Brevi note sulla sospensione condizionale della pena nella Repubblica Federale Tedesca
Nel presente articolo vengono esposte brevemente quali sono le caratteristiche fondamentali dell’istituto della sospensione condizionale della pena nel diritto penale tedesco.
La prima distinzione fondamentale va operata tra la sospensione condizionale della pena obbligatoria e quella facoltativa (determinante, in proposito, è la durata della pena inflitta). Ulteriore, particolare, rilievo per il legislatore tedesco, hanno le esigenze di prevenzione generale (e non soltanto ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, ma pure sotto altri aspetti e per altri fini, come vedremo). Il giudice può determinare la durata della sospensione condizionale della pena, spaziando tra un limite minimo di due anni ed un limite massimo quinquennale.
Di particolare importanza ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, è il risarcimento del danno causato dal reato per il quale vi è condanna.
Altra caratteristica della sospensione condizionale della pena è l’imposizione – al reo - di varie misure di prevenzione. Va anche rilevato che per la sottoposizione del condannato ad una cura disintossicante o ad un trattamento sanitario, è necessario il consenso del reo.
Ulteriore strumento per evitare che chi ha fruito della sospensione condizionale della pena, commetta ulteriori reati, è il c.d. Bewaehrungshelfer, alla cui nomina si ricorre con particolare frequenza se la pena detentiva inflitta non è superiore a nove mesi e il reo ha un’età inferiore a 27 anni. La violazione – da parte del condannato – delle direttive impartite dal Bewaehrungshelfer e/o delle prescrizioni imposte dal giudice, può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.
È prevista anche la sospensione dell’esecuzione del residuo di una pena temporanea ( in alcuni casi tale sospensione è obbligatoria, in altri essa è facoltativa ) nonché – espiati quindici anni – la sospensione della esecuzione della pena dell’ergastolo. Anche a tal fine si tiene particolarmente conto delle esigenze di prevenzione generale.
Passiamo ora in rassegna le disposizioni più importanti dettate in materia di sospensione condizionale della pena.
A Presupposti per la concedibilità
In caso di condanna ad una pena detentiva non superiore ad un anno, il giudice dispone la sospensione condizionale della pena se è da presumere che la pronunziata condanna costituisca – per il reo – ammonimento sufficiente affinché – in futuro – non commetterà ulteriori reati senza che sia necessaria l’esecuzione della pena. Ai fini della decisione, il giudice tiene conto della personalità del condannato, della sua vita anteatta, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento post delictum, delle sue condizioni di vita.
Il giudice, sussistendo i presupposti di cui sopra, può concedere la sospensione condizionale anche di una pena superiore ad un anno – ma con il limite massimo di due anni – se, effettuata una valutazione complessiva del fatto e della personalità del condannato, ravvisa la sussistenza di circostanze particolari (besondere Umstaende). Il giudice tiene particolarmente conto del fatto che il condannato ha risarcito - anche se soltanto in parte – il danno causato dal reato da lui commesso.
Se viene inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, la sospensione condizionale della pena non viene concessa se ostano motivi di prevenzione generale.
B Durata della sospensione
Il giudice determina il periodo di tempo durante il quale la pena è condizionalmente sospesa. Non può essere superiore a cinque anni e non inferiore a due anni; è in facoltà del giudice di ridurre il periodo di tempo della sospensione condizionale della pena al minimo anche dopo il provvedimento di concessione di tale beneficio ovvero di aumentarlo, prima della scadenza.
C Condizioni
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a determinati adempimenti, sempre che essi non siano eccessivamente gravosi per il condannato.
In particolare, il giudice può imporre al condannato:
1) di adoperarsi, nei limiti di quanto possibile, a risarcire il danno cagionato dal reato
2) di versare un determinato importo ad un’istituzione pubblica
3) di prestare la propria opera in favore di un ente che persegue scopi di pubblica utilità
4) di versare alle casse erariali una determinata somma.
L’ imposizione degli obblighi di cui sub 2, 3 e 4, viene disposta soltanto qualora essi non ostino al risarcimento del danno.
Se il condannato – volontariamente – si dichiara disposto ad effettuare prestazioni idonee a riparare l’illecito commesso e se vi è ragionevole motivo per ritenere il loro effettivo adempimento da parte del condannato, il giudice – provvisoriamente – prescinde dall’imporre al condannato gli obblighi di cui sopra.
D Prescrizioni
Il giudice – per la durata della sospensione condizionale della pena - impartisce al condannato prescrizioni idonee per evitare che questi commetta ulteriori reati; prescrizioni che non possono essere di pregiudizio per la normale condotta di vita del condannato.
In particolare il giudice può prescrivere al condannato:
1) di ottemperare a direttive concernenti il soggiorno, l’ addestramento professionale, il lavoro o il tempo libero
2) di presentarsi in determinati giorni od ore dinanzi all’autorità giudiziaria o dinanzi ad altre autorità
3) di non incontrarsi od ospitare determinate persone che potrebbero indurlo a commettere ulteriori reati
4) di non possedere, portare con sè o detenere determinati oggetti
5) di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
Esclusivamente col consenso del condannato può essere disposta:
1) la sottoposizione ad un trattamento sanitario oppure ad una cura disintossicante
2) il ricovero in un’ idonea struttura.
Se il condannato promette l’osservanza di determinaste regole relativamente alla sua futura condotta di vita, il giudice – provvisoriamente – non impartisce prescrizioni a condizione che si possa presumere la loro osservanza da parte del condannato.
E “ Bewaehrungshilfe”
Il giudice sottopone il condannato, per la durata della sospensione condizionale della pena – o per una parte della stessa – alla sorveglianza e alle direttive di un “Bewaehrungshelfer” se ciò si rivela indicato al fine di evitare che il condannato possa commettere ulteriori reati.
IL giudice – di regola – procede nel modo ora indicato se dispone la sospensione condizionale della pena detentiva superiore a nove mesi e il condannato non ha ancora compiuto il 27.mo anno di età.
Il “Bewaehrungshelfer” assiste il condannato, sorvegliando - di intesa con l’autorità giudiziaria - affinché vengano adempiuti gli obblighi e le direttive impartite nonché le prestazioni al cui adempimento il condannato se è dichiarato disposto. Informa il giudice sulla condotta di vita del condannato, in particolare su violazioni gravi e persistenti degli obblighi imposti o al cui adempimento l’imputato si è dichiarato volontariamente disposto.
La nomina del “Bewaehrungshelfer” avviene ad opera dell’autorità giudiziaria ed egli svolge la sua opera quale appartenente ad un’organizzazione di volontariato oppure professionalmente.
Successivamente alla loro imposizione, l’autorità giudiziaria può – in ogni tempo – modificare o revocare gli obblighi e le direttive di cui sopra.
F Revoca della sospensione condizionale della pena
Il giudice revoca la sospensione condizionale della pena se il condannato:
1) durante il periodo di tempo in cui la pena è condizionalmente sospesa, commette un reato, dimostrando, in tal modo, che non si sono avverate le aspettative in lui riposte con la concessione del beneficio
2) viola gravemente e persistentemente, gli adempimenti e le direttive imposte oppure si sottrae ripetutamente alla sorveglianza e/o alle direttive da parte del “Bewaehrungshelfer”, facendo così presumere che commetterà ulteriori reati oppure
3) contravviene gravemente e ripetutamente alle prescrizioni che gli sono state imposte.
La revoca della sospensione condizionale della pena non viene però disposta se:
1) è sufficiente imporre ulteriori obblighi o direttive oppure
2) prorogare il periodo della sospensione condizionale della pena (tuttavia il periodo di sospensione condizionale della pena non può essere aumentato più della metà del periodo originariamente determinato)
G Condono della pena
Trascorso il periodo di tempo per il quale la sospensione condizionale della pena è stata disposta e se la stessa non viene revocata, la pena è condonata.
H Sospensione del residuo della pena detentiva temporanea
Il giudice sospende l’esecuzione del resto di una pena detentiva temporanea se:
1) il condannato ha scontato due terzi della pena inflitta ma almeno due mesi
2) a ciò non ostano motivi di prevenzione generale
3) il condannato da il suo consenso.
A tal fine il giudice tiene conto in particolare della personalità del condannato, dei suoi precedenti penali, delle circostanze nelle quali il reato è stato commesso, del comportamento del condannato durante l’ espiazione della pena, delle sue condizioni di vita.
Già dopo l’espiazione di metà di una pena detentiva temporanea, ma non prima che siano trascorsi almeno sei mesi, il giudice può sospendere l’esecuzione del residuo della pena se:
1) è stata inflitta una pena detentiva non superiore a due anni e se si tratta della prima condanna a pena detentiva
2) sussistono circostanze particolari ( besondere Umstaende ), desunte da una valutazione complessiva del reato, della personalità del condannato e del comportamento durante l’esecuzione della pena
3) non ostano motivi di prevenzione generale
4) il condannato da il suo consenso.
I Sospensione dell’esecuzione del residuo della pena in caso di condanna all’ergastolo
Il giudice dispone la sospensione dell’esecuzione del residuo della pena dell’ergastolo se:
1) il condannato ha espiato quindici anni della pena
2) non sussistono gravi motivi che impongano l’esecuzione della intera pena
3) non sussistono esigenze di prevenzione generale
4) il condannato da il suo consenso.
In sede di decisione il giudice tiene conto in particolare della personalità del condannato, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento durante l’ esecuzione della pena, delle condizioni di vita del condannato.
È in facoltà del giudice di non disporre la sospensione del residuo della pena qualora il condannato abbia fatto dichiarazioni non veritiere o insufficienti per il rinvenimento di oggetti che dovrebbero essere sottoposti a confisca.
Nel presente articolo vengono esposte brevemente quali sono le caratteristiche fondamentali dell’istituto della sospensione condizionale della pena nel diritto penale tedesco.
La prima distinzione fondamentale va operata tra la sospensione condizionale della pena obbligatoria e quella facoltativa (determinante, in proposito, è la durata della pena inflitta). Ulteriore, particolare, rilievo per il legislatore tedesco, hanno le esigenze di prevenzione generale (e non soltanto ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, ma pure sotto altri aspetti e per altri fini, come vedremo). Il giudice può determinare la durata della sospensione condizionale della pena, spaziando tra un limite minimo di due anni ed un limite massimo quinquennale.
Di particolare importanza ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, è il risarcimento del danno causato dal reato per il quale vi è condanna.
Altra caratteristica della sospensione condizionale della pena è l’imposizione – al reo - di varie misure di prevenzione. Va anche rilevato che per la sottoposizione del condannato ad una cura disintossicante o ad un trattamento sanitario, è necessario il consenso del reo.
Ulteriore strumento per evitare che chi ha fruito della sospensione condizionale della pena, commetta ulteriori reati, è il c.d. Bewaehrungshelfer, alla cui nomina si ricorre con particolare frequenza se la pena detentiva inflitta non è superiore a nove mesi e il reo ha un’età inferiore a 27 anni. La violazione – da parte del condannato – delle direttive impartite dal Bewaehrungshelfer e/o delle prescrizioni imposte dal giudice, può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.
È prevista anche la sospensione dell’esecuzione del residuo di una pena temporanea ( in alcuni casi tale sospensione è obbligatoria, in altri essa è facoltativa ) nonché – espiati quindici anni – la sospensione della esecuzione della pena dell’ergastolo. Anche a tal fine si tiene particolarmente conto delle esigenze di prevenzione generale.
Passiamo ora in rassegna le disposizioni più importanti dettate in materia di sospensione condizionale della pena.
A Presupposti per la concedibilità
In caso di condanna ad una pena detentiva non superiore ad un anno, il giudice dispone la sospensione condizionale della pena se è da presumere che la pronunziata condanna costituisca – per il reo – ammonimento sufficiente affinché – in futuro – non commetterà ulteriori reati senza che sia necessaria l’esecuzione della pena. Ai fini della decisione, il giudice tiene conto della personalità del condannato, della sua vita anteatta, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento post delictum, delle sue condizioni di vita.
Il giudice, sussistendo i presupposti di cui sopra, può concedere la sospensione condizionale anche di una pena superiore ad un anno – ma con il limite massimo di due anni – se, effettuata una valutazione complessiva del fatto e della personalità del condannato, ravvisa la sussistenza di circostanze particolari (besondere Umstaende). Il giudice tiene particolarmente conto del fatto che il condannato ha risarcito - anche se soltanto in parte – il danno causato dal reato da lui commesso.
Se viene inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, la sospensione condizionale della pena non viene concessa se ostano motivi di prevenzione generale.
B Durata della sospensione
Il giudice determina il periodo di tempo durante il quale la pena è condizionalmente sospesa. Non può essere superiore a cinque anni e non inferiore a due anni; è in facoltà del giudice di ridurre il periodo di tempo della sospensione condizionale della pena al minimo anche dopo il provvedimento di concessione di tale beneficio ovvero di aumentarlo, prima della scadenza.
C Condizioni
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a determinati adempimenti, sempre che essi non siano eccessivamente gravosi per il condannato.
In particolare, il giudice può imporre al condannato:
1) di adoperarsi, nei limiti di quanto possibile, a risarcire il danno cagionato dal reato
2) di versare un determinato importo ad un’istituzione pubblica
3) di prestare la propria opera in favore di un ente che persegue scopi di pubblica utilità
4) di versare alle casse erariali una determinata somma.
L’ imposizione degli obblighi di cui sub 2, 3 e 4, viene disposta soltanto qualora essi non ostino al risarcimento del danno.
Se il condannato – volontariamente – si dichiara disposto ad effettuare prestazioni idonee a riparare l’illecito commesso e se vi è ragionevole motivo per ritenere il loro effettivo adempimento da parte del condannato, il giudice – provvisoriamente – prescinde dall’imporre al condannato gli obblighi di cui sopra.
D Prescrizioni
Il giudice – per la durata della sospensione condizionale della pena - impartisce al condannato prescrizioni idonee per evitare che questi commetta ulteriori reati; prescrizioni che non possono essere di pregiudizio per la normale condotta di vita del condannato.
In particolare il giudice può prescrivere al condannato:
1) di ottemperare a direttive concernenti il soggiorno, l’ addestramento professionale, il lavoro o il tempo libero
2) di presentarsi in determinati giorni od ore dinanzi all’autorità giudiziaria o dinanzi ad altre autorità
3) di non incontrarsi od ospitare determinate persone che potrebbero indurlo a commettere ulteriori reati
4) di non possedere, portare con sè o detenere determinati oggetti
5) di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
Esclusivamente col consenso del condannato può essere disposta:
1) la sottoposizione ad un trattamento sanitario oppure ad una cura disintossicante
2) il ricovero in un’ idonea struttura.
Se il condannato promette l’osservanza di determinaste regole relativamente alla sua futura condotta di vita, il giudice – provvisoriamente – non impartisce prescrizioni a condizione che si possa presumere la loro osservanza da parte del condannato.
E “ Bewaehrungshilfe”
Il giudice sottopone il condannato, per la durata della sospensione condizionale della pena – o per una parte della stessa – alla sorveglianza e alle direttive di un “Bewaehrungshelfer” se ciò si rivela indicato al fine di evitare che il condannato possa commettere ulteriori reati.
IL giudice – di regola – procede nel modo ora indicato se dispone la sospensione condizionale della pena detentiva superiore a nove mesi e il condannato non ha ancora compiuto il 27.mo anno di età.
Il “Bewaehrungshelfer” assiste il condannato, sorvegliando - di intesa con l’autorità giudiziaria - affinché vengano adempiuti gli obblighi e le direttive impartite nonché le prestazioni al cui adempimento il condannato se è dichiarato disposto. Informa il giudice sulla condotta di vita del condannato, in particolare su violazioni gravi e persistenti degli obblighi imposti o al cui adempimento l’imputato si è dichiarato volontariamente disposto.
La nomina del “Bewaehrungshelfer” avviene ad opera dell’autorità giudiziaria ed egli svolge la sua opera quale appartenente ad un’organizzazione di volontariato oppure professionalmente. >Premessa
Nel presente articolo vengono esposte brevemente quali sono le caratteristiche fondamentali dell’istituto della sospensione condizionale della pena nel diritto penale tedesco.
La prima distinzione fondamentale va operata tra la sospensione condizionale della pena obbligatoria e quella facoltativa (determinante, in proposito, è la durata della pena inflitta). Ulteriore, particolare, rilievo per il legislatore tedesco, hanno le esigenze di prevenzione generale (e non soltanto ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, ma pure sotto altri aspetti e per altri fini, come vedremo). Il giudice può determinare la durata della sospensione condizionale della pena, spaziando tra un limite minimo di due anni ed un limite massimo quinquennale.
Di particolare importanza ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, è il risarcimento del danno causato dal reato per il quale vi è condanna.
Altra caratteristica della sospensione condizionale della pena è l’imposizione – al reo - di varie misure di prevenzione. Va anche rilevato che per la sottoposizione del condannato ad una cura disintossicante o ad un trattamento sanitario, è necessario il consenso del reo.
Ulteriore strumento per evitare che chi ha fruito della sospensione condizionale della pena, commetta ulteriori reati, è il c.d. Bewaehrungshelfer, alla cui nomina si ricorre con particolare frequenza se la pena detentiva inflitta non è superiore a nove mesi e il reo ha un’età inferiore a 27 anni. La violazione – da parte del condannato – delle direttive impartite dal Bewaehrungshelfer e/o delle prescrizioni imposte dal giudice, può comportare la revoca della sospensione condizionale della pena.
È prevista anche la sospensione dell’esecuzione del residuo di una pena temporanea ( in alcuni casi tale sospensione è obbligatoria, in altri essa è facoltativa ) nonché – espiati quindici anni – la sospensione della esecuzione della pena dell’ergastolo. Anche a tal fine si tiene particolarmente conto delle esigenze di prevenzione generale.
Passiamo ora in rassegna le disposizioni più importanti dettate in materia di sospensione condizionale della pena.
A Presupposti per la concedibilità
In caso di condanna ad una pena detentiva non superiore ad un anno, il giudice dispone la sospensione condizionale della pena se è da presumere che la pronunziata condanna costituisca – per il reo – ammonimento sufficiente affinché – in futuro – non commetterà ulteriori reati senza che sia necessaria l’esecuzione della pena. Ai fini della decisione, il giudice tiene conto della personalità del condannato, della sua vita anteatta, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento post delictum, delle sue condizioni di vita.
Il giudice, sussistendo i presupposti di cui sopra, può concedere la sospensione condizionale anche di una pena superiore ad un anno – ma con il limite massimo di due anni – se, effettuata una valutazione complessiva del fatto e della personalità del condannato, ravvisa la sussistenza di circostanze particolari (besondere Umstaende). Il giudice tiene particolarmente conto del fatto che il condannato ha risarcito - anche se soltanto in parte – il danno causato dal reato da lui commesso.
Se viene inflitta una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, la sospensione condizionale della pena non viene concessa se ostano motivi di prevenzione generale.
B Durata della sospensione
Il giudice determina il periodo di tempo durante il quale la pena è condizionalmente sospesa. Non può essere superiore a cinque anni e non inferiore a due anni; è in facoltà del giudice di ridurre il periodo di tempo della sospensione condizionale della pena al minimo anche dopo il provvedimento di concessione di tale beneficio ovvero di aumentarlo, prima della scadenza.
C Condizioni
Il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena a determinati adempimenti, sempre che essi non siano eccessivamente gravosi per il condannato.
In particolare, il giudice può imporre al condannato:
1) di adoperarsi, nei limiti di quanto possibile, a risarcire il danno cagionato dal reato
2) di versare un determinato importo ad un’istituzione pubblica
3) di prestare la propria opera in favore di un ente che persegue scopi di pubblica utilità
4) di versare alle casse erariali una determinata somma.
L’ imposizione degli obblighi di cui sub 2, 3 e 4, viene disposta soltanto qualora essi non ostino al risarcimento del danno.
Se il condannato – volontariamente – si dichiara disposto ad effettuare prestazioni idonee a riparare l’illecito commesso e se vi è ragionevole motivo per ritenere il loro effettivo adempimento da parte del condannato, il giudice – provvisoriamente – prescinde dall’imporre al condannato gli obblighi di cui sopra.
D Prescrizioni
Il giudice – per la durata della sospensione condizionale della pena - impartisce al condannato prescrizioni idonee per evitare che questi commetta ulteriori reati; prescrizioni che non possono essere di pregiudizio per la normale condotta di vita del condannato.
In particolare il giudice può prescrivere al condannato:
1) di ottemperare a direttive concernenti il soggiorno, l’ addestramento professionale, il lavoro o il tempo libero
2) di presentarsi in determinati giorni od ore dinanzi all’autorità giudiziaria o dinanzi ad altre autorità
3) di non incontrarsi od ospitare determinate persone che potrebbero indurlo a commettere ulteriori reati
4) di non possedere, portare con sè o detenere determinati oggetti
5) di adempiere agli obblighi di assistenza familiare.
Esclusivamente col consenso del condannato può essere disposta:
1) la sottoposizione ad un trattamento sanitario oppure ad una cura disintossicante
2) il ricovero in un’ idonea struttura.
Se il condannato promette l’osservanza di determinaste regole relativamente alla sua futura condotta di vita, il giudice – provvisoriamente – non impartisce prescrizioni a condizione che si possa presumere la loro osservanza da parte del condannato.
E “ Bewaehrungshilfe”
Il giudice sottopone il condannato, per la durata della sospensione condizionale della pena – o per una parte della stessa – alla sorveglianza e alle direttive di un “Bewaehrungshelfer” se ciò si rivela indicato al fine di evitare che il condannato possa commettere ulteriori reati.
IL giudice – di regola – procede nel modo ora indicato se dispone la sospensione condizionale della pena detentiva superiore a nove mesi e il condannato non ha ancora compiuto il 27.mo anno di età.
Il “Bewaehrungshelfer” assiste il condannato, sorvegliando - di intesa con l’autorità giudiziaria - affinché vengano adempiuti gli obblighi e le direttive impartite nonché le prestazioni al cui adempimento il condannato se è dichiarato disposto. Informa il giudice sulla condotta di vita del condannato, in particolare su violazioni gravi e persistenti degli obblighi imposti o al cui adempimento l’imputato si è dichiarato volontariamente disposto.
La nomina del “Bewaehrungshelfer” avviene ad opera dell’autorità giudiziaria ed egli svolge la sua opera quale appartenente ad un’organizzazione di volontariato oppure professionalmente.
Successivamente alla loro imposizione, l’autorità giudiziaria può – in ogni tempo – modificare o revocare gli obblighi e le direttive di cui sopra.
F Revoca della sospensione condizionale della pena
Il giudice revoca la sospensione condizionale della pena se il condannato:
1) durante il periodo di tempo in cui la pena è condizionalmente sospesa, commette un reato, dimostrando, in tal modo, che non si sono avverate le aspettative in lui riposte con la concessione del beneficio
2) viola gravemente e persistentemente, gli adempimenti e le direttive imposte oppure si sottrae ripetutamente alla sorveglianza e/o alle direttive da parte del “Bewaehrungshelfer”, facendo così presumere che commetterà ulteriori reati oppure
3) contravviene gravemente e ripetutamente alle prescrizioni che gli sono state imposte.
La revoca della sospensione condizionale della pena non viene però disposta se:
1) è sufficiente imporre ulteriori obblighi o direttive oppure
2) prorogare il periodo della sospensione condizionale della pena (tuttavia il periodo di sospensione condizionale della pena non può essere aumentato più della metà del periodo originariamente determinato)
G Condono della pena
Trascorso il periodo di tempo per il quale la sospensione condizionale della pena è stata disposta e se la stessa non viene revocata, la pena è condonata.
H Sospensione del residuo della pena detentiva temporanea
Il giudice sospende l’esecuzione del resto di una pena detentiva temporanea se:
1) il condannato ha scontato due terzi della pena inflitta ma almeno due mesi
2) a ciò non ostano motivi di prevenzione generale
3) il condannato da il suo consenso.
A tal fine il giudice tiene conto in particolare della personalità del condannato, dei suoi precedenti penali, delle circostanze nelle quali il reato è stato commesso, del comportamento del condannato durante l’ espiazione della pena, delle sue condizioni di vita.
Già dopo l’espiazione di metà di una pena detentiva temporanea, ma non prima che siano trascorsi almeno sei mesi, il giudice può sospendere l’esecuzione del residuo della pena se:
1) è stata inflitta una pena detentiva non superiore a due anni e se si tratta della prima condanna a pena detentiva
2) sussistono circostanze particolari ( besondere Umstaende ), desunte da una valutazione complessiva del reato, della personalità del condannato e del comportamento durante l’esecuzione della pena
3) non ostano motivi di prevenzione generale
4) il condannato da il suo consenso.
I Sospensione dell’esecuzione del residuo della pena in caso di condanna all’ergastolo
Il giudice dispone la sospensione dell’esecuzione del residuo della pena dell’ergastolo se:
1) il condannato ha espiato quindici anni della pena
2) non sussistono gravi motivi che impongano l’esecuzione della intera pena
3) non sussistono esigenze di prevenzione generale
4) il condannato da il suo consenso.
In sede di decisione il giudice tiene conto in particolare della personalità del condannato, delle circostanze in cui il reato è stato commesso, del suo comportamento durante l’ esecuzione della pena, delle condizioni di vita del condannato.
È in facoltà del giudice di non disporre la sospensione del residuo della pena qualora il condannato abbia fatto dichiarazioni non veritiere o insufficienti per il rinvenimento di oggetti che dovrebbero essere sottoposti a confisca.