Cassazione Civile: citazione per opporsi al decreto di esecutività di sentenza straniera

La parte che intende opporsi al decreto che decide sull’istanza di esecutività di una sentenza straniera a norma del Regolamento 41/2001 deve farlo nella forma della citazione a udienza fissa e non dell’atto introduttivo a ricorso. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi per la prima volta sulla questione.

La Cassazione ha innanzitutto ripercorso le differenze fra la Convenzione di Bruxelles e il citato Regolamento 41, rilevando che "La disciplina dettata dagli artt. 38 e segg. del Regolamento CE n. 44/2001 presenta sostanziali differenze, rispetto a quella dei corrispondenti articoli della Convenzione di Bruxelles, sia in sé dal punto di vista della restrizione delle condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività, sia quanto alla possibilità, esclusa, che il ricorrere di tali condizioni sia oggetto di accertamento nella fase non contraddittoria del procedimento (art. 41 Reg. in relazione agli artt. 34 e 35). Condizioni ostative, nella misura che gli artt. 34 e 35 Reg. le prevedono, che costituiscono, insieme alla verifica delle sue condizioni d’ammissibilità, lo specifico oggetto del procedimento in contraddittorio (art. 43, n. 2 Reg.), aperto dal ricorso contro la decisione relativa all’istanza per la dichiarazione di esecutività (art. 43, n. 1 Reg.), che, come già nel regime della Convenzione di Bruxelles (artt. 36, n. l. e 40, n. 1 Conv.), ciascuna delle parti è ammessa a proporre (art. 43, n. 1 Reg.)".

Prosegue la Cassazione, "Il procedimento eventuale che fa seguito alla decisione presa sull’istanza, presenta, nel Regolamento 44/2001, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, pur nel comune quadro di un giudizio in cui l’esame del ricorso deve avvenire secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, l’accentuazione del suo carattere di speditezza, essendo previsto nell’art. 45, n. 1 Reg. che il giudice debba pronunciarsi senza indugio".

Tuttavia, ecco il punto controverso,  "Nella versione linguistica italiana - ma non in altre - il termine opposizione impiegato dalle disposizioni della Convenzione è stato costantemente sostituito da quello di ricorso. In particolare, l’art. 43, n. 1 del Regolamento dispone che <Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività>. Le disposizioni dettate ai nn. 2 e 5 dell’art. 43 tornano poi a presentare locuzioni analoghe: <Il ricorso è proposto dinanzi al giudice,>, <Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività l deve essere proposto nel termine.>. Ed il significato di queste locuzioni consiste nel dire che il <ricorso> è indirizzato ad un certo giudice e, almeno dal punto di vista letterale, che, quello proposto dal convenuto, lo deve essere in un certo termine".

Dopo ampia argomentazione, la Cassazione così conclude: "Quanto allo schema di atto introduttivo a citazione, esso non rende deteriore, rispetto allo schema dell’atto introduttivo a ricorso, né la posizione di chi ricorre contro la dichiarazione di esecutività per quanto attiene al rispetto del termine né quella della parte istante rispetto al tempo in cui acquisisce, attraverso la notificazione, conoscenza dell’avvenuta proposizione del rimedio. Invero, nel nostro ordinamento, secondo un principio immanente nella disciplina delle notificazioni ed ora canonizzato nell’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., una volta che l’atto sia pervenuto al destinatario, la notifica si intende eseguita già nel momento in cui ne è rivolta la richiesta all’autorità che vi deve provvedere e dunque non comporta operazioni più complesse del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario adito. Per converso, consente che il destinatario possa essere raggiunto dal ricorso anche più rapidamente, perché non è richiesto che l’autorità giudiziaria adita adotti il decreto che fissa l’udienza, che a sua volta gli andrebbe notificato".

infine, "Resta da considerare se alla introduzione del rimedio nelle forme della citazione, anziché in quelle del ricorso non sia di ostacolo la previsione dell’art. 45.1. Reg. per cui il giudice si pronuncia senza indugio. Se non che, comparse le parti davanti alla corte d’appello e la parte istante, che vi è convenuta, ha il potere di chiedere l’anticipazione di tale udienza, il ricorso è nelle condizioni di poter essere deciso".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 12 gennaio 2010, n.253: Procedimento per la dichiarazione di esecutività - Opposizione al decreto proposta con atto di citazione).

La parte che intende opporsi al decreto che decide sull’istanza di esecutività di una sentenza straniera a norma del Regolamento 41/2001 deve farlo nella forma della citazione a udienza fissa e non dell’atto introduttivo a ricorso. Lo ha stabilito la Cassazione pronunciandosi per la prima volta sulla questione.

La Cassazione ha innanzitutto ripercorso le differenze fra la Convenzione di Bruxelles e il citato Regolamento 41, rilevando che "La disciplina dettata dagli artt. 38 e segg. del Regolamento CE n. 44/2001 presenta sostanziali differenze, rispetto a quella dei corrispondenti articoli della Convenzione di Bruxelles, sia in sé dal punto di vista della restrizione delle condizioni ostative alla dichiarazione di esecutività, sia quanto alla possibilità, esclusa, che il ricorrere di tali condizioni sia oggetto di accertamento nella fase non contraddittoria del procedimento (art. 41 Reg. in relazione agli artt. 34 e 35). Condizioni ostative, nella misura che gli artt. 34 e 35 Reg. le prevedono, che costituiscono, insieme alla verifica delle sue condizioni d’ammissibilità, lo specifico oggetto del procedimento in contraddittorio (art. 43, n. 2 Reg.), aperto dal ricorso contro la decisione relativa all’istanza per la dichiarazione di esecutività (art. 43, n. 1 Reg.), che, come già nel regime della Convenzione di Bruxelles (artt. 36, n. l. e 40, n. 1 Conv.), ciascuna delle parti è ammessa a proporre (art. 43, n. 1 Reg.)".

Prosegue la Cassazione, "Il procedimento eventuale che fa seguito alla decisione presa sull’istanza, presenta, nel Regolamento 44/2001, rispetto alla Convenzione di Bruxelles, pur nel comune quadro di un giudizio in cui l’esame del ricorso deve avvenire secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, l’accentuazione del suo carattere di speditezza, essendo previsto nell’art. 45, n. 1 Reg. che il giudice debba pronunciarsi senza indugio".

Tuttavia, ecco il punto controverso,  "Nella versione linguistica italiana - ma non in altre - il termine opposizione impiegato dalle disposizioni della Convenzione è stato costantemente sostituito da quello di ricorso. In particolare, l’art. 43, n. 1 del Regolamento dispone che <Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa ad ottenere una dichiarazione di esecutività>. Le disposizioni dettate ai nn. 2 e 5 dell’art. 43 tornano poi a presentare locuzioni analoghe: <Il ricorso è proposto dinanzi al giudice,>, <Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività l deve essere proposto nel termine.>. Ed il significato di queste locuzioni consiste nel dire che il <ricorso> è indirizzato ad un certo giudice e, almeno dal punto di vista letterale, che, quello proposto dal convenuto, lo deve essere in un certo termine".

Dopo ampia argomentazione, la Cassazione così conclude: "Quanto allo schema di atto introduttivo a citazione, esso non rende deteriore, rispetto allo schema dell’atto introduttivo a ricorso, né la posizione di chi ricorre contro la dichiarazione di esecutività per quanto attiene al rispetto del termine né quella della parte istante rispetto al tempo in cui acquisisce, attraverso la notificazione, conoscenza dell’avvenuta proposizione del rimedio. Invero, nel nostro ordinamento, secondo un principio immanente nella disciplina delle notificazioni ed ora canonizzato nell’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., una volta che l’atto sia pervenuto al destinatario, la notifica si intende eseguita già nel momento in cui ne è rivolta la richiesta all’autorità che vi deve provvedere e dunque non comporta operazioni più complesse del deposito dell’atto presso l’ufficio giudiziario adito. Per converso, consente che il destinatario possa essere raggiunto dal ricorso anche più rapidamente, perché non è richiesto che l’autorità giudiziaria adita adotti il decreto che fissa l’udienza, che a sua volta gli andrebbe notificato".

infine, "Resta da considerare se alla introduzione del rimedio nelle forme della citazione, anziché in quelle del ricorso non sia di ostacolo la previsione dell’art. 45.1. Reg. per cui il giudice si pronuncia senza indugio. Se non che, comparse le parti davanti alla corte d’appello e la parte istante, che vi è convenuta, ha il potere di chiedere l’anticipazione di tale udienza, il ricorso è nelle condizioni di poter essere deciso".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 12 gennaio 2010, n.253: Procedimento per la dichiarazione di esecutività - Opposizione al decreto proposta con atto di citazione).