Avvocato Generale UE: conclusioni la disciplina italiana a favore della p.a. debitrice è contraria alla normativa UE
In sostanza, "con l’allungamento del termine di pagamento, gli organi della pubblica amministrazione in realtà trattengono in prestito il denaro dei propri creditori, i quali dovrebbero riceverlo già alla scadenza del termine di pagamento. I creditori, ovvero le imprese, di cui gli organi della pubblica amministrazione sono debitori, possono anche far valere il fatto che a causa dei ritardi di pagamento non possono operare regolarmente e non possono avere garanzie sulla liquidità del loro esercizio. Il puntuale pagamento è per tali imprese di estrema importanza perché nell’ipotesi di insolvenza incombe su di esse la minaccia del fallimento, che non riguarda invece gli organi della pubblica amministrazione. Inoltre, occorre considerare che gli Stati membri, conformemente all’art. 6, n. 2, della direttiva 2000/35, possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli al creditore; a contrario si può ritenere che contrasta con la direttiva l’adozione, da parte dello Stato membro, di disposizioni più favorevoli al debitore".
L’Avvocato Generale ha pertanto proposto alla Corte di Giustizia di dichiarare che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale come l’art.14 del decreto legge n. 669/1996, in forza del quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima della scadenza di un termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo".
(Avvocato Generale UE, Causa C‑265/07, Caffaro Srl contro Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C: Direttiva 2000/35/CE – Art. 5, n. 1 – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Procedure di recupero di crediti non contestati – Termine per ottenere il titolo esecutivo – Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni – Sospensione dell’esecuzione forzata successivamente all’ottenimento del titolo esecutivo).
In sostanza, "con l’allungamento del termine di pagamento, gli organi della pubblica amministrazione in realtà trattengono in prestito il denaro dei propri creditori, i quali dovrebbero riceverlo già alla scadenza del termine di pagamento. I creditori, ovvero le imprese, di cui gli organi della pubblica amministrazione sono debitori, possono anche far valere il fatto che a causa dei ritardi di pagamento non possono operare regolarmente e non possono avere garanzie sulla liquidità del loro esercizio. Il puntuale pagamento è per tali imprese di estrema importanza perché nell’ipotesi di insolvenza incombe su di esse la minaccia del fallimento, che non riguarda invece gli organi della pubblica amministrazione. Inoltre, occorre considerare che gli Stati membri, conformemente all’art. 6, n. 2, della direttiva 2000/35, possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli al creditore; a contrario si può ritenere che contrasta con la direttiva l’adozione, da parte dello Stato membro, di disposizioni più favorevoli al debitore".
L’Avvocato Generale ha pertanto proposto alla Corte di Giustizia di dichiarare che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione nazionale come l’art.14 del decreto legge n. 669/1996, in forza del quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo ad un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima della scadenza di un termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo".
(Avvocato Generale UE, Causa C‑265/07, Caffaro Srl contro Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C: Direttiva 2000/35/CE – Art. 5, n. 1 – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Procedure di recupero di crediti non contestati – Termine per ottenere il titolo esecutivo – Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni – Sospensione dell’esecuzione forzata successivamente all’ottenimento del titolo esecutivo).