Bonus baby sitter: novità e chiarimenti dell'INPS. Fino a 2.000 euro per chi ancora non l'ha richiesto

Emergenza Covid-19
Bonus baby sitter
Bonus baby sitter

Arriva per i genitori la seconda tranche per il pagamento del bonus baby sitter. come previsto dal Decreto Rilancio. L’INPS infatti, con messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha  aggiornato le procedure introdotte dal decreto CuraItalia includendo le novità previste del decreto Rilancio in tema di baby sitting.

Dato importante da sottolineare è il seguente: chi ancora non avesse richiesto il bonus secondo quanto prescritto dal decreto CuraItalia, potrà farlo grazie al decreto Rilancio, e potrà farlo accedendo al contributi pervisti per i servizi di  baby sitting per un importo che va da un minimo di 1.200 ed un massimo di 2.000 euro da spendere entro il prossimo 31 luglio del 2020.

Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell’emergenza.

Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia.

Altra importante novità è che, rispetto alla prima tranche del bonus baby sitter, questo secondo contributo potrà essere utilizzato anche per pagare i servizi ricreativi offerti dai centri estivi per i minori.

In questo caso il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere. Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

Centri e attività diurne (L);

Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);

Ludoteche (L1);

Centri di aggregazione sociale (LA2);

Centri per le famiglie (LA3);

Centri diurni di protezione sociale (LA4);

Asili e servizi per la prima infanzia (LB);

Asilo Nido (LB1);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Ricordiamo che il bonus baby sitter viene erogato ai lavoratori del settore privato e agli autonomi per un massimo di 1.200 euro mentre, per i lavoratori pubblici, l'importo sale a 2000 euro, da corrispondere in due tranche, soltanto per coloro che abbiano partecipato attivamente all'emergenza coronavirus, e quindi appartenenti ai settori della sanità, sicurezza, difesa, forze dell'ordine e soccorso pubblico.

Le modalità per richiedere il bonus restano le medesime. Si rinvia a questo articolo per quanto necessario al fine di inoltrare domanda.

Ricordiamo, infine, che il bonus baby sitter va usato in alternativa ai congedi parentali.