Autorità Comunicazioni: corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali

In periodo elettorale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ricordato alle emittenti televisive e alle testate giornalistiche le modalità con cui possono essere diffusi i sondaggi elettorali. In particolare, ciò che conta, si afferma nella circolare, è che i cittadini siano informati, quando leggono o vedono i sondaggi elettorali, delle modalità e dei criteri con cui è avvenuto il sondaggio in modo da rendere edotto l’elettore della obiettività o meno del sondaggio nonché dell’imparzialità dell’istituto cui è stato commissionato lo stesso.

In sostanza, l’Autorità sancisce il “diritto alla lettura informata” dei sondaggi in modo da garantire trasparenza e chiarezza e garantire una piena e consapevole scelta del partito da votare evitando possibili distorsioni. Con questa circolare viene compiuto, in definitiva, un difficile bilanciamento d’interessi tra la libertà d’iniziativa economica delle imprese che fanno sondaggi, tutelato ex art.41 Cost., e il diritto di partecipazione democratica alla vita politica, tutelato dall’art.49 della Costituzione.

Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente.

[Dott. Francesco Barracca]
In periodo elettorale, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ricordato alle emittenti televisive e alle testate giornalistiche le modalità con cui possono essere diffusi i sondaggi elettorali. In particolare, ciò che conta, si afferma nella circolare, è che i cittadini siano informati, quando leggono o vedono i sondaggi elettorali, delle modalità e dei criteri con cui è avvenuto il sondaggio in modo da rendere edotto l’elettore della obiettività o meno del sondaggio nonché dell’imparzialità dell’istituto cui è stato commissionato lo stesso.

In sostanza, l’Autorità sancisce il “diritto alla lettura informata” dei sondaggi in modo da garantire trasparenza e chiarezza e garantire una piena e consapevole scelta del partito da votare evitando possibili distorsioni. Con questa circolare viene compiuto, in definitiva, un difficile bilanciamento d’interessi tra la libertà d’iniziativa economica delle imprese che fanno sondaggi, tutelato ex art.41 Cost., e il diritto di partecipazione democratica alla vita politica, tutelato dall’art.49 della Costituzione.

Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente.

[Dott. Francesco Barracca]