Autorità Comunicazioni: corrette modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali
In sostanza, l’Autorità sancisce il “diritto alla lettura informata” dei sondaggi in modo da garantire trasparenza e chiarezza e garantire una piena e consapevole scelta del partito da votare evitando possibili distorsioni. Con questa circolare viene compiuto, in definitiva, un difficile bilanciamento d’interessi tra la libertà d’iniziativa economica delle imprese che fanno sondaggi, tutelato ex art.41 Cost., e il diritto di partecipazione democratica alla vita politica, tutelato dall’art.49 della Costituzione.
Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente.
[Dott. Francesco Barracca]
In sostanza, l’Autorità sancisce il “diritto alla lettura informata” dei sondaggi in modo da garantire trasparenza e chiarezza e garantire una piena e consapevole scelta del partito da votare evitando possibili distorsioni. Con questa circolare viene compiuto, in definitiva, un difficile bilanciamento d’interessi tra la libertà d’iniziativa economica delle imprese che fanno sondaggi, tutelato ex art.41 Cost., e il diritto di partecipazione democratica alla vita politica, tutelato dall’art.49 della Costituzione.
Resta fermo che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi elettorali ancorché effettuati anteriormente.
[Dott. Francesco Barracca]