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Autore - Tribunale di Bari: all’autore di una fotografia dotata di forma artistica vanno riconosciuti i diritti esclusivi dell’opera

Il Tribunale di Bari ha riconosciuto alla fotografia la tutela del diritto d’autore purché sia dotata di valore artistico.

Nel caso di specie, un fotografo sportivo professionista ha citato in giudizio una testata giornalistica per accertarsi della illegittima condotta dal quotidiano in virtù della pubblicazione di una delle immagini fotografiche da lui scattate in occasione di una partita di calcio dilettantistica.

A tal proposito, il Tribunale di Bari ha evidenziato che la Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore attribuisce al fotografo “il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, nonché di rivendicazione della paternità dell’opera, ed il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad essa apportata senza la previa autorizzazione dell’autore.

Questi diritti sono riconosciuti a tutte le opere dell’ingegno dotate di valore artistico.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha riconosciuto che la fotografia del giornalista fosse dotata di una particolare “forma artistica” idonea ad identificare l’impronta personale e propria del fotografo e di suscitare nel pubblico impressioni valevoli a distinguere ed isolare la capacità del professionista di esprimersi sul soggetto ritratto. Il citato Tribunale ha, inoltre, messo in evidenza come nella fotografia violata era identificabile l’opera del fotografo la cui elevata anzianità professionale e le varie collaborazioni con testate giornalistiche per cui realizza tutt’ora materiale sportivo fotografico, hanno consentito di dare alle sue opere uno stile personale e distinto.

Altro tema affrontato dai giudici baresi è quello della quantificazione del risarcimento del danno occorso al professionista. A tal proposito, il Tribunale ha affermato che: “la lesione del diritto d’autore al pari di ogni altro diritto della personalità può dar luogo al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare”. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie l’unico danno risarcibile fosse l’ipotetico compenso che l’attore avrebbe potuto percepire in caso di cessione della foto alla testata giornalistica.

Pertanto, i giudici baresi hanno condannato la convenuta a corrispondere la somma di euro 500,00 per accertata violazione dei diritti di esclusiva spettanti all’autore sulla fotografia scattata, rigettando la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali richiesti da parte attorea.

(Tribunale di Bari - Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza 3 marzo 2016, n. 1215)

Il Tribunale di Bari ha riconosciuto alla fotografia la tutela del diritto d’autore purché sia dotata di valore artistico.

Nel caso di specie, un fotografo sportivo professionista ha citato in giudizio una testata giornalistica per accertarsi della illegittima condotta dal quotidiano in virtù della pubblicazione di una delle immagini fotografiche da lui scattate in occasione di una partita di calcio dilettantistica.

A tal proposito, il Tribunale di Bari ha evidenziato che la Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore attribuisce al fotografo “il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, nonché di rivendicazione della paternità dell’opera, ed il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ad essa apportata senza la previa autorizzazione dell’autore.

Questi diritti sono riconosciuti a tutte le opere dell’ingegno dotate di valore artistico.

Nel caso di specie, il Tribunale di Bari ha riconosciuto che la fotografia del giornalista fosse dotata di una particolare “forma artistica” idonea ad identificare l’impronta personale e propria del fotografo e di suscitare nel pubblico impressioni valevoli a distinguere ed isolare la capacità del professionista di esprimersi sul soggetto ritratto. Il citato Tribunale ha, inoltre, messo in evidenza come nella fotografia violata era identificabile l’opera del fotografo la cui elevata anzianità professionale e le varie collaborazioni con testate giornalistiche per cui realizza tutt’ora materiale sportivo fotografico, hanno consentito di dare alle sue opere uno stile personale e distinto.

Altro tema affrontato dai giudici baresi è quello della quantificazione del risarcimento del danno occorso al professionista. A tal proposito, il Tribunale ha affermato che: “la lesione del diritto d’autore al pari di ogni altro diritto della personalità può dar luogo al risarcimento del danno, qualora dalla lesione del diritto sia derivato un pregiudizio economico al soggetto che ne è titolare”. Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie l’unico danno risarcibile fosse l’ipotetico compenso che l’attore avrebbe potuto percepire in caso di cessione della foto alla testata giornalistica.

Pertanto, i giudici baresi hanno condannato la convenuta a corrispondere la somma di euro 500,00 per accertata violazione dei diritti di esclusiva spettanti all’autore sulla fotografia scattata, rigettando la domanda di risarcimento dei danni morali e materiali richiesti da parte attorea.

(Tribunale di Bari - Sezione specializzata in materia di impresa, Sentenza 3 marzo 2016, n. 1215)