Banca d’Italia: il cliente deve sapere la prima volta che lo si segnala a sofferenza
Lo ha stabilito la Banca d’Italia nella Circolare del 4 marzo 2010, che ha altresì precisato che "L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza."
(Banca d’Italia, Circolare 4 marzo 2010, XIII aggiornamento alla Circolare 11 febbraio 1991, n.1329: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi).
Lo ha stabilito la Banca d’Italia nella Circolare del 4 marzo 2010, che ha altresì precisato che "L’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza."
(Banca d’Italia, Circolare 4 marzo 2010, XIII aggiornamento alla Circolare 11 febbraio 1991, n.1329: Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi).