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Blocco sfratti: dal 2022 stop alle proroghe

Bassano, Atmosfere sospese nel tempo, 2 giugno 2021
Ph. Francesca Russo / Bassano, Atmosfere sospese nel tempo, 2 giugno 2021

La proroga del blocco degli sfratti per morosità, disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da Covid-19, è una misura legittima ma dal carattere intrinsecamente temporaneo, destinata, dunque, ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità.

È quanto si legge nella motivazione della sentenza n. 213 depositata l’11 novembre, con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal primo gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal primo luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili decretate nel corso del 2021.

Entro la fine dell’anno, quindi, dovrebbe avere fine il tanto discusso blocco degli sfratti.

La Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e di Savona in merito alla legittimità costituzionale delle norme (articolo 13, comma 13, del dl n. 183/2020 e articolo 40-quater del dl n. 41/2021, entrambi convertiti in legge) che hanno prorogato, per alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, la sospensione disposta a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In seguito a quanto detto sopra, in un Comunicato Stampa del 20 ottobre 2021, che anticipa la pubblicazione della Sentenza, la Corte si è espressa sulla questione ritenendo non fondate le censure sollevate dai Giudici dell’esecuzione dei suddetti Tribunali.

In particolare, la Corte Costituzionale ha osservato, che il legislatore ha progressivamente ridotto, con l’attenuarsi della pandemia, l’ambito di applicazione della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021.

Il Decreto Legge 41/2021 (decreto Sostegni) convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021, ha previsto all’articolo 40 quater una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 giugno 2021.

Si tratta di una doppia proroga differenziata a secondo della data del provvedimento di rilascio:

  • per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio e il 30 settembre 2020 il blocco è stato previsto fino al 30 settembre 2021;
  • per i provvedimenti di rilascio adottati dal primo ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021.

Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe - su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale - il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco. Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.

Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.