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Bonus sanificazione e adeguamento: a chi spetta e come ottenerlo

Resta poco tempo per la richiesta del bonus sanificazione: invii entro il 7 settembre 2020
Cortile Arabo, Marzamemi, Agosto 2020
Ph. Francesca Russo / Cortile Arabo, Marzamemi, Agosto 2020

Indice

1. Premessa

2. Soggetti interessati alla presentazione della domanda

3. Oggetto del credito d’imposta

4. Presentazione della domanda e termini

5. Spese per la sanificazione da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020

 

1. Premessa

Con circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Tra le tante misure di sostegno economico, in seguito all’emergenza Covid-19, previste dal Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) per rilanciare il nostro Paese, con gli articoli 120 e 125 del menzionato Decreto, introduce, rispettivamente, i seguenti crediti d’imposta:

- per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120 del Decreto Rilancio), definito credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Detto articolo riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente  in compensazione tramite modello F24;

- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125 del Decreto Rilancio), definito credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (bonus sanificazione). Detto articolo riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il modello fornito dall’Agenzia delle Entrate potrà essere utilizzato per comunicare l’ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d’imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

 

2. Soggetti interessati alla presentazione della domanda

Per quanto riguarda il credito di adeguamento, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che possono accedere alla richiesta i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (l’elenco delle attività ammesse è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate), le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Mentre possono richiedere il bonus sanificazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

3. Oggetto del credito d’imposta

Il credito adeguamento è previsto per le spese sostenute in seguito agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, come ad esempio:

a) spese edilizie necessarie per il rifacimento di spogliatoi e mense;

b) per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

c) per l’acquisto di arredi di sicurezza;

d) nonché per l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il bonus sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa;

b) l’acquisto di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, e altri dispositivi di protezione individuale;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; per l’acquisto di termometri, termoscanner;

d) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

 

4. Presentazione della domanda e termini

La domanda dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via Telematica, entro e non oltre il 30 novembre 2021 per la richiesta del credito adeguamento ed entro e non oltre il 7 settembre 2020 per la richiesta del bonus sanificazione.

 

5. Spese per la sanificazione da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione fino al 31 dicembre 2020

Con riferimento alle spese di sanificazione, nel modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate dovrà essere indicato, oltre agli importi sostenuti fino al mese antecedente all’invio telematico, la spesa che si prevede di sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre 2020.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 10 luglio scorso, ha chiarito che nel campo “Credito d’imposta” presente nel modulo, dovrà essere indicato (arrotondato all’unità di euro) il 60 per cento dell’importo indicato nel campo “Totale spese”; nel caso in cui il risultato sia superiore a 60 mila euro, in questo campo deve essere indicato l’importo di 60 mila euro.