
d. “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia;
e. “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
f. “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g. “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
h. “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea;
i. “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea;
l. “TUB” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
m. “TUF” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria;
n. “TULPS” indica il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
o. “TUV” indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico valutario;
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a. “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati nell’articolo 12, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b. “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
c. “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d. “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e. “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
f. “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h. “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;
i. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
l. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;
n. “prestatori di servizi relativi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
o. “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;
p. “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
q. “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
r. “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;
s. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.
t. “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
u. “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 2
(Definizione di riciclaggio e finalità del decreto)
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
5. L’azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. >IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 e, in particolare, l’articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308//CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002 e, in particolare, l’articolo 1 e l’Allegato B;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante norme di attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 e, in particolare, gli articoli 22 e 23;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n……, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in data ……… con il quale sono state avocate le attività svolte dall’Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d’Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del…………..;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del…………………..;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del…..;
Sulla proposta del Ministro delle politiche europee e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia ;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo l’espressione:
a. “codice in materia di protezione dei dati personali” indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b. “CONSOB” indica la Commissione nazionale per la società e la borsa;
c. “CAP” indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private;
d. “DIA” indica la Direzione investigativa antimafia;
e. “direttiva” indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
f. “GAFI” indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
g. “ISVAP” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
h. “Stato comunitario” indica lo Stato membro dell’Unione europea;
i. “Stato extracomunitario” indica lo Stato non appartenente all’Unione europea;
l. “TUB” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
m. “TUF” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria;
n. “TULPS” indica il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
o. “TUV” indica il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante il testo unico valutario;
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a. “amministrazioni interessate”: le autorità e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attività di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), e all’articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati nell’articolo 12, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b);
b. “archivio unico informatico”: un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell’adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto;
c. “autorità di vigilanza di settore”: le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a);
d. “banca di comodo”: una banca, o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato;
e. “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;
f. “conti di passaggio”: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;
g. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
h. “insediamento fisico”: un luogo destinato allo svolgimento dell’attività di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all’attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione a operare;
i. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
l. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento. Per i soggetti di cui all’articolo 12, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;
m. “persone politicamente esposte”: le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto;
n. “prestatori di servizi relativi a società e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
1. costituire società o altre persone giuridiche;
2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione;
5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
o. “prestazione professionale”: prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata;
p. “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
q. “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell’esercizio dell’attività di istituto dei soggetti indicati all’articolo 11 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;
r. “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione secondo le modalità previste nel presente decreto;
s. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto.
t. “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo;
u. “UIF”: l’unità di informazione finanziaria cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 2
(Definizione di riciclaggio e finalità del decreto)
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d. la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo.
3. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.
4. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti.
5. L’azione di prevenzione di cui al comma 4 è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Articolo 3
(Principi generali)
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi da attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
3. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
Articolo 4
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorità di vigilanza di settore possono adottare tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 40 della direttiva.
CAPO II
AUTORITÀ
Articolo 5
(Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le forze di polizia, le autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali e le altre amministrazioni interessate, secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta una relazione al Parlamento sullo stato dell’azione di prevenzione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze si avvale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di sicurezza finanziaria istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001 n. 431, successivamente disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. ….. . Su invito del presidente del Comitato, ove necessario per acquisire elementi informativi e pareri, partecipano alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali e delle associazioni private di categoria.
3. Ferme restando le competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. ……, il Comitato di sicurezza finanziaria svolge le seguenti attività:
a. funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b. entro il 30 maggio di ogni anno presenta al Ministro dell’economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo e proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell’anno solare precedente, nell’ambito delle funzioni di vigilanza e controllo. I dati statistici riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate all’UIF e il seguito dato a tali segnalazioni, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati, ai sensi del decreto legislativo