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Bonus Barriere Architettoniche: un vademecum

Legge di bilancio 2022 un vademecum sul funzionamento del nuovo incentivo
Barriere architettoniche
Barriere architettoniche

È in vigore dal 1° gennaio 2022  la lettera a, comma 42 della legge di Bilancio 2022, che introduce il nuovo articolo 119-ter al dl n. 34/2020, n. 34 afferente ad un bonus del 75% per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

 

Bonus Barriere Architettoniche: come funziona e cosa comporta

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, la nuova detrazione fiscale Irpef e Ires si applica alle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e alleliminazione di barriere architettoniche, in edifici già esistenti.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità;

30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità.

Il bonus barriere architettoniche al 75% spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (ad es. ascensori e montacarichi) nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito ed i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Per ottenere il bonus barriere architettoniche al 75% è necessario che gli interventi rispettino i requisiti previsti dal D.M. n. 236/1989, che ha fissato le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Non si applica, invece, alcuna detrazione per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile (l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse).

Rimane ferma, per questa categoria di beni la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Il bonus barriere architettoniche è fruibile sotto forma di detrazione in 5 rate annuali oppure attraverso le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

 

Bonus barriere architettoniche: incentivi agli interventi con il Superbonus 110%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile anche usufruire del c.d. Superbonus” 110% valido fino al 31 dicembre 2023. Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi c.d. trainanti.

È possibile procedere alla richiesta del bonus barriere architettoniche mediante la predetta agevolazione anche allorquando nell’edificio non siano presenti persone disabili od over 65.

Inoltre, anche in questi casi, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.