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Breve esposizione della “Wiederaufnahme” nel codice di procedura penale della Repubblica Federale Tedesca

Premessa

Con il termine “Wiederaufnahme eines durch rechtskraeftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens” (traduzione letterale: ripresa di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato), si indica, nel codice di procedura penale tedesco, ciò che, nel codice di procedura penale italiano del 1988 (artt. 629 e segg.), si intende per revisione (da non confondersi con la “REVISION” del c.p.p. tedesco che è il gravame proponibile contro sentenze delle “Strafkammern” (giudice penale collegiale), della corte d’assise e della corte d’appello, nei casi in cui quest’ultima giudica in primo grado e per sole violazioni di legge; in proposito si rinvia agli articoli da me già pubblicati su “filodiritto”sulle impugnazioni previste dal c.p.p. tedesco e cioè sulla “Beschwerde”(reclamo), sulla “Berufung”(appello) e sulla “Revision”.

Per quanto concerne le differenze riscontrabili tra la revisione del c.p.p. italiano del 1988 e la Wiederaufnahme nel vigente c.p.p. tedesco, si osserva che esse non sono profonde, anche se sono riscontrabili diversità sotto alcuni aspetti della disciplina legislativa di questo istituto. Così, per esempio, va rilevato che l’art. 629 c.p.p. italiano ammette il ricorso alla revisione anche nel caso di pena estinta (ipotesi non prevista nel c.p.p. tedesco). Mentre nell’art. 630, 1° comma, lett. b), del c.p.p. italiano si fa riferimento alla sentenza di un giudice civile o amministrativo, nel c.p.p. tedesco, ci si riferisce soltanto a sentenze del giudice civile (zivilrechtliches Urteil).

In caso di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di Wiederaufnahme, il c.p.p. tedesco non prevede sanzione alcuna a carico di chi ha proposto tale istanza; l’art. 634, 1° comma, ult. parte, c.p.p. italiano prevede invece la facoltà – per la corte d’appello – di condannare il privato al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 Euro a 2.065 Euro.

Nel c.p.p. tedesco si rinvia – per quanto riguarda formalità e competenza – alle norme generali dettate in materia di impugnazioni e non è riscontrabile una disposizione quale quella contemplata dall’art. 633, 1° comma, ult. parte, c.p.p.” italiano (“corte d’appello individuata secondo i criteri di cui all’art.11 c.p.p”).

Sia nel c.p.p. italiano che in quello tedesco, è prevista la facoltà di sospensione dell’esecuzione della pena, ma, mentre il c.p.p. italiano (art. 635, 1° comma) prevede anche la facoltà, se del caso, di applicare una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283, 284 c.p.p., una disposizione in tal senso manca nel c.p.p. tedesco.

Va notato poi che mentre al giudice italiano è concessa la facoltà di applicare – con ordinanza – una sanzione pecuniaria (a carico della parte privata) nel caso di ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione avanzata dalla stessa (come abbiamo visto sopra), nell’ipotesi di rigetto della richiesta di revisione proposta dalla parte privata (art. 637, 4° comma, c.p.p.), il giudice italiano deve condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali; una disposizione di questo genere non si rinviene invece nel c.p.p. tedesco.

Infine va accennato alla differente disciplina della pubblicità della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione.

Mentre il c.p.p. tedesco prevede che l’annullamento della precedente sentenza di condanna per effetto dell’accoglimento della richiesta di revisione, deve essere pubblicato sul “Bundesanzeiger” (che equivale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica), se vi è istanza da parte di chi ha chiesto la Wiederaufnahme ed, inoltre, che rientra nella discrezionalità del giudice che ha pronunziato la sentenza a conclusione del procedimento di Wiederaufnahme, di far pubblicare tale sentenza sulla stampa, il c.p.p. italiano prevede l’affissione, a richiesta dell’interessato, dell’estratto della sentenza di accoglimento della revisione nel comune in cui la sentenza di condanna è stata pronunziata ed in quello dell’ultima residenza del condannato (art. 642, 1°comma, c.p.p.). Il 2° comma dell’art. 642 c.p.p. prevede poi che, a richiesta dell’interessato, con ordinanza del presidente della corte d’appello, l’estratto della sentenza viene pubblicato in un giornale indicato nella richiesta.

Da quanto ora esposto risulta che le differenze della disciplina della revisione previste dai due ordinamenti, si riferiscono piuttosto ad aspetti marginali più che ad aspetti di natura sostanziale; ciò nonostante la emanazione della “Strafprozessordnung” tedesca (c.p.p.) nel lontano 1877, anche se poi continuamente modificata ed emendata al fine di adeguarla alle esigenze via via manifestatesi nel tempo e agli obblighi derivati da accordi internazionali, recenti e meno recenti.

Procediamo ora ad esporre – per sommi capi, ma senza trascurare le norme più importanti – la disciplina dettata dal c.p.p. tedesco in materia di Wiederaufnahme.

A Wiederaufnahme in favore dell’imputato

La Wiederaufnahme di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato è ammissibile:

1) se un documento, prodotto in dibattimento e valutato contro lo imputato, è stato falsificato

2) se un teste o un consulente tecnico ha reso dichiarazioni contro l’imputato o ha depositato una relazione di consulenza tecnica sfavorevole all’imputato ed è provato che il teste o il consulente tecnico – dolosamente o per colpa - ha violato il proprio dovere di riferire la verità, rispettivamente di far conoscere al giudice la verità o ha, comunque, reso – anche non sotto il vincolo del giuramento – dichiarazioni false

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffen”(giudice non togato), il quale, con riferimento a tale deliberazione, si è reso colpevole di una violazione dei doveri assunti, fatta eccezione per il caso in cui ciò sia avvenuto su iniziativa del condannato

4) se una sentenza civile, sulla quale è basata la sentenza penale, è stata annullata o riformata per effetto di altra sentenza passata in giudicato

5) se vengono dedotti fatti nuovi o prove nuove che sono idonei, da soli o insieme alle prove già acquisite, a determinare l’assoluzione dello imputato o, in applicazione di una norma più favorevole allo stesso, la inflizione di una pena più mite o una decisione più favorevole in materia di misure di sicurezza

6) se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che dalla sentenza risulta una violazione della Convenzione firmata a Roma il 4.11.1950 o del protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20.3.1952.

B Wiederaunahme ed effetto sospensivo

La proposizione dell’istanza di Wiederaufnahme non ha effetto sospensivo dell’esecutività dell’impugnata sentenza.

È tuttavia in facoltà del giudice della Wiederaufnahme, di disporre la sospensione.

C Esecuzione e morte del condannato

L’istanza diretta ad ottenere la Wiederaufnahme non diventa improponibile, né per effetto dell’avvenuta esecuzione della sentenza, né in seguito a morte del condannato.

In caso di morte del condannato, legittimati a proporre l’istanza di Wiederaufnahme, sono il coniuge, i parenti (in linea ascendente e discendente) nonché i fratelli e le sorelle del defunto.

D Wiederaufnahme in sfavore del condannato

La Wiederaufnahme di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato, in sfavore del condannato, è ammissibile:

1) se un documento, prodotto nel corso del dibattimento a discarico del condannato, viene riconosciuto falso

2) se un teste o un consulente tecnico, deponendo – sotto il vincolo del giuramento – in favore del condannato o depositando una relazione di consulenza tecnica a discarico dello stesso, si è reso responsabile – per dolo o per colpa – di una violazione del dovere di dire la verità, rispettivamente di far conoscere al giudice la verità o se ha, comunque, reso, scientemente, dichiarazioni non rispondenti a verità

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffen” (giudice non togato) il quale, in relazione all’espletamento del suo ufficio di giudice o di “Schoeffen”, si è reso responsabile di una violazione dei suoi doveri d’ufficio

4) se chi è stato assolto, ha reso, dinanzi al giudice o in via extragiudiziale, una confessione, credibile ed attendibile, di essere stato l’autore del reato

E Inammissibilità

La Wiederaufnahme non è ammissibile, se con la stessa si persegue lo scopo di una diversa determinazione della pena in relazione alla stessa norma penale applicata in sede di condanna. Parimenti inammissibile è la Wiederaufnahme se con essa si persegue l’obiettivo di ottenere una riduzione di pena per effetto del riconoscimento di una ridotta capacità di intendere o di volere che consente al giudice di concedere le “besonderen, gesetzlichen Milderungsgruende” (attenuanti speciali) che legittimano riduzioni di pena in misura davvero straordinaria (p. es., al posto dell’ergastolo, può essere inflitta una pena detentiva non inferiore a tre anni!); si veda in proposito il mio articolo su “Le pene e i criteri per la loro determinazione nel codice penale tedesco” apparso su FILODIRITTO.

F Confessione

L’istanza di Wiederaufnahme basata sulla confessione di un reato, è ammissibile soltanto quando, per effetto della commissione di un reato, è stata pronunziata sentenza passata in giudicato.

G Nomina di un difensore per il procedimento di Wiederaufnahme

Il giudice competente per la Wiederaufnahme nomina un difensore all’imputato che ne è privo se, per effetto della complessità delle questioni di fatto o di diritto, la partecipazione di un difensore al procedimento si appalesa necessaria.

H Nomina di un difensore già prima dell’inizio del procedimento

Il giudice competente per la Wiederaufnahme provvede a nominare un difensore all’imputato che ne è privo, già nella fase preparatoria del suddetto procedimento se:

1) sussistono concreti indizi che determinati accertamenti possano condurre alla scoperta di fatti o prove idonee a giustificare l’ammissibiltà di un’istanza di Wiederaufnahme

2) per effetto della complessità delle questioni di fatto o di diritto, la partecipazione di un difensore si rende necessaria

3) il condannato non è in grado di sostenere esso stesso le spese occorrenti per la nomina di un difensore, senza pregiudicare il mantenimento proprio e/o della propria famiglia.

I Requisiti dell’istanza di Wiederaufnahme

Per l’istanza di Wiederaufnahme trovano applicazione, in linea di principio, le disposizioni generali dettate in materia di impugnazioni (si veda sul punto il mio articolo (“Le impugnazioni in generale e la Beschwerde in particolare”) già pubblicato su FILODIRITTO).

L’ istanza deve contenere l’indicazione delle prove a sostegno della stessa.

L’ imputato e, in caso di morte dello stesso, il suo coniuge, il convivente, i parenti in linea ascendente e discendente nonché i fratelli e le sorelle, possono proporre l’istanza di Wiederaufnahme soltanto con atto sottoscritto dal difensore o dettato a verbale al cancelliere.

J Inammissibilità

Se l’istanza: 1) non viene presentata rispettando i requisiti formali

2) se non sussiste un motivo che legittima la Wiederaufnahme o

3) se non sono indicate prove idonee a tal fine, va dichiarata la inammissibilità della stessa.

In caso contrario, l’istanza deve essere notificata a controparte con assegnazione di un termine per controdeduzioni.

K Prove sulla fondatezza

Se l’istanza non viene dichiarata inammissibile, si procede – nei limiti in cui ciò viene ritenuto necessario – a delegare un giudice ad assumere le prove indicate nell’istanza.

I testi possono essere esaminati sotto il vincolo del giuramento.

In occasione dell’esame dei testi o dei consulenti tecnici oppure quando si procede a sopralluogo, è consentita la presenza del PM, dello imputato e del difensore. Tuttavia il giudice dispone procedersi in assenza dell’imputato, se vi è fondato motivo per ritenere che il teste, alla presenza dell’imputato, possa deporre il falso o che, comunque, dalla presenza dello imputato possa derivare pregiudizio all’espletanda attività istruttoria. Se lo imputato non è a piede libero, non ha diritto di essere presente, qualora il sopralluogo si svolga in località diversa da quella, nella quale è detenuto e se la sua presenza non è necessaria ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria.

Al PM e all’imputato – una volta terminata l’attività istruttoria – va assegnato un termine per ulteriori deduzioni.

L Decisione sulla fondatezza

L’istanza intesa ad ottenere la Wiederaufnahme, viene dichiarata infondata, se i motivi dedotti a supporto della stessa non trovano conferma.

M Decisione senza dibattimento

Il giudice competente per la Wiederaufnahme pronuncia sentenza di assoluzione senza procedere a dibattimento, se sussistono prove idonee per l’assoluzione. Con la sentenza di assoluzione è disposto anche lo annullamento della precedente sentenza di condanna. L’annullamento, su istanza di chi ha chiesto la Wiederaufnahme, deve essere pubblicato sul Bundesanzeiger (una specie di Gazzetta Ufficiale della Repubblica) e – a discrezione del giudice che procede – può anche essere pubblicato sulla stampa.

N Sentenza a seguito di dibattimento; divieto della reformatio in peius

Terminato il dibattimento, l’impugnata sentenza va confermata o riformata.

Con la sentenza emanata a conclusione del procedimento di Wiederaufnahme, non può essere inflitta una pena di specie diversa o più grave, se il gravame è stato proposto dall’imputato o dal PM in favore dello imputato oppure dal legale rappresentante dell’imputato. Tuttavia può sempre essere disposto il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione (Entziehungsanstalt).

Wiederaufnahme e decreto penale di condanna

È ammissibile la Wiederaufnahme di un procedimento conclusosi con decreto penale di condanna dell’imputato, passato in giudicato, se vengono addotte nuove prove le quali, da sole o unite a quelle già valutate, sono idonee a condurre al proscioglimento dell’imputato

Premessa

Con il termine “Wiederaufnahme eines durch rechtskraeftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens” (traduzione letterale: ripresa di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato), si indica, nel codice di procedura penale tedesco, ciò che, nel codice di procedura penale italiano del 1988 (artt. 629 e segg.), si intende per revisione (da non confondersi con la “REVISION” del c.p.p. tedesco che è il gravame proponibile contro sentenze delle “Strafkammern” (giudice penale collegiale), della corte d’assise e della corte d’appello, nei casi in cui quest’ultima giudica in primo grado e per sole violazioni di legge; in proposito si rinvia agli articoli da me già pubblicati su “filodiritto”sulle impugnazioni previste dal c.p.p. tedesco e cioè sulla “Beschwerde”(reclamo), sulla “Berufung”(appello) e sulla “Revision”.

Per quanto concerne le differenze riscontrabili tra la revisione del c.p.p. italiano del 1988 e la Wiederaufnahme nel vigente c.p.p. tedesco, si osserva che esse non sono profonde, anche se sono riscontrabili diversità sotto alcuni aspetti della disciplina legislativa di questo istituto. Così, per esempio, va rilevato che l’art. 629 c.p.p. italiano ammette il ricorso alla revisione anche nel caso di pena estinta (ipotesi non prevista nel c.p.p. tedesco). Mentre nell’art. 630, 1° comma, lett. b), del c.p.p. italiano si fa riferimento alla sentenza di un giudice civile o amministrativo, nel c.p.p. tedesco, ci si riferisce soltanto a sentenze del giudice civile (zivilrechtliches Urteil).

In caso di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di Wiederaufnahme, il c.p.p. tedesco non prevede sanzione alcuna a carico di chi ha proposto tale istanza; l’art. 634, 1° comma, ult. parte, c.p.p. italiano prevede invece la facoltà – per la corte d’appello – di condannare il privato al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 Euro a 2.065 Euro.

Nel c.p.p. tedesco si rinvia – per quanto riguarda formalità e competenza – alle norme generali dettate in materia di impugnazioni e non è riscontrabile una disposizione quale quella contemplata dall’art. 633, 1° comma, ult. parte, c.p.p.” italiano (“corte d’appello individuata secondo i criteri di cui all’art.11 c.p.p”).

Sia nel c.p.p. italiano che in quello tedesco, è prevista la facoltà di sospensione dell’esecuzione della pena, ma, mentre il c.p.p. italiano (art. 635, 1° comma) prevede anche la facoltà, se del caso, di applicare una delle misure coercitive previste dagli artt. 281, 282, 283, 284 c.p.p., una disposizione in tal senso manca nel c.p.p. tedesco.

Va notato poi che mentre al giudice italiano è concessa la facoltà di applicare – con ordinanza – una sanzione pecuniaria (a carico della parte privata) nel caso di ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione avanzata dalla stessa (come abbiamo visto sopra), nell’ipotesi di rigetto della richiesta di revisione proposta dalla parte privata (art. 637, 4° comma, c.p.p.), il giudice italiano deve condannare la parte privata al pagamento delle spese processuali; una disposizione di questo genere non si rinviene invece nel c.p.p. tedesco.

Infine va accennato alla differente disciplina della pubblicità della sentenza di accoglimento della richiesta di revisione.

Mentre il c.p.p. tedesco prevede che l’annullamento della precedente sentenza di condanna per effetto dell’accoglimento della richiesta di revisione, deve essere pubblicato sul “Bundesanzeiger” (che equivale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica), se vi è istanza da parte di chi ha chiesto la Wiederaufnahme ed, inoltre, che rientra nella discrezionalità del giudice che ha pronunziato la sentenza a conclusione del procedimento di Wiederaufnahme, di far pubblicare tale sentenza sulla stampa, il c.p.p. italiano prevede l’affissione, a richiesta dell’interessato, dell’estratto della sentenza di accoglimento della revisione nel comune in cui la sentenza di condanna è stata pronunziata ed in quello dell’ultima residenza del condannato (art. 642, 1°comma, c.p.p.). Il 2° comma dell’art. 642 c.p.p. prevede poi che, a richiesta dell’interessato, con ordinanza del presidente della corte d’appello, l’estratto della sentenza viene pubblicato in un giornale indicato nella richiesta.

Da quanto ora esposto risulta che le differenze della disciplina della revisione previste dai due ordinamenti, si riferiscono piuttosto ad aspetti marginali più che ad aspetti di natura sostanziale; ciò nonostante la emanazione della “Strafprozessordnung” tedesca (c.p.p.) nel lontano 1877, anche se poi continuamente modificata ed emendata al fine di adeguarla alle esigenze via via manifestatesi nel tempo e agli obblighi derivati da accordi internazionali, recenti e meno recenti.

Procediamo ora ad esporre – per sommi capi, ma senza trascurare le norme più importanti – la disciplina dettata dal c.p.p. tedesco in materia di Wiederaufnahme.

A Wiederaufnahme in favore dell’imputato

La Wiederaufnahme di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato è ammissibile:

1) se un documento, prodotto in dibattimento e valutato contro lo imputato, è stato falsificato

2) se un teste o un consulente tecnico ha reso dichiarazioni contro l’imputato o ha depositato una relazione di consulenza tecnica sfavorevole all’imputato ed è provato che il teste o il consulente tecnico – dolosamente o per colpa - ha violato il proprio dovere di riferire la verità, rispettivamente di far conoscere al giudice la verità o ha, comunque, reso – anche non sotto il vincolo del giuramento – dichiarazioni false

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffen”(giudice non togato), il quale, con riferimento a tale deliberazione, si è reso colpevole di una violazione dei doveri assunti, fatta eccezione per il caso in cui ciò sia avvenuto su iniziativa del condannato

4) se una sentenza civile, sulla quale è basata la sentenza penale, è stata annullata o riformata per effetto di altra sentenza passata in giudicato

5) se vengono dedotti fatti nuovi o prove nuove che sono idonei, da soli o insieme alle prove già acquisite, a determinare l’assoluzione dello imputato o, in applicazione di una norma più favorevole allo stesso, la inflizione di una pena più mite o una decisione più favorevole in materia di misure di sicurezza

6) se la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato che dalla sentenza risulta una violazione della Convenzione firmata a Roma il 4.11.1950 o del protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20.3.1952.

B Wiederaunahme ed effetto sospensivo

La proposizione dell’istanza di Wiederaufnahme non ha effetto sospensivo dell’esecutività dell’impugnata sentenza.

È tuttavia in facoltà del giudice della Wiederaufnahme, di disporre la sospensione.

C Esecuzione e morte del condannato

L’istanza diretta ad ottenere la Wiederaufnahme non diventa improponibile, né per effetto dell’avvenuta esecuzione della sentenza, né in seguito a morte del condannato.

In caso di morte del condannato, legittimati a proporre l’istanza di Wiederaufnahme, sono il coniuge, i parenti (in linea ascendente e discendente) nonché i fratelli e le sorelle del defunto.

D Wiederaufnahme in sfavore del condannato

La Wiederaufnahme di un procedimento definito con sentenza passata in giudicato, in sfavore del condannato, è ammissibile:

1) se un documento, prodotto nel corso del dibattimento a discarico del condannato, viene riconosciuto falso

2) se un teste o un consulente tecnico, deponendo – sotto il vincolo del giuramento – in favore del condannato o depositando una relazione di consulenza tecnica a discarico dello stesso, si è reso responsabile – per dolo o per colpa – di una violazione del dovere di dire la verità, rispettivamente di far conoscere al giudice la verità o se ha, comunque, reso, scientemente, dichiarazioni non rispondenti a verità

3) se alla deliberazione della sentenza ha partecipato un giudice o uno “Schoeffen” (giudice non togato) il quale, in relazione all’espletamento del suo ufficio di giudice o di “Schoeffen”, si è reso responsabile di una violazione dei suoi doveri d’ufficio

4) se chi è stato assolto, ha reso, dinanzi al giudice o in via extragiudiziale, una confessione, credibile ed attendibile, di essere stato l’autore del reato

E Inammissibilità

La Wiederaufnahme non è ammissibile, se con la stessa si persegue lo scopo di una diversa determinazione della pena in relazione alla stessa norma penale applicata in sede di condanna. Parimenti inammissibile è la Wiederaufnahme se con essa si persegue l’obiettivo di ottenere una riduzione di pena per effetto del riconoscimento di una ridotta capacità di intendere o di volere che consente al giudice di concedere le “besonderen, gesetzlichen Milderungsgruende” (attenuanti speciali) che legittimano riduzioni di pena in misura davvero straordinaria (p. es., al posto dell’ergastolo, può essere inflitta una pena detentiva non inferiore a tre anni!); si veda in proposito il mio articolo su “Le pene e i criteri per la loro determinazione nel codice penale tedesco” apparso su FILODIRITTO.

F Confessione

L’istanza di Wiederaufnahme basata sulla confessione di un reato, è ammissibile soltanto quando, per effetto della commissione di un reato, è stata pronunziata sentenza passata in giudicato.

G Nomina di un difensore per il procedimento di Wiederaufnahme

Il giudice competente per la Wiederaufnahme nomina un difensore all’imputato che ne è privo se, per effetto della complessità delle questioni di fatto o di diritto, la partecipazione di un difensore al procedimento si appalesa necessaria.

H Nomina di un difensore già prima dell’inizio del procedimento

Il giudice competente per la Wiederaufnahme provvede a nominare un difensore all’imputato che ne è privo, già nella fase preparatoria del suddetto procedimento se:

1) sussistono concreti indizi che determinati accertamenti possano condurre alla scoperta di fatti o prove idonee a giustificare l’ammissibiltà di un’istanza di Wiederaufnahme

2) per effetto della complessità delle questioni di fatto o di diritto, la partecipazione di un difensore si rende necessaria

3) il condannato non è in grado di sostenere esso stesso le spese occorrenti per la nomina di un difensore, senza pregiudicare il mantenimento proprio e/o della propria famiglia.

I Requisiti dell’istanza di Wiederaufnahme

Per l’istanza di Wiederaufnahme trovano applicazione, in linea di principio, le disposizioni generali dettate in materia di impugnazioni (si veda sul punto il mio articolo (“Le impugnazioni in generale e la Beschwerde in particolare”) già pubblicato su FILODIRITTO).

L’ istanza deve contenere l’indicazione delle prove a sostegno della stessa.

L’ imputato e, in caso di morte dello stesso, il suo coniuge, il convivente, i parenti in linea ascendente e discendente nonché i fratelli e le sorelle, possono proporre l’istanza di Wiederaufnahme soltanto con atto sottoscritto dal difensore o dettato a verbale al cancelliere.

J Inammissibilità

Se l’istanza: 1) non viene presentata rispettando i requisiti formali

2) se non sussiste un motivo che legittima la Wiederaufnahme o

3) se non sono indicate prove idonee a tal fine, va dichiarata la inammissibilità della stessa.

In caso contrario, l’istanza deve essere notificata a controparte con assegnazione di un termine per controdeduzioni.

K Prove sulla fondatezza

Se l’istanza non viene dichiarata inammissibile, si procede – nei limiti in cui ciò viene ritenuto necessario – a delegare un giudice ad assumere le prove indicate nell’istanza.

I testi possono essere esaminati sotto il vincolo del giuramento.

In occasione dell’esame dei testi o dei consulenti tecnici oppure quando si procede a sopralluogo, è consentita la presenza del PM, dello imputato e del difensore. Tuttavia il giudice dispone procedersi in assenza dell’imputato, se vi è fondato motivo per ritenere che il teste, alla presenza dell’imputato, possa deporre il falso o che, comunque, dalla presenza dello imputato possa derivare pregiudizio all’espletanda attività istruttoria. Se lo imputato non è a piede libero, non ha diritto di essere presente, qualora il sopralluogo si svolga in località diversa da quella, nella quale è detenuto e se la sua presenza non è necessaria ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria.

Al PM e all’imputato – una volta terminata l’attività istruttoria – va assegnato un termine per ulteriori deduzioni.

L Decisione sulla fondatezza

L’istanza intesa ad ottenere la Wiederaufnahme, viene dichiarata infondata, se i motivi dedotti a supporto della stessa non trovano conferma.

M Decisione senza dibattimento

Il giudice competente per la Wiederaufnahme pronuncia sentenza di assoluzione senza procedere a dibattimento, se sussistono prove idonee per l’assoluzione. Con la sentenza di assoluzione è disposto anche lo annullamento della precedente sentenza di condanna. L’annullamento, su istanza di chi ha chiesto la Wiederaufnahme, deve essere pubblicato sul Bundesanzeiger (una specie di Gazzetta Ufficiale della Repubblica) e – a discrezione del giudice che procede – può anche essere pubblicato sulla stampa.

N Sentenza a seguito di dibattimento; divieto della reformatio in peius

Terminato il dibattimento, l’impugnata sentenza va confermata o riformata.

Con la sentenza emanata a conclusione del procedimento di Wiederaufnahme, non può essere inflitta una pena di specie diversa o più grave, se il gravame è stato proposto dall’imputato o dal PM in favore dello imputato oppure dal legale rappresentante dell’imputato. Tuttavia può sempre essere disposto il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico o in uno stabilimento per la disintossicazione (Entziehungsanstalt).

Wiederaufnahme e decreto penale di condanna

È ammissibile la Wiederaufnahme di un procedimento conclusosi con decreto penale di condanna dell’imputato, passato in giudicato, se vengono addotte nuove prove le quali, da sole o unite a quelle già valutate, sono idonee a condurre al proscioglimento dell’imputato