Breve esposizione della disciplina della "Revision" nel Codice di Procedura Penale della Repubblica Federale Tedesca

Premessa

Al fine di evitare equivoci, va rilevato subito che con il termine “Revision”, nel codice di procedura penale tedesco, non viene indicato ciò che nel codice di procedura penale italiano del 1988 si intende per revisione (artt. 629 e segg. c.p.p.). La “Revision” infatti è un mezzo di impugnazione – previsto accanto alla “Beschwerde” (reclamo), alla “Berufung” (appello) e alla “Wiederaufnahme” – col quale si possono far valere soltanto violazioni di legge commesse nei procedimenti svoltisi dinanzi al giudice penale collegiale.

La revisione di cui agli artt. 629 c.p.p. italiano, viene indicata nel c.p.p. tedesco con il termine “Wiederaufnahme eines durch rechtskraeftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens” (ripresa - in favore dell’imputato - di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato). Tra i casi in cui è ammissibile la “Wiederaufnahme”, figura anche la violazione – accertata con sentenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Va notato che i termini previsti per la proposizione del mezzo di impugnazione denominato “Revision”, sono relativamente brevi (entro una settimana dalla lettura del dispositivo della sentenza, se alla stessa era presente l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale) e che i termini per il deposito della motivazione della sentenza da parte del giudice variano a seconda del tempo impiegato per il dibattimento (e vanno da un minimo di 5 settimane per il dibattimento durato fino a 3 giorni, ad 11 settimane se per il dibattimento sono stati impiegati 20 giorni; vi è poi un ulteriore aumento di 2 settimane del termine massimo per il deposito della motivazione per ogni ulteriore decade di durata del dibattimento).

Si rileva altresì, per quanto concerne i motivi a sostegno della “Revision”, che essi – analogamente a quanto è previsto per i motivi d’appello che possono essere depositati entro una settimana - non devono essere depositati contestualmente alla richiesta di “Revision”, ma che è previsto, a tal fine, il termine di un mese.

La lettura del dispositivo della sentenza – seguita da un’esposizione sommaria dei motivi della decisione – non deve necessariamente avvenire subito dopo la chiusura del dibattimento, ma può essere rinviata fino ad un massimo di 11 giorni; se tale termine viene superato, deve procedersi a nuovo dibattimento.

Esponiamo ora brevemente le norme più importanti che disciplinano la “Revision” nel codice di procedura penale (Strafprozessordnung) della Rep.Fed.Ted.

A Ammissibilità

Contro le sentenze del tribunale in composizione collegiale, della corte d’assise e della corte d’appello (nei casi in cui quest’ultima giudica in primo grado), è ammissibile la “Revision”.

B Revision e appello

Una sentenza, contro la quale è ammissibile l’appello, può essere impugnata, anziché con l’appello, con la “Revision”.

Sulla “Revision” decide il giudice che sarebbe competente per lo appello.

Se contro la stessa sentenza uno degli imputati propone “Revision” ed un altro “Berufung”, si procede nelle forme della “Berufung”, a meno che alla stessa non vi sia stata rinuncia o essa sia stata dichiarata inammissibile.

C Decisioni preliminari

Al giudice della “Revision” è attribuita la cognizione anche relativamente a provvedimenti adottati prima dell’emanazione della impugnata sentenza, a meno che non si tratti di provvedimenti dichiarati espressamente non impugnabili o impugnabili soltanto con reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”).

D Motivi per i quali è ammissibile la “Revision”

La “Revision” può essere proposta unicamente se si deduce che l’impugnata sentenza è affetta da violazione di legge.

Vi è violazione di legge in caso di mancata o erronea applicazione di una norma.

E Motivi assoluti di “Revision”

Una sentenza è ritenuta affetta da violazione di legge:

1) se il collegio non è stato composto regolarmente. Se era prescritta la comunicazione della composizione del collegio, la “Revision” è ammissibile unicamente nei seguenti casi:

a) se sono state violate le prescrizioni sulla comunicazione della composizione

b) se l’eccezione – proposta tempestivamente e in modo formalmente corretto – in ordine all’irregolare composizione, non è stata esaminata o è stata rigettata

c) se il dibattimento non è stato sospeso al fine di consentire lo esame della composizione del collegio, qualora vi sia stata istanza in tal senso – proposta al più tardi fino all’inizio dell’interrogatorio del primo imputato – da parte dell’imputato o del difensore o del PM

d) se il collegio ha deciso in una composizione, la cui irregolarità è stata accertata ai sensi del paragrafo 222 b, 2° comma

2) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffe” (giudice non togato) che non avrebbe potuto far parte del collegio giudicante

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffe”, dopo che, nei confronti dello stesso, era stata proposta istanza di ricusazione da parte del PM, della parte lesa o dell’imputato, qualora l’istanza di ricusazione sia stata dichiarata fondata o illegittimamente rigettata

4) se il giudice erroneamente ha ritenuto sussistere la propria competenza

5) se il dibattimento è stato celebrato senza l’intervento del PM o di una persona, la cui presenza è prescritta dalla legge

6) se la sentenza è stata emanata in violazione delle disposizioni che prescrivono il dibattimento pubblico

7) se la sentenza non contiene i motivi della decisione oppure se gli stessi non sono stati depositati entro il termine di cui al paragrafo 275, comma 1°, e cioè:

entro 5 settimane dalla lettura del dispositivo

entro 7 settimane se per il dibattimento erano stati necessari più di 3 giorni

entro 9 settimane se per il dibattimento erano necessari più di 10 giorni

entro 11 settimane se per il dibattimento erano necessari 20 giorni (il termine viene poi aumentato di 2 settimane per ogni ulteriore periodo di 10 giorni di durata del dibattimento)

8) se per effetto di un’ordinanza emanata dal giudice a quo, i diritti della difesa sono stati menomati in modo rilevante.

F Violazione delle norme dettate in favore dell’imputato

La violazione di norme dettate esclusivamente in favore dello imputato, non può dare luogo ad impugnazione da parte del PM al fine di ottenere la riforma della sentenza in sfavore dell’imputato.

G Forma e termini

La “Revision” deve essere proposta – per iscritto o dettata a verbale al cancelliere – entro una settimana dalla lettura del dispositivo e presso il giudice, la cui sentenza viene impugnata.

Se il dispositivo è stato letto in assenza dell’imputato, il termine per proporre la “Revision” decorre dalla data in cui la sentenza gli è stata notificata a meno che la sentenza non sia stata letta alla presenza del difensore munito di procura speciale.

H “Revision” e richiesta di rimessione in termine

Il termine per proporre “Revision” decorre anche se l’imputato propone istanza di rimessione in termine contro una sentenza pronunziata in sua assenza.

Se l’imputato propone istanza di rimessione in termine, egli non decade dal diritto di avvalersi della “Revision”, se la stessa è ritualmente proposta nei termini per essa previsti. Il procedimento relativo alla “Revision” viene, in tal caso, sospeso fino alla decisione sulla fondatezza dell’istanza di rimessione in termine.

I Effetto sospensivo

La proposizione tempestiva della “Revision” ha per effetto di sospendere l’esecutività della sentenza relativamente ai capi e ai punti della stessa oggetto della “Revision”.

K Motivazione della “Revision”

Chi propone “Revision”, ha l’onere di indicare i capi e i punti oggetto di tale mezzo di impugnazione e per i quali viene chiesta la riforma o l’annullamento; deve altresì illustrare i motivi a supporto delle proprie richieste.

Dai motivi deve risultare se la sentenza viene impugnata per vizi in procedendo o per violazione di altre norme.

L Termini per la “Revision”

I motivi della “Revision” devono essere depositati entro un mese dalla notifica, presso il giudice che ha emanato l’impugnata sentenza, del mezzo di impugnazione.

La “Revision” in favore dell’imputato può essere proposta – per iscritto o dettata a verbale al cancelliere – soltanto da un difensore abilitato al patrocinio.

M Proposizione tardiva ed irrituale

Se la “Revision” o la motivazione della stessa, non sono state proposte entro il termine prescritto oppure da chi non era legittimato alla proposizione, il giudice a quo, con ordinanza, deve dichiararne la inammissibilità.

Entro una settimana dalla notifica della suddetta ordinanza – la quale deve contenere informazioni sulla possibilità di proporre impugnazione, sui relativi termini e modalità – chi ha proposto la “Revision”, può proporre impugnazione contro la stessa presso il giudice competente per la “Revision”; a quest’ultimo devono essere trasmessi gli atti. L’impugnazione dell’ordinanza dinanzi al giudice della “Revision”, non sospende l’esecutività della sentenza.

N Notificazione

In caso di proposizione tempestiva della “Revision”, della motivazione della stessa e di osservanza dei prescritti requisiti formali, gli atti devono essere notificati a controparte (dem Gegner), la quale ha facoltà di esporre le sue controdeduzioni entro il termine di una settimana. Una volta depositate le controdeduzioni o trascorso comunque il termine entro il quale avrebbero potuto essere depositate, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per la “Revision”.

O Incompetenza

Se il giudice, al quale gli atti sono stati inviati, ravvisa la competenza di altro giudice, dichiara – con ordinanza – la propria incompetenza ed indica il giudice competente.

L’ ordinanza non è impugnabile e la statuizione sulla competenza nella stessa contenuta, è vincolante per il giudice ivi indicato.

P Dichiarazione di inammissibilità

Il giudice, al quale sono pervenuti gli atti, se ritiene che le disposizioni sulla proposizione o sulla motivazione della “Revision” non siano state osservate, può – con ordinanza - dichiarare l’inammissibilità della “Revision”.

Il giudice della “Revision”, su richiesta motivata del PM, può altresì dichiarare l’inammissibilità della “Revision” se – ad unanimità – ritiene che la “Revision” sia manifestamente immotivata.

Il PM comunica la sua richiesta motivata a colui che ha proposto la “Revision” e questi – entro due settimane – può depositare, presso il giudice della “Revision”, controdeduzioni.

Il giudice della “Revision” che – ad unanimità – reputa fondata la impugnazione proposta in favore dell’imputato, può annullare la impugnata sentenza con ordinanza.

Fuori dei casi di cui sopra, il giudice della “Revision” decide con sentenza sulla proposta impugnazione.

Q Dibattimento

All’imputato e al difensore devono essere comunicati luogo, data ed ora del dibattimento. Se la comunicazione degli stessi all’imputato non è possibile, è sufficiente la comunicazione al solo difensore.

È in facoltà dell’imputato, di comparire personalmente al dibattimento o di farsi rappresentare nello stesso da un difensore munito di procura speciale. L’imputato non a piede libero, non ha diritto ad essere presente personalmente. Se l’imputato non a piede libero non ha difensore di fiducia, il presidente, su richiesta dell’imputato, gli nomina, per la durata del dibattimento, un difensore. La relativa richiesta deve essere fatta entro una settimana dopo che all’imputato è stato comunicato il giorno e l’ora del dibattimento nonché il suo diritto di chiedere la nomina di un difensore.

Il dibattimento inizia con la relazione che viene fatta dal giudice, al quale è stato assegnato il processo. Successivamente sono sentiti il PM, l’imputato e il difensore che espongono le loro richieste e conclusioni. All’imputato spetta la parola per ultimo.

R Cognizione del giudice della “Revision”

La cognizione da parte del giudice della “Revision”, è limitata ai capi e ai punti oggetto della richiesta di “Revision” e nei limiti dei motivi dedotti.

S Sentenza

Il giudice della “Revision” procede alla riforma dell’impugnata sentenza nei limiti in cui i motivi, dedotti da parte di chi ha proposto il gravame, vengono ritenuti fondati.

Se la sentenza viene annullata per incompetenza del giudice di primo grado, il giudice della “Revision” dispone la trasmissione degli atti al giudice competente.

La sentenza è pronunziata in nome del popolo mediante lettura del dispositivo, seguita da un’esposizione sommaria dei motivi della decisione. Ciò deve avvenire al più tardi entro l’undicesimo giorno della dichiarazione di chiusure del dibattimento; altrimenti deve procedersi a nuovo dibattimento.

T Divieto della “reformatio in peius”

Se la “Revision” è stata proposta dall’imputato o dal PM in favore dell’imputato oppure dal legale rappresentante dell’imputato, con la sentenza di gravame non può essere inflitta una pena di specie diversa o più grave rispetto a quella comminata con la sentenza di primo grado; può tuttavia sempre essere disposto il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione.

Premessa

Al fine di evitare equivoci, va rilevato subito che con il termine “Revision”, nel codice di procedura penale tedesco, non viene indicato ciò che nel codice di procedura penale italiano del 1988 si intende per revisione (artt. 629 e segg. c.p.p.). La “Revision” infatti è un mezzo di impugnazione – previsto accanto alla “Beschwerde” (reclamo), alla “Berufung” (appello) e alla “Wiederaufnahme” – col quale si possono far valere soltanto violazioni di legge commesse nei procedimenti svoltisi dinanzi al giudice penale collegiale.

La revisione di cui agli artt. 629 c.p.p. italiano, viene indicata nel c.p.p. tedesco con il termine “Wiederaufnahme eines durch rechtskraeftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens” (ripresa - in favore dell’imputato - di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato). Tra i casi in cui è ammissibile la “Wiederaufnahme”, figura anche la violazione – accertata con sentenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Va notato che i termini previsti per la proposizione del mezzo di impugnazione denominato “Revision”, sono relativamente brevi (entro una settimana dalla lettura del dispositivo della sentenza, se alla stessa era presente l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale) e che i termini per il deposito della motivazione della sentenza da parte del giudice variano a seconda del tempo impiegato per il dibattimento (e vanno da un minimo di 5 settimane per il dibattimento durato fino a 3 giorni, ad 11 settimane se per il dibattimento sono stati impiegati 20 giorni; vi è poi un ulteriore aumento di 2 settimane del termine massimo per il deposito della motivazione per ogni ulteriore decade di durata del dibattimento).

Si rileva altresì, per quanto concerne i motivi a sostegno della “Revision”, che essi – analogamente a quanto è previsto per i motivi d’appello che possono essere depositati entro una settimana - non devono essere depositati contestualmente alla richiesta di “Revision”, ma che è previsto, a tal fine, il termine di un mese.

La lettura del dispositivo della sentenza – seguita da un’esposizione sommaria dei motivi della decisione – non deve necessariamente avvenire subito dopo la chiusura del dibattimento, ma può essere rinviata fino ad un massimo di 11 giorni; se tale termine viene superato, deve procedersi a nuovo dibattimento.

Esponiamo ora brevemente le norme più importanti che disciplinano la “Revision” nel codice di procedura penale (Strafprozessordnung) della Rep.Fed.Ted.

A Ammissibilità

Contro le sentenze del tribunale in composizione collegiale, della corte d’assise e della corte d’appello (nei casi in cui quest’ultima giudica in primo grado), è ammissibile la “Revision”.

B Revision e appello

Una sentenza, contro la quale è ammissibile l’appello, può essere impugnata, anziché con l’appello, con la “Revision”.

Sulla “Revision” decide il giudice che sarebbe competente per lo appello.

Se contro la stessa sentenza uno degli imputati propone “Revision” ed un altro “Berufung”, si procede nelle forme della “Berufung”, a meno che alla stessa non vi sia stata rinuncia o essa sia stata dichiarata inammissibile.

C Decisioni preliminari

Al giudice della “Revision” è attribuita la cognizione anche relativamente a provvedimenti adottati prima dell’emanazione della impugnata sentenza, a meno che non si tratti di provvedimenti dichiarati espressamente non impugnabili o impugnabili soltanto con reclamo immediato (“sofortige Beschwerde”).

D Motivi per i quali è ammissibile la “Revision”

La “Revision” può essere proposta unicamente se si deduce che l’impugnata sentenza è affetta da violazione di legge.

Vi è violazione di legge in caso di mancata o erronea applicazione di una norma.

E Motivi assoluti di “Revision”

Una sentenza è ritenuta affetta da violazione di legge:

1) se il collegio non è stato composto regolarmente. Se era prescritta la comunicazione della composizione del collegio, la “Revision” è ammissibile unicamente nei seguenti casi:

a) se sono state violate le prescrizioni sulla comunicazione della composizione

b) se l’eccezione – proposta tempestivamente e in modo formalmente corretto – in ordine all’irregolare composizione, non è stata esaminata o è stata rigettata

c) se il dibattimento non è stato sospeso al fine di consentire lo esame della composizione del collegio, qualora vi sia stata istanza in tal senso – proposta al più tardi fino all’inizio dell’interrogatorio del primo imputato – da parte dell’imputato o del difensore o del PM

d) se il collegio ha deciso in una composizione, la cui irregolarità è stata accertata ai sensi del paragrafo 222 b, 2° comma

2) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffe” (giudice non togato) che non avrebbe potuto far parte del collegio giudicante

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffe”, dopo che, nei confronti dello stesso, era stata proposta istanza di ricusazione da parte del PM, della parte lesa o dell’imputato, qualora l’istanza di ricusazione sia stata dichiarata fondata o illegittimamente rigettata

4) se il giudice erroneamente ha ritenuto sussistere la propria competenza

5) se il dibattimento è stato celebrato senza l’intervento del PM o di una persona, la cui presenza è prescritta dalla legge

6) se la sentenza è stata emanata in violazione delle disposizioni che prescrivono il dibattimento pubblico

7) se la sentenza non contiene i motivi della decisione oppure se gli stessi non sono stati depositati entro il termine di cui al paragrafo 275, comma 1°, e cioè:

entro 5 settimane dalla lettura del dispositivo

entro 7 settimane se per il dibattimento erano stati necessari più di 3 giorni

entro 9 settimane se per il dibattimento erano necessari più di 10 giorni

entro 11 settimane se per il dibattimento erano necessari 20 giorni (il termine viene poi aumentato di 2 settimane per ogni ulteriore periodo di 10 giorni di durata del dibattimento)

8) se per effetto di un’ordinanza emanata dal giudice a quo, i diritti della difesa sono stati menomati in modo rilevante.

F Violazione delle norme dettate in favore dell’imputato

La violazione di norme dettate esclusivamente in favore dello imputato, non può dare luogo ad impugnazione da parte del PM al fine di ottenere la riforma della sentenza in sfavore dell’imputato.

G Forma e termini

La “Revision” deve essere proposta – per iscritto o dettata a verbale al cancelliere – entro una settimana dalla lettura del dispositivo e presso il giudice, la cui sentenza viene impugnata.

Se il dispositivo è stato letto in assenza dell’imputato, il termine per proporre la “Revision” decorre dalla data in cui la sentenza gli è stata notificata a meno che la sentenza non sia stata letta alla presenza del difensore munito di procura speciale.

H “Revision” e richiesta di rimessione in termine

Il termine per proporre “Revision” decorre anche se l’imputato propone istanza di rimessione in termine contro una sentenza pronunziata in sua assenza.

Se l’imputato propone istanza di rimessione in termine, egli non decade dal diritto di avvalersi della “Revision”, se la stessa è ritualmente proposta nei termini per essa previsti. Il procedimento relativo alla “Revision” viene, in tal caso, sospeso fino alla decisione sulla fondatezza dell’istanza di rimessione in termine.

I Effetto sospensivo

La proposizione tempestiva della “Revision” ha per effetto di sospendere l’esecutività della sentenza relativamente ai capi e ai punti della stessa oggetto della “Revision”.

K Motivazione della “Revision”

Chi propone “Revision”, ha l’onere di indicare i capi e i punti oggetto di tale mezzo di impugnazione e per i quali viene chiesta la riforma o l’annullamento; deve altresì illustrare i motivi a supporto delle proprie richieste.

Dai motivi deve risultare se la sentenza viene impugnata per vizi in procedendo o per violazione di altre norme.

L Termini per la “Revision”

I motivi della “Revision” devono essere depositati entro un mese dalla notifica, presso il giudice che ha emanato l’impugnata sentenza, del mezzo di impugnazione.

La “Revision” in favore dell’imputato può essere proposta – per iscritto o dettata a verbale al cancelliere – soltanto da un difensore abilitato al patrocinio.

M Proposizione tardiva ed irrituale

Se la “Revision” o la motivazione della stessa, non sono state proposte entro il termine prescritto oppure da chi non era legittimato alla proposizione, il giudice a quo, con ordinanza, deve dichiararne la inammissibilità.

Entro una settimana dalla notifica della suddetta ordinanza – la quale deve contenere informazioni sulla possibilità di proporre impugnazione, sui relativi termini e modalità – chi ha proposto la “Revision”, può proporre impugnazione contro la stessa presso il giudice competente per la “Revision”; a quest’ultimo devono essere trasmessi gli atti. L’impugnazione dell’ordinanza dinanzi al giudice della “Revision”, non sospende l’esecutività della sentenza.

N Notificazione

In caso di proposizione tempestiva della “Revision”, della motivazione della stessa e di osservanza dei prescritti requisiti formali, gli atti devono essere notificati a controparte (dem Gegner), la quale ha facoltà di esporre le sue controdeduzioni entro il termine di una settimana. Una volta depositate le controdeduzioni o trascorso comunque il termine entro il quale avrebbero potuto essere depositate, gli atti devono essere trasmessi al giudice competente per la “Revision”.

O Incompetenza

Se il giudice, al quale gli atti sono stati inviati, ravvisa la competenza di altro giudice, dichiara – con ordinanza – la propria incompetenza ed indica il giudice competente.

L’ ordinanza non è impugnabile e la statuizione sulla competenza nella stessa contenuta, è vincolante per il giudice ivi indicato.

P Dichiarazione di inammissibilità

Il giudice, al quale sono pervenuti gli atti, se ritiene che le disposizioni sulla proposizione o sulla motivazione della “Revision” non siano state osservate, può – con ordinanza - dichiarare l’inammissibilità della “Revision”.

Il giudice della “Revision”, su richiesta motivata del PM, può altresì dichiarare l’inammissibilità della “Revision” se – ad unanimità – ritiene che la “Revision” sia manifestamente immotivata.

Il PM comunica la sua richiesta motivata a colui che ha proposto la “Revision” e questi – entro due settimane – può depositare, presso il giudice della “Revision”, controdeduzioni.

Il giudice della “Revision” che – ad unanimità – reputa fondata la impugnazione proposta in favore dell’imputato, può annullare la impugnata sentenza con ordinanza.

Fuori dei casi di cui sopra, il giudice della “Revision” decide con sentenza sulla proposta impugnazione.

Q Dibattimento

All’imputato e al difensore devono essere comunicati luogo, data ed ora del dibattimento. Se la comunicazione degli stessi all’imputato non è possibile, è sufficiente la comunicazione al solo difensore.

È in facoltà dell’imputato, di comparire personalmente al dibattimento o di farsi rappresentare nello stesso da un difensore munito di procura speciale. L’imputato non a piede libero, non ha diritto ad essere presente personalmente. Se l’imputato non a piede libero non ha difensore di fiducia, il presidente, su richiesta dell’imputato, gli nomina, per la durata del dibattimento, un difensore. La relativa richiesta deve essere fatta entro una settimana dopo che all’imputato è stato comunicato il giorno e l’ora del dibattimento nonché il suo diritto di chiedere la nomina di un difensore.

Il dibattimento inizia con la relazione che viene fatta dal giudice, al quale è stato assegnato il processo. Successivamente sono sentiti il PM, l’imputato e il difensore che espongono le loro richieste e conclusioni. All’imputato spetta la parola per ultimo.

R Cognizione del giudice della “Revision”

La cognizione da parte del giudice della “Revision”, è limitata ai capi e ai punti oggetto della richiesta di “Revision” e nei limiti dei motivi dedotti.

S Sentenza

Il giudice della “Revision” procede alla riforma dell’impugnata sentenza nei limiti in cui i motivi, dedotti da parte di chi ha proposto il gravame, vengono ritenuti fondati.

Se la sentenza viene annullata per incompetenza del giudice di primo grado, il giudice della “Revision” dispone la trasmissione degli atti al giudice competente.

La sentenza è pronunziata in nome del popolo mediante lettura del dispositivo, seguita da un’esposizione sommaria dei motivi della decisione. Ciò deve avvenire al più tardi entro l’undicesimo giorno della dichiarazione di chiusure del dibattimento; altrimenti deve procedersi a nuovo dibattimento.

T Divieto della “reformatio in peius”

Se la “Revision” è stata proposta dall’imputato o dal PM in favore dell’imputato oppure dal legale rappresentante dell’imputato, con la sentenza di gravame non può essere inflitta una pena di specie diversa o più grave rispetto a quella comminata con la sentenza di primo grado; può tuttavia sempre essere disposto il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione.