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Carcere e condizioni di salute incompatibili per l’esecuzione della pena

Riemergono “il senso di umanità e le finalità rieducative”
ingiusta detenzione
ingiusta detenzione

Carcere: la richiesta di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi condizioni di salute

L’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 25 giugno 2021 riconosce una situazione di incompatibilità della esecuzione della pena in carcere sia per il bisogno di continue cure, accertamenti e costanti accessi presso strutture sanitarie esterne e sia perché l’esecuzione della pena in ambito carcerario sarebbe contraria al senso di umanità ed alle finalità rieducative della pena.

La motivazione in sintesi, della recentissima ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si sofferma anche sulla concreta ed effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie necessarie al richiedente il differimento pena.

Tribunale di Sorveglianza Roma, Dott.ssa Salvio Presidente rel., ordinanza n. 4465/2021 del 25 giugno 2021. In tema di differimento pena per motivi di salute, articoli 684 c.p.p., 147 c.p. e 47 ter comma 1 ter e 1 quater Ordinamento Penitenziario.

La massima : In tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo, la gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità con regime carcerario deve essere vagliata in concreto sul bisogno di continue cure, accertamenti e costanti accessi presso le strutture sanitarie esterne, e sul presupposto che stante le condizioni di salute assai gravi, l’esecuzione della pena in ambito carcerario sarebbe contraria al senso di umanità ed alle finalità rieducative delle pena.

La vicenda giudiziaria: Nel caso in esame la Procura Generale della Repubblica di Roma procedeva ad emettere ordine di esecuzione in carcere per la pena di anni 4 di reclusione per il reato di rapina aggravata, con fine pena 31.07.2024.

Il prevenuto veniva arrestato e condotto alla Casa di Reclusione di Nuovo Complesso Rebibbia in data 06.08.2020.

Il difensore presentava richiesta di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, per gravi condizioni di salute, ai sensi degli articoli 147 c.p., 47 ter comma 1 ter e 1 quater Ordinamento Penitenziario e 684 c.p.p., con richiesta in via provvisoria ed urgente di differimento.

Il Magistrato di Sorveglianza non accoglieva la richiesta in via provvisoria ed urgente di differimento pena e con ordinanza del 16 febbraio 2021 disponeva la trasmissione immediata degli atti al Tribunale di Sorveglianza per la definizione del procedimento.

In seguito a questo primo provvedimento, la direzione sanitaria della casa di reclusione per fronteggiare frequenti episodi di dolori addominali solo parzialmente trattabili con terapia antidolorifica effettuava un ricovero presso l’ospedale Sandro Pertini dal 23 marzo al 21 aprile 2021. Alle dimissioni è stata diagnosticata “pancreatite cronica con pseudocisti, epatopatia cronica potus relata in evoluzione cirrotica, ernia iatale da scivolamento …”.

Al rientro nella struttura carceraria la direzione stabiliva che: “per il recente quadro clinico del paziente le sue condizioni sono in lento peggioramento … Pertanto il paziente risulta incompatibile con il regime carcerario”.

In sede di udienza di trattazione il collegio, verificata l’insussistenza di “collegamenti con la criminalità organizzata e l’idoneità del domicilio per l’accoglienza” e stante la  situazione di incompatibilità della esecuzione della pena in ambiente carcerario sia per il bisogno di continue cure, accertamenti e costanti accessi presso strutture sanitarie esterne e sia perché l’esecuzione della pena in ambito carcerario sarebbe contraria al senso di umanità ed alle finalità rieducative della pena, il tribunale di sorveglianza di Roma differisce l’esecuzione della pena nei confronti di C.S. nelle forme della detenzione domiciliare per la durata di anni due.
 

Carcere: cornice normativa e giurisprudenza tratta dal Codice di Procedura Penale di Filodiritto a cura del dottor Vincenzo Giglio

Art. 684 - Rinvio dell’esecuzione

 

1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell’esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall’articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell’esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Rinvio dell’esecuzione (art. 684)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 684 comma 1 nella parte in cui attribuisce al Ministro della Giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull’istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell’art. 147 n. 1 Cod. pen. (Corte costituzionale, sentenza 274/1990).

La concessione del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 Cod. pen. e della detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. pen. si fonda sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ed, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo; - che, quindi, una volta esclusa l’incompatibilità assoluta delle condizioni di salute del condannato col regime carcerario ex art. 146 Cod. pen., a fronte di una richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell’età del detenuto, a loro volta soggette ad un’analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato; - che il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; - che di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento (Sez. 1, 24276/2017).

È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 684 comma 2, non essendo prevista alcuna forma di impugnazione, trattandosi di provvedimento di natura provvisoria giacché il giudizio circa la fondatezza della richiesta è di competenza del tribunale di sorveglianza (Sez. 1, 5647/1995, richiamata adesivamente da Sez. 1, 38099/2018).

Il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza a norma del secondo comma dell’art. 684 può ordinare il differimento dell’esecuzione, ha natura provvisoria ed urgente, ed è previsto per l’ipotesi in cui la protrazione dell’esecuzione può cagionare grave pregiudizio al condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, competente in tema di differimento pena a norma del primo comma dello stesso articolo; tale natura meramente interlocutoria esclude la possibilità di ricorso per cassazione contro di esso a norma dell’art. 568, comma 2, e dell’art. 111 Cost., non trattandosi di provvedimento con il quale il giudice decide sulla libertà personale, essendo la decisione in senso proprio riservata nella materia in esame al tribunale di sorveglianza (Sez. 7, 56884/2017).

Il differimento della pena, secondo la disciplina normativa di cui agli artt. 146 e 147 Cod. pen., può essere provvedimento obbligatorio ovvero facoltativo, sulla base della ricorrenza o meno di determinati requisiti, e il giudice, investito della richiesta di rinvio della esecuzione della pena, ove facoltativa, deve tenere conto, oltre che della compatibilità dell’infermità con le possibilità di assistenza e cura offerte dal sistema carcerario, dell’esigenza di non ledere comunque il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 Cost.

Tale circostanza ricorre, ad esempio, quando, nonostante la fruibilità di adeguate cure anche in stato di detenzione, le deteriorate condizioni di salute del detenuto diano luogo a una sofferenza aggiuntiva, derivante proprio dalla privazione dello stato di libertà in sé e per sé considerata, in conseguenza della quale l’esecuzione della pena risulti incompatibile con i richiamati principi costituzionali, fermo restando che detta sofferenza aggiuntiva è inevitabile quando la pena deve essere eseguita nei confronti del soggetto in non perfette condizioni di salute, sì che essa può assumere rilievo solo quando si appalesi, presumibilmente di entità tale – in rapporto alla particolare gravità di tali condizioni – da superare i limiti della umana tollerabilità. In ogni caso l’applicazione della indicata disciplina presuppone che sia stata diagnosticata una grave infermità fisica e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam del detenuto.

In tal senso si è anche affermato che non è ammesso il rinvio dell’esecuzione della pena di carattere facoltativo nei confronti di chi sia affetto esclusivamente da sofferenza psichica o anche da patologia psichiatrica, salvo che si tratti di sofferenza di tale gravità da produrre una infermità fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (Sez. 1, 16937/2018).

Il rinvio facoltativo della pena per grave infermità fisica mira ad evitare che l’esecuzione avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità, sicché il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione e, all’esito di detta valutazione, tenuto conto della comprovata natura dell’infermità, può disporre il differimento dell’esecuzione quando l’espiazione della pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti ovvero quando essa appaia priva di reale significato rieducativo (Sez. 1, 19445/2018).

Una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità (Sez. 1, 41986/2005).

La debilitazione fisica conseguente ad anoressia non è causa di differimento se il grave deperimento del condannato risulta compatibile con lo stato di detenzione (Sez. F, 32365/2010).

Le turbe psicologiche che non si traducano in grave infermità fisica non sono idonee a giustificare il differimento dell’esecuzione della pena (Sez. F, 32365/2010).

Il differimento dell’esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest’ultima si risolva anche in malattia fisica (fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell’esecuzione) (Sez. 1, 41542/2010).

Il principio di diritto espresso dalla pronuncia del tribunale di sorveglianza: In tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo, la gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere vagliata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge,sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita.

In tema di valutazione delle condizion di salute incompatibili con lo stato detentivo, la gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità con regime carcerario deve essere vagliata in concreto sul bisogno di continue cure, accertamenti e costanti accessi presso le strutture sanitarie esterne, e sul presupposto che stante le condizioni di salute assai gravi, l’esecuzione della pena in ambito carcerario sarebbe contraria al senso di umanità ed alle finalità rieducative delle pena.